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Legge Regionale 19 maggio 1997, n. 27, come modificata dalla
successiva L.R. n. 13/99
Testo aggiornato
ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE DELLA
BASILICATA. A.R.P.A.B.
TITOLO I
OBIETTIVI
ART. 1
Oggetto
1) La presente legge, in attuazione delle disposizioni del
D.L. 4 dicembre 1993 n. 496, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio
1994 n. 61, degli artt. 54 e 58 dello Statuto Regionale, dell’art. 3 L. 8 giugno
1990 n. 142, detta norme relative:
a) all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Basilicata, di seguito denominata ARPAB o Agenzia, per l’esercizio delle
attività di prevenzione e controllo ambientale, già esercitate dalle Unità
Sanitarie Locali, nonché per garantire il supporto alle funzioni di prevenzione
collettiva proprie del servizio sanitario;
b) all’organizzazione, al funzionamento e alle modalità gestionali dell’ARPAB e,
altresì, alle modalità di coordinamento ed integrazione della stessa con i
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. e con il sistema delle
autonomie locali;
c) alle modalità e ai criteri per lo scorporo dalle Aziende U.S.L. del
personale, delle strutture operative, delle attrezzature e delle relative
risorse finanziarie da assegnare all’ARPAB;
d) alla definizione dei Criteri per il riordino delle competenze amministrative
spettanti alla Regione, alle Province e ai Comuni in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
ART. 2
Istituzione, natura giuridica e finalità dell’ARPAB
1. E’ istituita l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
della Basilicata quale ente di diritto pubblico preposto all’esercizio delle
funzioni tecniche, attività e compiti indicati al successivo art. 3.
2. Essa ha sede in Potenza.
3. L’ARPAB è dotata di personalità giuridica pubblica, con autonomia
tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.
4. Essa ha un patrimonio e un bilancio proprio.
5. L’anno finanziario dell’Agenzia ha la stessa decorrenza dell’anno
finanziario della Regione.
6. Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere presentato dall’Agenzia il
bilancio consuntivo dell’anno finanziario precedente ed entro il 30 ottobre il
bilancio di previsione dell’anno successivo.
7. (soppresso)
8. I rapporti intercorrenti tra l’ARPAB e gli Enti che si avvalgono dei suoi
servizi e prestazioni sono disciplinati dai successivi articoli 17,18, 19, 20 e
21.
ART. 3
Attività e compiti
1) L’Agenzia svolge le attività e i compiti di interesse
regionale di cui all’art. 1 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con
modificazioni nella L. 21 gennaio 1994, n. 61 ed in particolare provvede a:
a) svolgere le attività di prevenzione e di controllo in materia ambientale, già
di competenza delle Unità Sanitarie Locali, consistenti nell’organizzazione ed
esecuzione degli interventi di prevenzione e controllo dei fattori fisici,
chimici e biologici d’inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo
ivi compresi quelli sull’igiene dell’ambiente;
b) organizzare e gestire tutte le reti di monitoraggio ambientale e il sistema
informativo regionale ambientale in accordo con i servizi tecnici nazionali;
c) elaborare, sulla base dei dati acquisiti, una relazione triennale sullo
stato dell’ambiente regionale;
d) collaborare con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) e
partecipare, d’intesa con la Giunta Regionale, a programmi comunitari e
nazionali di ricerca e sviluppo in campo ambientale;
e) elaborare e promuovere programmi di formazione e aggiornamento professionale
del personale degli enti locali operanti in campo ambientale;
f) promuovere e attuare la ricerca applicata all’ambiente fisico, ai fenomeni
d’inquinamento, alla conoscenza del territorio, alla tutela degli ecosistemi e
del patrimonio agro-forestale;
g) formulare alle autorità amministrative locali proposte e pareri relativi a
limiti di accettabilità delle Sostanze inquinanti, standards di qualità
dell’aria, delle risorse idriche e del suolo, norme e metodologie di
campionamento e di analisi in accordo con le indicazioni dell’Agenzia nazionale;
h) fornire attività di supporto tecnico per la stesura di leggi regionali nel
Settore ambientale e per la predisposizione di piani e progetti ambientali di
interesse regionale, provinciale o comunale;
i) formulare pareri di congruenza e di efficacia di piani, programmi e progetti
in campo ambientale, e del territorio, anche in relazione agli insediamenti
produttivi, su richiesta della competente struttura regionale;
j) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla struttura regionale
competente per le attività istruttorie relative agli studi di valutazione di
impatto ambientale (VIA), per i pareri di compatibilità ambientale e per gli
adempimenti di cui al D.P.R. 175/88 e successive modifiche;
k) esprimere pareri agli enti competenti al rilascio di autorizzazioni alla
realizzazione e all’esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti o altro tipo
di impianto previsto dalla normativa vigente;
l) effettuare l’analisi di cicli produttivi per la valutazione del loro impatto
sull’ambiente interno ed esterno;
m) promuovere le azioni di sviluppo e diffusione delle tecnologie e dei
prodotti a minor impatto ambientale anche tramite l’attivazione di programmi di
assistenza tecnica al sistema delle imprese;
n) svolgere qualsiasi altra attività tecnico-scientifica richiesta dagli enti e
organismi locali competenti nel campo della tutela dell’ambiente;
o) controlli ed accertamenti analitici, già di competenza dei presidi
multizonali di igiene e prevenzione, connessi all’esercizio, delle funzioni di
spettanza delle Aziende U.S.L. in materia di prevenzione igienico-sanitaria.
