|
Per i principali inquinanti atmosferici, al fine di salvaguardare la salute e
l’ambiente, la normativa stabilisce limiti di concentrazione, a lungo e a breve
termine, a cui attenersi.
Per quanto riguarda i limiti a lungo termine viene fatto riferimento agli
standard di qualità e ai valori limite di protezione della salute umana, della
vegetazione e degli ecosistemi.
La nostra legislazione con il DPCM 28/3/83 e con il DPR 203/88 ha adottato per
la prima volta valori limite e valori guida di qualità dell’aria, linee guida
per il contenimento delle emissioni e valori limite di emissione. La Direttiva
quadro 96/62/CE, recepita dal D.lgs n.351, sulla qualità dell’aria, ha definito
le modalità di realizzazione della valutazione e gestione della qualità
dell’aria in termini di protezione della salute umana e di salvaguardia
dell’ambiente. Questo obiettivo viene perseguito mediante il monitoraggio della
qualità dell’aria.
Nel corso del 2002 è stato emanato il D.M.60/02 che ha recepito le direttive
99/30/CE e 2000/69/CE. Nel 2004, con il D.lgs n.18, è stata recepita la
direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria che fissa i valori bersaglio da
conseguire dal 2010; gli obiettivi a lungo termine per la protezione della
salute umana e della vegetazione, le soglie di informazione e di allarme.
Inoltre è stata emanata la direttiva 2004/17/CE concernente i metalli pesanti e
gli IPA.
La Tabella 2 riassume i limiti previsti dalla normativa per i diversi inquinanti
considerati. Sono inclusi sia i limiti a lungo termine che i livelli di allarme.
Si nota che il DM n. 60/02 ha introdotto, oltre ad una serie di valori limite
per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene
e monossido di carbonio, anche il termine temporale entro il quale tali valori
limite devono essere raggiunti. Prevede inoltre un percorso nel tempo che porta
ad un graduale raggiungimento dei limiti, stabilendo un margine di tolleranza
che si riduce negli anni.
Tabella 2
|