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Nel nostro Paese la qualità delle acque destinate alla balneazione è
disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470
(emanato in recepimento della Direttiva n. 76/160/CEE dell’8 dicembre 1975) come
modificato ed integrato in particolare dalla Legge 29 dicembre 2000, n. 422 e
dal Decreto Legge 31 marzo 2003, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 30 maggio 2003, n. 121, dal Decreto Legislativo 11 luglio 2007, n. 94 e
dalla Legge Regionale n. 15 del 12 luglio 2007 e, da ultimo, dal Decreto
Legislativo 30 maggio 2008, n. 116.
D.P.R. n.
470/1982
Il D.P.R. n. 470/82 prevede, tra l'altro, che, a cura dei Presidi e Servizi
Multizonali di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali o delle Agenzie
Regionali per la Protezione dell’Ambiente, ove istituite, siano eseguiti, con
una frequenza almeno quindicinale (campioni “routinari”) nel periodo di
campionamento (dal 1° aprile al 30 settembre), degli accertamenti ispettivi ed
analitici sulle acque costiere individuate dalle Regioni interessate, al fine di
verificarne l’idoneità durante la stagione balneare (dal 1° maggio al 30
settembre).
Alle Regioni è demandato il compito di provvedere, al termine di ogni stagione
balneare, all’individuazione delle zone idonee alla balneazione per l’inizio del
periodo di campionamento dell’anno successivo, nonché di darne comunicazione ai
Comuni interessati, almeno un mese prima dell’inizio della nuova stagione
balneare, e al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, entro la fine dell’anno al quale si riferiscono i
risultati delle analisi.
Legge
n. 422/2000
La Legge n. 422 del 2000 prevede, tra l’altro, che un sito di balneazione sia
vietato per l'anno successivo nei casi seguenti:
non idoneità per 2 stagioni balneari consecutive;
non idoneità per un numero di campioni routinari "non conformi", superiore ad un
terzo di quelli esaminati;
numero di campioni routinari "non conforme" al numero minimo previsto (almeno 12
per punto).
Il divieto potrà essere rimosso a seguito dell’adozione di misure di
miglioramento da parte della regione e subordinatamente all’esito favorevole
delle analisi effettuate nei successivi 6 mesi di campionamento.
Legge
n. 121/2003
La Legge n.121 del 2003, stabilisce, tra l'altro, i criteri per la riapertura
alla balneazione delle zone non idonee all’inizio del periodo di campionamento
(a seguito di conformità di due analisi "routinarie" consecutive effettuate
iniziando dal mese precedente l’inizio della stagione balneare) e per la revoca
dell’idoneità (a seguito di non conformità di due analisi "routinarie" anche non
consecutive effettuate dopo il ripristino dell’idoneità) a cura delle Regioni.
Decreto legislativo n. 94/2007
Il Decreto Legislativo n. 94 del 2007, anticipando parzialmente quanto previsto
dalla Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di
balneazione, dispone che, a partire dal 17 luglio 2007, non si valuta il
parametro “ossigeno disciolto” di cui al DPR n. 470/82 ai fini del giudizio di
idoneità delle acque di balneazione, a condizione che si adottino adeguate
misure di gestione tra cui la prosecuzione delle attività di controllo algale
per determinare i potenziali rischi per la salute umana e l’informazione al
pubblico.
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116
Il decreto recante “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione
della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva
76/160/CEE” , prevede tra l’altro che, a partire dal 5 luglio 2008, non si
valutano i parametri “pH”, “colorazione” e ”trasparenza” (oltre che il parametro
“ossigeno disciolto” già regolamentato con il Decreto Legislativo n. 94 del
2007) di cui al DPR n. 470/82 ai fini del giudizio di idoneità delle acque di
balneazione, a condizione che si adottino adeguate misure di gestione tra cui la
prosecuzione delle attività di controllo algale per determinare i potenziali
rischi per la salute umana e l’informazione al pubblico
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