2) Nell’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, il personale
Ispettivo dell’Agenzia ha il potere di accesso agli impianti ed alle sedi di
attività e può richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti
necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di
documento di riconoscimento rilasciato dall’Agenzia. Il segreto industriale non
può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di vigilanza e di
controllo. Il Direttore Generale dell’ARPAB con proprio atto individua il
personale che ai fini dell’espletamento delle attività di istituto deve disporre
della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
3) L’Agenzia si avvale anche del Corpo Forestale dello Stato per le attività di
vigilanza e controllo o per altre attività compatibili con le funzioni
istituzionali del Corpo medesimo.
ART. 4
Competenze dell’ARPAB in materia di prevenzione collettiva e controlli
ambientali
1) L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della
Basilicata ha competenza tecnica nelle seguenti materie:
a) prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:
b) acqua;
c) aria;
d) suolo;
e) rifiuti solidi e liquidi;
f) grandi rischi industriali;
g) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
h) inquinamento acustico negli ambienti di vita;
i) rete laboratoristica per la tutela dell’ambiente e per l’esercizio delle
funzioni di sanità pubblica;
2) In particolare le funzioni di carattere tecnico-scientifico di competenza
dell’Agenzia attengono alla tutela degli inquinamenti del suolo, dell’aria e
delle acque superficiali e sotterranee, derivanti o connessi:
a) allo smaltimento dei rifiuti;
b) all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
c) al riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo;
d) all’eliminazione degli oli usati;
e) agli scarichi delle acque;
f) alle emissioni in atmosfera;
g) alle emissioni acustiche.
3) Nelle funzioni indicate al precedente comma rientrano altresì tutte quelle
attinenti all’igiene ambientale, da intendersi quale azione preordinata e
conseguente all’individuazione, accertamento ed eliminazione dei fattori di
inquinamento acustico, atmosferico, idrico e del suolo.
ART. 5
Competenze del dipartimento di prevenzione delle aziende U.S.L.
1) Rientrano nella sfera di competenza del dipartimento di
prevenzione delle Aziende U.S.L., di cui all’art. 24, comma 3, della legge
regionale 10giugno 1996 n. 27, le funzioni amministrative, ivi compresi i
controlli, relative alle seguenti materie:
a) igiene e sanità pubblica con particolare riguardo a:
1) profilassi diretta e indiretta delle malattie infettive e diffusive;
2) igiene edilizia;
3) medicina legale;
4) igiene delle strutture a uso collettivo;
5) coordinamento di programmi di prevenzione secondaria;
6) acque di balneazione;
7) produzione, detenzione, commercio e impiego di gas tossici e di altre
sostanze pericolose;.
8) vigilanza igienica sugli stabilimenti termali e sui presidi sanitari pubblici
e privati;
9) attività produttive che comportano l’utilizzazione di biotecnologie;
10) vigilanza sugli impianti e le attrezzature sportive e ludico-ricreative;
11) polizia mortuaria e vigilanza sui cimiteri;
12) produzione e commercio dei prodotti cosmetici;
b) igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumi) umano;
c) sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
d) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro compresi la sicurezza
impiantistica e antinfortunistica e l’inquinamento acustico negli ambienti di
lavoro;
e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati.
2) Le funzioni relative ai rischi di incidenti rilevanti e alle pronunce di
impatto ambientale restano disciplinate dalla legislazione vigente.
3) Le attività tecniche connesse all’esercizio delle funzioni indicate al
precedente comma 1 sono svolte dai competenti servizi e strutture facenti parte
del Servizio sanitario regionale, che a tal fine si avvalgono della
collaborazione dei dipartimenti provinciali dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente, nei limiti e secondo le modalità indicate dalla legge
61/94 e dalle disposizioni contenute in proposito nella presente legge.
ART. 6
Organi dell’Agenzia
1) Sono organi dell’ARPAB:
a) il Direttore Generale;
b) il Collegio dei Revisori.
ART. 7
Direttore Generale
1) Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio regionale,
su proposta della Giunta, previo avviso pubblico da pubblicarsi almeno trenta
giorni prima nel B.U. della Regione, tra coloro che abbiano inoltrato domanda.
La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in
alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell’art. 3 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. I candidati
devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati
requisiti attestanti una qualificata competenza nel campo della tutela
ambientale nonché una qualificata Formazione ed attività professionale di
direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con
esperienza dirigenziale. Trova applicazione, ove ne ricorra il caso, quanto
disposto dall’art. 1, comma 2 del D.L. n. 512 del 29 agosto 1994.
2) Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno, regolato da
contratto di diritto privato, Stipulato con il Presidente della Giunta
regionale. L’incarico ha durata quinquennale, prorogabile una sola volta, non
può protrarsi oltre il 650 anno di età e, comunque, scade al termine della
legislatura regionale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L. R. 31 maggio
1993, n.27.
3) Il trattamento economico del Direttore Generale è definito dalla Giunta
regionale con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta stessa per il
trattamento economico dei Dirigenti Generali della Regione Basilicata.
4) Al Direttore Generale si applica, in quanto compatibile, il trattamento
normativo previsto per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della
Basilicata, inclusi il regime della revoca. della cessazione dal servizio e le
norme sull’incompatibilità.
5) I contenuti del contratto di cui al comma 2 del presente articolo, fissati
dalla Giunta Regionale, sono pubblicati sul B.U. della Regione insieme
all’avviso indicato al precedente comma 1.
6) Il Direttore Generale esercita tutti i poteri di direzione e di gestione
dell’Agenzia, assume la rappresentanza legale di essa ed è responsabile del
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta Regionale e della corretta
ed economica gestione delle risorse.
7) Il Direttore Generale provvede in particolare:
a) alla direzione, all’indirizzo ed al coordinamento dell’articolazione centrale
e delle strutture periferiche;
b) alla predisposizione del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo e del
regolamento;
c) all’assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alla struttura
centrale regionale ed ai dipartimenti provinciali, nonché alla verifica sul loro
utilizzo;
d) alla gestione del patrimonio e del personale del1’ARPAB, alla definizione
della dotazione organica, all’inquadramento dei ruoli ai sensi del successivo
art. 24;
e) alla verifica e all’assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;
f) alla redazione di una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati
conseguiti;
g) alla redazione del programma di attività di cui al successivo art. 17;
h) alla stipula delle convenzioni con i Comuni e gli altri Enti ed organismi
locali di cui all’art. 18, comma 4;
i) alla stipula delle convenzioni con le Aziende U S.L. di cui all’art. 19,
previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore regionale
da lui delegato.
8) Nei casi in cui ricorrono gravi motivi o la gestione presenti un notevole
disavanzo ovvero in caso di ripetute violazioni di leggi nonché in caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, il Presidente della Giunta
propone al Consiglio regionale la revoca della nomina del Direttore Generale e
provvede, successivamente alla stessa, alla risoluzione del contratto.
ART. 8
Collegio dei revisori
1) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri
scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’art.l del
Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, è nominato dal Consiglio regionale.
2) Con il medesimo provvedimento di nomina il Consiglio regionale elegge il
Presidente del Collegio che avrà il compito di convocare il Collegio stesso.
3) Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e viene rinnovato nei
modi e nei termini di cui alla L.R. 31 maggio 1993, a. 27.
4) L’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei Revisori è
fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti lordi del Direttore
Generale dell’Agenzia. Al Presidente del collegio compete una indennità pari al
25 per cento degli emolumenti lordi del Direttore Generale. Ai componenti dei
Collegio, compete il rimborso delle spese di viaggio, se residenti in località
diverse dalla sede dell’ARPAB nella misura prevista dalla vigente legislazione
regionale.
5) Il Collegio dei Revisori:
a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell’Agenzia;
b) elabora semestralmente una relazione sull’andamento della gestione
amministrativa contabile e finanziaria dell’Agenzia, da trasmettere alla Giunta
Regionale, nella quale esprime - ove necessario rilievi e proposte tendenti a
conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
In particolare, il collegio:
- verifica di norma ogni 3 mesi la situazione di cassa nonché l’andamento
finanziario e patrimoniale dell’Agenzia;
- esprime un parere sul bilancio di previsione, sull’assestamento e sulle
variazioni allo stesso;
- redige la relazione al conto consuntivo.
6) Il Collegio delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.
7) Il Collegio dei Revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione
dell’Agenzia, ne riferisce immediatamente alla Giunta regionale.
ART. 9
Comitato regionale di indirizzo
1) Con decreto del Presidente della Giunta, è istituito il
Comitato regionale di indirizzo.
2) Al Comitato regionale di indirizzo compete la determinazione degli obiettivi
istituzionali dell’Agenzia, la verifica dei risultati delle attività svolte
dall’Agenzia e del coordinamento di dette attività con quelle svolte dai
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende svolte dai Dipartimenti di prevenzione
delle Aziende U.S.L., in raccordo con l’attività di vigilanza esercitata dalla
Giunta regionale di cui ai successivi artt. 22 e 23.
3) In particolare il Comitato regionale di indirizzo:
a) esprime parere sul regolamento;
b) esprime parere sul programma annuale di attività;
c) valuta l’andamento generale delle attività ed esprime alla Giunta regionale
le proprie valutazioni e proposte.
4) In ordine a detti atti il Comitato esprime eventuali osservazioni entro 30
giorni dalla loro ricezione.
5) Al Comitato regionale di indirizzo sono inviati i programmi annuali e
pluriennali, il bilancio di previsione, il rendiconto consuntivo, le eventuali
convenzioni stipulate e tutti gli atti di straordinaria amministrazione dell’ARPAB.
