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Acque superficiali
Acque sotterranee Acque destinate alla balneazione Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci Acque di scarico Monitoraggio e Controllo delle Acque destinate alla Balneazione
In Italia attualmente lo stato di balneabilità delle acque superficiali viene definito sulla base di una norma nazionale, il D.Lgs. n. 116 del 2008 (che recepisce la Direttiva 2006/7/CE), reso attuativo dal D.M. del 30/03/2010. La vigente norma prevede il monitoraggio della qualità delle acque con frequenza mensile nel periodo Aprile-Settembre, controllando, tra gli altri, parametri analitici di tipo microbiologico indicatori di inquinamento di origine antropica. Le acque superficiali marino-costiere, infatti, per essere idonee alla balneazione, non devono superare la concentrazione di 200 UFC/100 ml (Unità Formanti Colonie) relativamente agli Enterococchi intestinali e di 500 UFC/100 ml per l'Escherichia coli.
Il monitoraggio istituzionale delle acque di balneazione regionali è affidato all'ARPAB, che controlla la qualità delle acque in tutti i 60 punti previsti, corrispondenti alle altrettante aree di balneazione. In ogni punto-stazione sono misurati in campo diversi parametri meteo-marini, mentre in laboratorio sono analizzati i campioni per la determinazione della carica microbiologica. In caso di superamento dei limiti imposti dalla norma, l'Agenzia comunica la non conformità al Sindaco, alla Regione e al Ministero della Salute, per gli opportuni provvedimenti di competenza. Al Sindaco spetta, successivamente, l'emissione di apposita ordinanza per l'interdizione temporanea dell'acqua di balneazione in cui si è verificato il superamento. Al termine di ogni stagione balneare, le singole acque di balneazione vengono classificate sulla base dei risultati del monitoraggio degli ultimi quattro anni; ne deriva un giudizio variabile tra quattro classi: "scarsa", "sufficiente", "buona" ed "eccellente", ai sensi del D.Lgs. 116/2008. Nella procedura di classificazione non vengono considerati, come da norma, gli "inquinamenti di breve durata", ovvero quelli che si esauriscono nelle 72 ore successive all'evento perturbativo, che dunque, se pur manifestandosi in alcuni sporadici casi, non influiscono sulla valutazione finale. Resta inteso che tali fenomeni devono essere comunque attenzionati e non devono risultare frequenti. Attività realizzate, dati e risultati, documenti e rapportiBollettini balneazionePersonale referenteDott. Achille Palma - achille.palma@arpab.itNormativa di settoreLink utiliMinistero della Salute |
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