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Un pò di storia
LA DIRETTIVA SEVESO 1
LA LEGGE 19 MAGGIO 1997, N. 137
DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 334
LA “DIRETTIVA SEVESO 3”
D.LGS. 21 SETTEMBRE 2005 N.238
Direttiva Seveso 1

Il 10 Luglio 1976 alle 12.37, un’esplosione fa saltare la valvola di sicurezza
del reattore chimico dell’ICMESA, fabbrica ubicata a ridosso di Seveso in
Brianza.
A seguito dell’incidente si sviluppò nell’atmosfera una nube di gas altamente
tossico contenente circa 10-12 chili di diossina che colpì le persone e gli
animali, inquinò gravemente il suolo ed estese i suoi effetti dannosi al
patrimonio genetico delle persone colpite.
L’incidente ebbe ripercussioni non solo di carattere sociale ed economico, ma
anche di carattere psicologico su tutta la popolazione. Comincia, infatti, a
manifestarsi presso la popolazione la consapevolezza di precarietà rispetto alle
problematiche di sicurezza e di tutela della popolazione e dell’ambiente. I
legislatori cominciano nei primi anni ’80 a discutere su una normativa che
regolamentasse gli aspetti di sicurezza e protezione dell’ambiente di
particolari impianti con caratteristiche di pericolosità intrinseca.
Il 24 giugno 1982 è stata quindi emanata la Direttiva del Consiglio Europeo CEE
82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività
industriali, la cosiddetta "Direttiva Seveso". Questa direttiva, recepita nella
normativa italiana sei anni dopo con il DPR 175/88, introduce tra le forme di
pressione sull’ambiente e sulle persone, il rischio di incidente rilevante
connesso all’attività di stabilimenti industriali. Introduce anche il controllo
del rischio attraverso l’esame, da parte dell’autorità pubblica, del rapporto di
sicurezza che ogni stabilimento che rientra nella norma deve redigere e
aggiornare periodicamente.La direttiva prevedeva determinati obblighi
amministrativi e sostanziali riguardo all’atteggiamento da seguire nella
gestione dell’esercizio di attività ritenute pericolose sulla base della
tipologia di pericolosità e del quantitativo detenuto.
Il decreto medesimo definiva due categorie di impianti, a seconda dei
quantitativi di sostanze pericolose detenute:
-
quelli sottoposti a notifica per i quali l’istruttoria veniva condotta dal
Comitato tecnico regionale dei Vigili del Fuoco
-
quelli sottoposti a dichiarazione che prevedevano l’istruttoria da parte della
Regione
Le aziende soggette a Notifica dovevano inoltre presentare il rapporto di
sicurezza.
La legge stessa attribuiva funzioni alla Regione, alla Provincia , ai Comuni e
alla Prefettura.
Un anno più tardi con successivo DPCM 31/03/89 furono emanate le linee guida per
la stesura dei rapporti di sicurezza e quant’altro necessario per la
predisposizione della documentazione dovuta. Nello specifico nell’allegato I
veniva indicato come presentare il Rapporto di Sicurezza; nell’allegato II
veniva definito il metodo per la definizione e classificazione delle aree
critiche di impianto; nell’allegato III venivano definite le modalità e i
contenuti per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 6 del DPR
175/88. Il Decreto, inoltre, prevedeva tutta una serie di decreti attuativi che
hanno incontrato delle difficoltà nella loro definizione ed implementazione.
Tale difficoltà nel dare seguito alle disposizione normative, aggiunte alla
velocità dell’innovazione tecnologiche degli ultimi anni, hanno fatto sì che si
ragionasse sulla necessità di dare atto ad una nuova direttiva che partendo
dalla Direttiva 501/82, facesse tesoro ed esperienza di più di 10 anni di
applicazione della legge stessa sugli stati membri della Comunità Europea e
proponesse degli strumenti più appropriati e efficaci nei confronti della
prevenzione degli incidenti rilevanti e degli incidenti industriali più in
generale.
Legge 19 maggio 1997, n. 137
Per colmare parzialmente il vuoto legislativo, derivato dalla mancata
conversione in legge dei citati decreti legge, fu varata la legge 19 maggio
1997, n. 137 contenente "Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al D.P.R.