6) Il Comitato regionale di indirizzo è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di Ambiente con funzioni di
Presidente o suo delegato;
b) l’Assessore regionale competente in materia di Sanità o suo delegato;
c) l’Assessore regionale competente in materia di Agricoltura e Foreste o suo
delegato;
d) l’Assessore regionale competente in materia di Assetto del Territorio o suo
delegato;
e) due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
f) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi delegati;
g) cinque Sindaci in carica o gli Assessori delegati designati dalla Conferenza
Permanente delle Autonomie di cui all’art. 2 della legge regionale 28 marzo
1996 n. 17.
Alle sedute del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale
dell’ARPAB, eventualmente coadiuvato dai suoi collaboratori. Possono, altresì,
partecipare, senza diritto di voto, su invito del Presidente, i responsabili
delle strutture regionali, provinciali, comunali e delle Aziende USL nonché
esperti esterni di comprovata qualificazione.
7) I membri del Comitato regionale durano in carica per un periodo coincidente
con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge,
vengono nominati entro un mese dall’entrata in vigore della stessa.
8) Il Comitato regionale di indirizzo si riunisce di norma ogni 4 mesi ed ogni
qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno per l’espletamento della
propria attività di vigilanza, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi
componenti.
9) L’attività di segreteria è assicurata dalla struttura del Dipartimento
Regionale alla Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali.
ART. 10
Comitato tecnico-scientifico
1) Per l’attuazione dei programmi di attività, la
definizione degli indirizzi operativi, la valutazione dei risultati e
l’organizzazione delle attività, il Direttore Generale si avvale della
collaborazione di un apposito comitato tecnico-scientifico.
2) Il Comitato è nominato dal Direttore Generale, che lo presiede, ed è
composto:
a) dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Ambiente, Sicurezza Sociale,
Agricoltura e Foreste ed Assetto del Territorio della Regione o dei
dipartimenti che ne erediteranno le funzioni;
b) da tutti coloro che abbiano la responsabilità di direzione di una o più
strutture centrali o provinciali dell’Agenzia;
c) da un rappresentante tecnico designato da ciascuna amministrazione
provinciale;
d) dai responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L.;
e) da due docenti universitari afferenti alle aree di protezione ambientale,
designati dall’Università di Basilicata;
f) da due rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), operanti
in Basilicata, esperti in problematiche di competenza dell’Agenzia, designati
dal competente organo del CNR su proposta del suo Comitato ambiente. I
componenti indicati alle precedenti lettere a), h) c) e d) possono essere
sostituiti di volta in volta da loro delegati.
3) Ai lavori del Comitato possono partecipare, di volta in volta, su motivata
richiesta inoltrata al Direttore Generale, rappresentanti di Comuni o di altri
enti pubblici competenti in materia di tutela ambientale.
4) Su determinazione del Direttore Generale ai lavori del Comitato possono
inoltre essere chiamati a partecipare di volta in volta esperti di comprovata
qualificazione per l’esame di questioni richiedenti l’apporto di particolari
competenze tecnico-scientifiche o giuridiche.
5) Il Comitato tecnico scientifico dura in carica quanto il Direttore Generale
ed è convocato su iniziativa di quest’ultimo o su richiesta di almeno un terzo
dei componenti.
6) Ai componenti del Comitato indicati al precedente comma 2 lettere e) ed f) è
corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta di L. 250.000 lorde. Agli
altri componenti chiamati a partecipare ai lavori del Comitato in qualità di
esperti nei casi indicati al precedente comma 4, è corrisposto un compenso
stabilito di volta in volta dal Direttore Generale sulla base della natura ed
entità dei lavori svolti.
7) Con successive norme regolamentari il Direttore Generale dell’Agenzia,
Sentito il Comitato, provvederà a disciplinari e il funzionamento del Comitato
stesso articolandolo, ove necessario, in sezioni.
ART. 11
Altri organismi consultivi
1) Al Fine di garantire la consultazione e la partecipazione
delle categorie imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle
autorità e istituzioni locali allo svolgimento delle attività dell’Agenzia, il
Direttore Generale promuove conferenze di servizi, ai sensi dell’art. 14 E. 7
agosto 1990 n. 241, o incontri con i soggetti, gli enti e gli organismi
sopraindicati direttamente interessati ai problemi oggetto di esame.
2) In forma analoga sono garantiti altresì i rapporti con le associazioni
ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi, legalmente riconosciute
dallo Stato, che operano a livello regionale.
3) In particolare, forma oggetto di consultazione il programma annuale
dell’Agenzia comprensivo delle sue articolazioni provinciali.
ART. 1 2
Collaborazioni esterne
1) L’ARPAB può stipulare convenzioni quadro con l’università
di Basilicata tali da garantire un continuo interscambio di informazioni ed
esperienze ovvero uno specifico apporto scientifico quando la complessità delle
indagini o il ei-ad o di specializzazione necessaria per l’effettuazione delle
stesse lo richiedano.
