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Monitoraggio Balneazione
 

Cosa dice la Normativa

 

Nel nostro Paese la qualità delle acque destinate alla balneazione è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (emanato in recepimento della Direttiva n. 76/160/CEE dell’8 dicembre 1975) come modificato ed integrato in particolare dalla Legge 29 dicembre 2000, n. 422 e dal Decreto Legge 31 marzo 2003, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 maggio 2003, n. 121, dal Decreto Legislativo 11 luglio 2007, n. 94 e dalla Legge Regionale n. 15 del 12 luglio 2007 e, da ultimo, dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116.

D.P.R. n. 470/1982
Il D.P.R. n. 470/82 prevede, tra l'altro, che, a cura dei Presidi e Servizi Multizonali di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali o delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, ove istituite, siano eseguiti, con una frequenza almeno quindicinale (campioni “routinari”) nel periodo di campionamento (dal 1° aprile al 30 settembre), degli accertamenti ispettivi ed analitici sulle acque costiere individuate dalle Regioni interessate, al fine di verificarne l’idoneità durante la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre).
Alle Regioni è demandato il compito di provvedere, al termine di ogni stagione balneare, all’individuazione delle zone idonee alla balneazione per l’inizio del periodo di campionamento dell’anno successivo, nonché di darne comunicazione ai Comuni interessati, almeno un mese prima dell’inizio della nuova stagione balneare, e al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, entro la fine dell’anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi.

Legge n. 422/2000
La Legge n. 422 del 2000 prevede, tra l’altro, che un sito di balneazione sia vietato per l'anno successivo nei casi seguenti:

non idoneità per 2 stagioni balneari consecutive;
non idoneità per un numero di campioni routinari "non conformi", superiore ad un terzo di quelli esaminati;
numero di campioni routinari "non conforme" al numero minimo previsto (almeno 12 per punto).
Il divieto potrà essere rimosso a seguito dell’adozione di misure di miglioramento da parte della regione e subordinatamente all’esito favorevole delle analisi effettuate nei successivi 6 mesi di campionamento.

Legge n. 121/2003
La Legge n.121 del 2003, stabilisce, tra l'altro, i criteri per la riapertura alla balneazione delle zone non idonee all’inizio del periodo di campionamento (a seguito di conformità di due analisi "routinarie" consecutive effettuate iniziando dal mese precedente l’inizio della stagione balneare) e per la revoca dell’idoneità (a seguito di non conformità di due analisi "routinarie" anche non consecutive effettuate dopo il ripristino dell’idoneità) a cura delle Regioni.

Decreto legislativo n. 94/2007
Il Decreto Legislativo n. 94 del 2007, anticipando parzialmente quanto previsto dalla Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, dispone che, a partire dal 17 luglio 2007, non si valuta il parametro “ossigeno disciolto” di cui al DPR n. 470/82 ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, a condizione che si adottino adeguate misure di gestione tra cui la prosecuzione delle attività di controllo algale per determinare i potenziali rischi per la salute umana e l’informazione al pubblico.

Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116
Il decreto recante “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE” , prevede tra l’altro che, a partire dal 5 luglio 2008, non si valutano i parametri “pH”, “colorazione” e ”trasparenza” (oltre che il parametro “ossigeno disciolto” già regolamentato con il Decreto Legislativo n. 94 del 2007) di cui al DPR n. 470/82 ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, a condizione che si adottino adeguate misure di gestione tra cui la prosecuzione delle attività di controllo algale per determinare i potenziali rischi per la salute umana e l’informazione al pubblico

 
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