17 maggio 1988, n. 175", che nel fare salvi i provvedimenti adottati sulla base
dei D.L. sopra accennati, introdusse, nelle more della attuazione della
disciplina di semplificazione delle procedure del DPR 175:
-
una nuova disciplina delle ispezioni, stanziando appositi fondi per il
finanziamento della spesa necessaria ed i compensi al personale incaricato;
-
il trasferimento della competenza alla trattazione delle istruttorie sui
rapporti di sicurezza e delle relative conclusioni ai Comitati tecnici regionali
previsti dal DPR 29.7.1982 n. 577 integrato con tecnici esterni, con ciò
decentrando al livello regionale la competenze e rimuovendo una delle principali
cause di gravi ritardi nell'esame dei rapporti di sicurezza;
-
nuovi compiti per il Ministero dell'ambiente;
-
un obbligo in capo al fabbricante di trasmettere una scheda di informazione
riportata in allegato alla legge, entro un termine perentorio, al Ministero
dell'Ambiente, alla Regione, al Sindaco, al Comitato tecnico regionale, al
Prefetto ed alla Azienda sanitaria locale;
-
ed un corrispondente obbligo dei Sindaci di rendere immediatamente note alla
popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in
caso di incidente rilevante, tramite la distribuzione di copia delle sezioni
1,3,4,5,6, e 7 della scheda di informazione nella forma integrale inviata dal
fabbricante, completandola della sezione 2 e successivamente sulla base delle
conclusioni dell'istruttoria.
Complessivamente la legge 137/1997 colma alcune delle più vistose lacune del DPR
175/88, tra le quali rientra la norma in materia di decentramento delle
procedure istruttorie relative ai rapporti di sicurezza, e quella in tema di
informazione della popolazione, costituendo in capo al fabbricante un preciso e
perentorio obbligo di trasmissione di dati a mezzo di schede dal contenuto
predeterminato dallo stesso legislatore. Su tale ultimo argomento la norma ha
consentito di superare un vero e proprio tabù, duro a morire, rappresentato dai
paventati profondi effetti psicologici negativi sulla popolazione che la
rivelazione dei precisi contenuti del rischio avrebbero potuto produrre. Ha
prevalso invece, sensatamente, la considerazione che la popolazione può essere
meglio protetta ed autoproteggersi conoscendo il rischio nei suoi precisi
contenuti.
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334

Attualmente la normativa quadro italiana sulla prevenzione di incidenti
rilevanti è costituita dal Decreto Legislativo 334 dell'agosto 1999, recepimento
della Direttiva CE n. 82 del dicembre 1996 nota come "Direttiva Seveso 2", a cui
sono collegati numerosi decreti applicativi. Il Decreto legislativo ha
ampiamente rinnovato la disciplina precedente, sopra delineata, abrogando il
D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, ad eccezione dell'art. 20 (funzioni ispettive) e
dell’art. 1 comma 1 lett. b) e commi 7 e 8 della Legge 137/1997, reintroducendo
parte dei contenuti dei decreti non convertiti ed introducendone dei nuovi
secondo un disegno organico.
Il Decreto si sviluppa su 24 articoli ripartiti in quattro capi riguardanti la
definizione dei principi generali, la indicazione degli adempimenti gravanti sul
gestore di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, la definizione delle
competenze e delle procedure.
In base all'attuale assetto normativo i gestori degli impianti a rischio di
incidente rilevante devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli
eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente; il tutto
attraverso una precisa politica di sicurezza che va dalla redazione di appositi
piani di controllo dell'attività svolta, alla predisposizione delle misure più
idonee per garantire la sicurezza nell'esercizio di impianti, fino a
comportamenti da adottare nel caso in cui l'incidente si verifichi. Per poter
operare, le Aziende ad alto rischio sono soggette ad una gradualità di obblighi
in funzione della quantità di sostanza pericolosa detenuta. Quelle più
pericolose, ad esempio, devono predisporre un Rapporto di sicurezza e sottoporlo
al Comitato Tecnico regionale (CTR), istituito presso l'Ispettorato regionale
dei Vigili del Fuoco.
Un altro aspetto che si vuole evidenziare è l’approccio alla sicurezza che per
le industrie a rischio passa attraverso l’adozione di un Sistema di Gestione
della Sicurezza.