2) Per ricerche o attività di particolare rilievo che non possono essere svolte
con le strutture proprie, ovvero per l’aggiornamento del personale, l’Agenzia
può stipulare convenzioni con Università o con altri Enti pubblici o privati
operanti nei settori di interesse dell’Agenzia.
3) Nel caso in cui i problemi oggetto di studio richiedano particolari
competenze incarichi di consulenza possono essere affidati a singoli specialisti
o ad enti specializzati, con specifica competenza documentabile nell’ambito dei
settori in cui opera I’ARPAB. Tali incarichi sono conferiti a tempo determinato
e disciplinati da apposite convenzioni volte a stabilire finalità, tempi,
modalità e corrispettivi delle collaborazioni.
4) Per l’espletamento delle attività rientranti nei fini istituzionali, I’ARPAB
può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione
riservate a laureati e diplomati: tali borse di studio non sono cumulabili con
analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con
stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.
ART. 13
Organizzazione
1) L’ARPAB è organizzata in una struttura centrale regionale
e in due strutture periferiche nominate Dipartimenti Provinciali con sede
ciascuno nei capoluoghi di Provincia.
2) La struttura centrale svolge le seguenti attività:
a) provvede alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio
dell’Agenzia;
b) programma l’attività del l’Agenzia e coordina Dipartimenti Provinciali;
c) provvede alla formazione ed aggiornamento del personale;
d) cura, il sistema informativo ed il monitoraggio ambientale avvalendosi in
primo luogo dei Dipartimenti Provinciali;
e) verifica i livelli di qualità dei servizi;
f) svolge ogni altro compito di amministrazione dell’Agenzia.
3) La struttura centrale è costituita dalla direzione generale, che si avvale di
una segreteria tecnico-amministrativa per lo svolgimento delle sue attività.
4) La direzione generale si articola nei seguenti settori strutturati in uffici
e servizi:
a) settore amministrativo, per gli affari generali, giuridici, amministrativi,
contabili e del personale dell’Agenzia;
b) settore sistema informativo, monitoraggio, prevenzione e controlli;
c) settore progettazione e produzione servizi.
5) A ciascun settore della struttura centrale è preposto un responsabile,
nominato con provvedimento del Direttore Generale, con qualifica dirigenziale e
professionalità adeguata alla specificità tecnica del settore.
6) I Responsabili di settore collaborano con il Direttore Generale
nell’espletamento delle attività dell’Agenzia secondo le modalità stabilite dal
regolamento di cui al successivo art. 14. Durano in carica quanto il Direttore
generale e possono essere revocati dal loro incarico con provvedimento motivato
dal Direttore stesso. Il Direttore Generale in caso di impedimento è sostituito
dal responsabile del settore amministrativo nelle attività di gestione
ordinaria.
7) I Dipartimenti provinciali svolgono le seguenti attività:
a) attività tecnico-strumentali in campo ambientale ed igienico-sanitario;
b) attività tecnico-scientifiche e consultive a supporto degli Enti ed organi
titolari di funzioni amministrative in campo ambientale ed igienico-sanitario;
c) vigilanza e controllo ambientali;
d) gestione delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate;
e) ogni altra attività tecnica di loro spettanza ai sensi della presente legge,
della normativa statale o regionale vigente.
8) L’organizzazione dei dipartimenti provinciali ed i loro rapporti di
integrazione e collaborazione con l’articolazione centrale dell’ARPAB, sono
definiti nell’ambito del Regolamento di cui al successivo art.l4.
9) Presso ciascun Dipartimento provinciale è istituita una unità organizzativa
preposta agli affari amministrativi e contabili, quale unità decentrata
dell’omonimo ufficio della struttura centrale.
10) (soppresso)
11) Per esigenze particolari relative a specifiche situazioni locali ovvero più
in generale per ragioni di economicità ed efficienza degli interventi,
determinate attività dell’Agenzia possono essere organizzate e svolte mediante
apposite unità territoriali, fisse o temporanee.
ART. 14
Regolamento
1) Il Regolamento che disciplina l’organizzazione tecnica ed
amministrativa dell’Agenzia viene predisposto dall’Agenzia, sentito il comitato
regionale di indirizzo e approvato dal Consiglio Regionale su proposta della
Giunta regionale.
2) Tale regolamento deve essere conforme, oltre alle norme della presente legge,
ai seguenti principi e criteri organizzativi e funzionali:
a) programmazione delle attività e degli interventi;
b) organizzazione dei dipartimenti provinciali e nomina dei responsabili dei
settori e dei coordinatori degli stessi tenendo conto dell’esperienza acquisita
e delle posizioni ricoperte in precedenza;
c) integrazione, coordinamento e flessibilità delle aree funzionali centrali e
dei dipartimenti provinciali;
d) collegialità operativa;
e) responsabilizzazione del personale;
f) interdisciplinarietà e specializzazione;
g) determinazione e verifica di obiettivi di qualità dei servizi;
h) garanzia di collaborazione dell’ARPAB a tutti livelli istituzionali
svolgenti compiti in materia di prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria;
i) possibilità di costituzione a livello di struttura centrale e/o periferica
di unità operative di elevata specializzazione quali unità di riferimento per
l’intero territorio regionale;
j) spettanza al Direttore Generale dei poteri di direzione, di indirizzo e
coordinamento della struttura centrale e di quelle periferiche.
