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Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 277/1991, chi intende rimuovere materiali contenenti amianto deve predisporre un
Piano di lavoro prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, ovvero dei materiali contenenti
amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.
Questo Piano deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione
dell’ambiente esterno.
Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza; se l’organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta
giorni dall’invio della suddetta documentazione, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, fermo restando la loro
responsabilità per quanto riguarda l’osservanza delle disposizioni del decreto in questione. I lavoratori, ovvero i loro
rappresentanti, hanno accesso alla documentazione. |