Direttiva Seveso 3
Con un provvedimento del dicembre 2003 (direttiva 2003/105/Ce) la Commissione Ue
ha effettuato un restyling della direttiva 96/82/Ce. La nuova direttiva,
denominata “Seveso 3” in analogia alla precedente, è stata emanata in seguito
agli episodi incidentali più significativi degli ultimi anni (sversamento di
cianuro nel Danubio, nel 2000, da depositi e lavorazioni nell'industria
mineraria; incidente del materiale pirotecnico avvenuto a Euschede nei Paesi
Bassi, maggio 2000; esplosione in uno stabilimento di fertilizzanti di Tolosa,
settembre 2001), e modifica il campo di applicazione con estensione ad alcuni
settori non previsti dalla Seveso bis. Le modifiche alla direttiva 96/82/Ce che
dovranno essere recepite sul piano nazionale entro il 2005, prevedono inoltre un
rafforzamento delle procedure di sicurezza degli stabilimenti e l'abbassamento
dei quantitativi di sostanze pericolose detenibili in sito.
D.lgs. 21 settembre 2005, n.238
L’emanazione del d.lgs. 21 settembre 2005 n.238 costituisce la modifica e
l’integrazione del d.lgs. 17 agosto 1999 n.334 con il recepimento anche per
l’Italia dei dettami europei della direttiva Seveso ter relativi alla sicurezza
nelle aziende a rischio di incidente rilevante.
Il nuovo decreto è entrato in vigore il 6 dicembre 2005.
Le principali novità introdotte dal decreto 238/05 riguardano:
1. Notifica
L’aggiornamento della notifica diviene obbligatorio anche nel caso di modifica
dei processi che riguardano le sostanze pericolose presenti, o di modifica di
impianti che potrebbe costituire un aggravio del preesistente livello di
rischio.
2. Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i
lavoratori
La scheda contestualmente alla notifica va presentata anche al comitato tecnico
regionale e al comando provinciale dei vigili del fuoco.
3. Ministero dell’Ambiente
Il Ministero dell’Ambiente rafforza il collegamento con la Commissione europea.
Alla quale dovrà comunicare dati anagrafici ed informazioni essenziali sulla
attività degli stabilimenti soggetti.
4. Abrogazione art.5 comma 3.
5. Effetti domino
I gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante devono trasmettere
al prefetto e alla provincia entro quattro mesi dall'individuazione del
possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di
competenza di cui all'articolo 20 (piano di emergenza esterno).
I gestori devono:
a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e,
eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell’entità del
pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della
sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione
delle informazioni alla popolazione;
b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all’autorità competente per
la
predisposizione dei piani di emergenza esterni.
Il Comitato, in attesa dell’attuazione di quanto previsto all’articolo 72 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, accerta che:
a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni prima citate;
b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni
6. Limiti di soglia delle sostanze pericolose
Per quanto riguarda i limiti occorre osservare che:
vengono aumentati i limiti per le sostanze cancerogene (da 0,001t a,
rispettivamente, 0,5t e 2t);
vengono ridotti i limiti per benzine, nafte e cheroseni da 5000t a 2500 per
l’art. 6 e da 50000 a 25000t per l’art. 8; si comprendono in questo gruppo anche
i jet-fuels e tutti i tipi di gasoli;
vengono ridotti i limiti delle sostanze pericolose per l'ambiente;
la definizione di sostanze esplosive viene estesa ai criteri ADR;
la somma pesata delle sostanze pericolose per l'ambiente non viene più fatta con
le sostanze tossiche, ma separatamente.
7. Piano di emergenza interno
Il PEI dovrà essere redatto oltre che consultando i lavoratori dipendenti dello
stabilimento, anche coinvolgendo il personale delle imprese subappaltatrici che
operano a lungo termine all’interno dell’attività.
8. Strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale
Il d.lgs. n.238/2005 prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge vengano emanati uno o più D.P.C.M. per la formazione di strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica. Tali linee guida dovranno tenere
conto della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze di
stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal
pubblico , le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di
particolare interesse naturale o paesaggistico.
9. Piano di emergenza esterno
La predisposizione di un piano di emergenza esterno sarà obbligatoria per tutte
le aziende sottoposte all’obbligo di notifica, oltre che come lo era in
precedenza, per le aziende in regime di rapporto di sicurezza |