3) (soppresso).
ART. 15
Coordinamento tecnico delle iniziative di tutela ambientale
1) Per garantire il necessario coordinamento tecnico per le
diverse iniziative nel campo della tutela ambientale e territoriale di
competenza degli enti locali, al fine di evitare duplicazioni di interventi,
l’Agenzia è tenuta ad esprimere, su richiesta dei Dipartimenti regionali, il
proprio parere tecnico su iniziative ed atti di programmazione della Regione,
della Provincia e dei Comuni che abbiano rilevante interesse ambientale e/o
territoriale, con particolare riferimento a quelli attinenti, agli aspetti
informativi e conoscitivi del territorio e dell’ambiente.
2) Gli Enti Pubblici. Locali operanti nel campo ambientale e territoriale sono
tenuti a fornire all’Agenzia tutti i dati e le informazioni in loro possesso
attinenti agli aspetti di competenza dell’Agenzia stessa.
ART. 16
Informazione e diritto di accesso
1) La Regione attraverso il Dipartimento Ambiente assicura
la più ampia informazione ai cittadini sullo stato dell’ambiente pubblicando
ogni anno una relazione contenente i dati forniti dall’Agenzia e dagli altri
Enti e strutture regionali competenti in materia.
2) In applicazione dell’art. 24 della legge 7.8.1990 n.241 e dell’art. 14 della
legge 8.7.1986 n. 349, l’Agenzia regolamenta con proprio atto le procedure di
accesso da parte dei cittadini ai dati in suo possesso, individuando altresì i
documenti non accessibili.
ART. 17
Rapporti con la Regione
1) Entro il 30 settembre di ciascun anno l’Agenzia
predispone e trasmette alla Regione, congiuntamente al bilancio di previsione,
il programma di attività relativo all’anno successivo con specificazione degli
obiettivi da conseguire e delle risorse occorrenti.
2) Qualora la Regione richieda all’Agenzia di apportare al suddetto programma
modifiche o integrazioni comportanti maggiori oneri finanziari, devono essere
indicati i mezzi per farvi fronte.
3) I programmi annuali indicati al precedente comma devono essere redatti tenuto
conto:
a) delle priorità previste dagli atti di programmazione regionale e di
eventuali specifici indirizzi indicati dalla Regione nei confronti
dell’Agenzia;
b) degli indirizzi tecnici e metodologici stabiliti dall’Agenzia nazionale per
la Protezione dell’Ambiente;
c) dei programmi di attività concordati con le amministrazioni provinciali e
con le Aziende U.S.L.
4) In relazione alle attività di supporto tecnico-scientifico che l’Agenzia è
tenuta a prestare alla Regione in materia ambientale, l’Agenzia stessa su
richiesta della Regione - elabora progetti di opere o interventi con
particolare riguardo a quelli ammessi a finanziamento comunitario.
5) Ferma restando la esclusiva competenza degli uffici regionali in ordine
all’attività istruttoria di rispettiva spettanza, gli stessi, possono
richiedere per il tramite dei rispettivi Direttori Generali, all’ARPAB, ove
necessario, pareri, valutazioni ed accertamenti tecnici purché riferibili ai
compiti ed attività propri dell’Agenzia.
6) La Regione assume, ove è necessario, nei confronti dell’ARPAB atti di
indirizzo e coordinamento, anche di carattere tecnico-operativo, e promuove la
collaborazione dell’ARPAB con tutti i soggetti e le strutture operanti nel campo
della prevenzione e dei controlli ambientali.
ART. 18
Rapporti con Province, Comuni ed altri Enti locali
1) Le Province per l’esercizio delle funzioni amministrative
in materia ambientale di loro spettanza si avvalgono del supporto
tecnico-scientifico dei Dipartimenti provinciali dell’Agenzia.
2) Tali dipartimenti sono posti, in conformità a quanto disposto dall’art. 02,
comma 2, della legge n. 61/94, alle dipendenze funzionali dell’Amministrazione
provinciale ove hanno sede.
3) I rapporti funzionali tra Province e dipartimenti dell’Agenzia vengono
disciplinati con apposita convenzione da stipulare con la Regio ne nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) autonomia della Provincia di determinare annualmente i tipi di controlli
ambientali che il dipartimento provinciale dell’Agenzia deve svolgere con
carattere di priorità;
b) autonomia tecnico-funzionale del dipartimento nei confronti della Provincia
nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione;
c) riserva in capo agli uffici della Provincia della istruttoria relativa ai
provvedimenti di sua competenza;
d) facoltà delle Province di chiedere al Dipartimento dell’Agenzia pareri,
valutazioni ed accertamenti tecnici occorrenti per istruttoria di provvedi
menti;
e) assunzione a carico delle Province dei costi sostenuti dall’Agenzia per
l’espletamento delle attività previste in convenzione;
f) utilizzo del personale del Dipartimento nell’ambito delle funzioni più
generali dell’Agenzia, a supporto di tutti i livelli istituzionali competenti
in materia di tutela ambientale;
g) garanzia del supporto tecnico laboratoristico cd operativo del Dipartimento
provinciale dell’ARPAB ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L.
