Comitato unico di garanzia: riferimenti normativi
Il “Comitato Unico di garanzia” nasce come organismo all'interno della P.A. che
ingloba in sé le funzioni dei precedenti Comitati di pari opportunità, nonché dei
Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, ai sensi della legge n.183 del 4.11.2010
ed in particolare delle LINEE GUIDA MINISTERIALI (4 Marzo 2011) recanti “le modalità
di costituzione e funzionamento dei Comitati unici di garanzia”
Il Comitato Unico di Garanzia è essenzialmente un organismo di “uguaglianza” che,
all'interno dell'Amministrazione ha natura paritaria ed obbligatoria, la sua composizione
è disciplinata dalla legge (dlgs n.165 /2001 come novellato dalla legge n. 183/2010
e linee guida ministeriali del 2011): è formato da componenti designati da
ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative e da un numero pari di rappresentanti
dell'Amministrazione.
La sua finalità precipua è assicurare parità ed opportunità di genere, contribuire
a favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico in un clima di
benessere organizzativo e di contrasto verso qualsivoglia forma di discriminazione
o violenza morale e/o psichica nei confronti dei lavoratori tutti, in relazione
al genere, all'età,alla disabilità, lingua, etnia ed orientamento sessuale.
I CUG operano all'interno dell'azienda con i compiti propositivi e consultivi disciplinati
dalle linee guida ed in collaborazione con i soggetti istituzionali di riferimento,
all'interno ed all'esterno).
Direttiva del 2011
del Ministro per le pari opportunità e del Ministro per la Pubblica Amministrazione
ed innovazione
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