4) I rapporti funzionali intercorrenti tra I’ARPAB cd i Comuni o altri Enti ed
organismi locali sono di norma regolati da apposite convenzioni che
stabiliscono, tra l’altro, le misure del compenso da corrispondere all’ARPAB.
Tale compenso non può superare i costi effettivamente sostenuti in ragione delle
prestazioni e servizi resi. In mancanza di apposite convenzioni, le
prestazioni rese dell’ARPAB in favore degli enti ed organismi sopraindicati
saranno Compensate secondo il tariffario di cui al successivo art. 21, comma 2.
ART. 19
Rapporto con le aziende U.S.L.
1) Al fine di garantire la necessaria integrazione e il
coordinamento tra le azioni di prevenzione ambientale facenti capo alla
Regione, alle Province e ai Comuni e quelle di prevenzione igienico-sanitaria
facenti capo al servizio sanitario regionale, il Presidente della Giunta
regionale o l’Assessore da lui delegato promuove la stipula di opportuni
accordi di programma o di convenzioni tra l’Agenzia e le Aziende U.S.L. nel
rispetto, tra l’altro, dei seguenti criteri:
a) reciproca autonomia tecnico-funzionale delle rispettive strutture;
b) espletamento da parte dell’Agenzia tramite dipartimenti provinciali, delle
attività di laboratorio occorrenti per l’esercizio da parte delle Aziende U.S.L.
dei compiti di cui all’art. 7 divo 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
c) possibilità di costituire gruppi misti di studio o operativi composti da
personale dell’Agenzia e dell’Azienda U.S.L. per problemi e attività di comune
interesse;
d) scambio reciproco di dati ed informazioni;
e) costi a carico delle Aziende U.S.L. per le prestazioni loro rese
dall’Agenzia.
2) Le risorse finanziarie rinvenienti all’Agenzia ai sensi del precedente comma,
lettera e) si aggiungono a quelle determinate annualmente dalla Regione come
trasferimento ordinario all’Agenzia di una quota parte del fondo sanitario
regionale.
ART. 20
Rapporti dell’ARPAB con l’Agenzia nazionale e la sezione regionale dell’Albo
nazionale degli smaltitori di rifiuti.
1) Ai sensi dell’art. 03 comma 5 della legge 61/94, l’ARPAB è
tenuta a collaborare con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’Ambiente (ANPA)
ed a prestare alla stessa, su richiesta, il necessario supporto tecnico in
attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra I’ANPA e la Regione ai sensi
dell’art. I comma 3 della citata L. 6 1/94.
2) Ai sensi dell’art. 03 comma 6 della L. 6 1/94, 1’ARPAB si avvale per lo
svolgimento delle proprie attività istituzionali della Sezione Regionale
dell’Albo delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti con sede
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza.
I rapporti tra I’ARPAB e la predetta Sezione sono regolati dall’accordo di
programma previsto dall’art. 1 comma 6 della citata L. 61/94.
ART. 21
Rapporti dell’ARPAB con soggetti privati
1) L’ARPAB è autorizzata a fornire le sue prestazioni anche
in favore di soggetti privati purché tale attività non risulti o possa risultare
incompatibile con I esigenza dell’imparzialità nell’esercizio delle funzioni di
controllo tecnico di spettanza dell’ARPAB stessa e comunque subordinatamente
all’espletamento dei compiti di istituto.
2) Le prestazioni rese dall’ARPAB a soggetti pubblici e privati senza apposita
convenzione vengono ricompensate secondo un apposito tariffario predisposto
dall ‘ARPAB ed approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta
secondo le modalità di cui all’art.23, comma 2, della presente legge.
TITOLO III
CONTROLLI
ART. 22
Vigilanza
1) L’ARPAB è sottoposta alla vigilanza della Giunta
regionale.
2) L’Agenzia in particolare fornisce al Dipartimento regionale competente in
materia ambientale, nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso, tutte le
informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione
delle risorse assegnate, dell’imparzialità e del buon andamento delle attività
nonché della qualità degli interventi.
ART. 23
Controllo sugli atti
1) Sono soggetti al controllo preventivo del Consiglio
regionale i seguenti atti dell’Agenzia:
a) il bilancio pluriennale di previsione e le relative variazioni;
b) il programma e il bilancio preventivo economico annuali e le relative
variazioni;
c) il bilancio consuntivo di esercizio;
d) le deliberazioni di programmi di spesa pluriennale;
e) il tariffario di cui al precedente articolo 21, comma 2;
f) la determinazione della dotazione e della pianta organica del personale;
2) Il controllo di cui al comma precedente è effettuato secondo quanto previsto
dall’art. .20, comma 2, della L.R. 16 maggio 1991, n. 10.
3) Ai fini dell’esercizio della vigilanza di cui all’art. 03, comma 1, della
legge 21 gennaio 1994 n. 6l, sono sottoposti al controllo della Giunta
regionale i seguenti atti dell’Agenzia:
a) i programmi operativi annuali e pluriennali di attività;
b) (soppresso)
c) le convenzioni quadro e tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
4) La Giunta regionale, con direttiva vincolante, fissa le modalità e i tempi
per la trasmissione degli atti soggetti a controllo e le modalità del controllo
stesso.
5) La Giunta regionale può annullare in ogni momento, d’ufficio o su
segnalazione, atti amministrativi ritenuti illegittimi. A tal fine il
Presidente della Giunta regionale può richiedere all’ARPAB l’invio di atti non
sottoposti a controllo.
6) E’ istituito un apposito albo presso la sede centrale dell’Agenzia dove sono
affissi tutti gli atti adottati dal Direttore Generale.
7) Gli atti di cui al precedente comma i sono affissi nell’albo al momento,
della loro adozione per cinque giorni consecutivi. Sono nuovamente affissi dopo
l’approvazione da parte della Regione e diventano immediatamente esecutivi.
8) Tutti gli altri atti diventano esecutivi dopo cinque giorni dalla loro
affissione all’albo, ma, per ragioni d’urgenza, possono essere dichiarati
immediatamente eseguibili.
TITOLO IV
PERSONALE
ART. 24
Dotazione organica, inquadramento nei ruoli
1) La dotazione organica definitiva dell’ARPAB, articolata per singola
struttura, centrale e periferica, per qualifiche e per profili professionali,
viene definita ai sensi dell’art. 03, comma 2 della legge 6 1/94 dal Direttore
Generale.
2) All’inquadramento nei ruoli dell’ARPAB del personale in essa transitato si
provvede sulla base di una tabella d’equiparazione predisposta dalla Giunta
regionale.
ART. 25
Personale
1) All’Agenzia è trasferito:
a) tutto il personale di ruolo in servizio presso il Presidi multizonali di
igiene e prevenzione delle Aziende USL n. 2 e 4 alla data antecedente alla
soppressione di detti Presidi, fatta eccezione per il personale adibito alle
attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente al quale
si applicano in via transitoria le disposizione di cui al successivo articolo
30;
b) il personale dei servizi di igiene e sanità pubblica delle Aziende U.S.L.
adibito prevalentemente a compiti attribuiti dalla presente legge all’Agenzia;
2) All’Agenzia può essere inoltre trasferito, a domanda, successivamente alla
definizione della dotazione organica di cui al precedente articolo 24 il
personale già in organico presso la Regione o suoi enti dipendenti o finanziati
con risorse regionali purché in possesso delle qualifiche e dei profili
professionali corrispondenti a quelli indicati nella suddetta dotazione
organica. Corrispondentemente al trasferimento di detto personale sono ridotti
gli organici della Regione e degli Enti dipendenti, nonché i trasferimenti di
risorse finanziarie destinati dalla Regione stessa ai suddetti enti. Qualora il
numero delle domande di cui al presente comma risulta superiore alle
disponibilità di organico, il Direttore Generale opera la scelta, fermi
restando i requisiti della qualifica e del profilo professionale, sulla base
dei seguenti criteri rapportati alle specificità tecniche ed esigenze
funzionali dell’Agenzia:
a) titolo di studio;
b) titoli di servizio;
c) attività svolte;
d) conoscenza di lingua straniera;
e) conoscenza dell’uso di strumenti informatici.
3) Il personale dell’ARPAB non può assumere, esternamente all’ARPAB stessa,
incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori
attinenti al campo ambientale; altri incarichi purché compatibili con le
esigenze di ufficio possono essere autorizzati dal Direttore Generale.
4) In attesa dell’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 45, comma 3, del
D.L.vo 3 febbraio 1993 a. 29, al personale transitato all’ARPAB è confermato il
trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti per
i rispettivi enti di provenienza.
TITOLO V
NORME FINANZIARIE E DOTAZIONE
STRUTTURALE
ART. 26
Strutture e risorse operative dell’Agenzia
1) Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti,
previa delibera della Giunta, provvede all’assegnazione e al successivo
trasferimento all’ARPAB di tutti i beni mobili, immobili e delle attrezzature
dei presidi multizonali di igiene e prevenzione aventi sede a Potenza e Matera,
nonché degli eventuali beni mobili e delle attrezzature adibiti o
prevalentemente utilizzati dalle Aziende U.S.L. per l’espletamento di compiti
attribuiti dalla presente legge all’Agenzia, previa individuazione effettuata
ai sensi del successivo art. 31, comma 1.
ART. 27
Entrate dell’ARPAB
1) Le entrate dell’ARPAB sono costituite da:
a) una quota parte del fondo sanitario regionale determinata con il bilancio
regionale in rapporto alle attività attribuite all’Agenzia;
b) un apposito stanziamento previsto dal bilancio regionale da determinarsi, in
misura tale da coprire i costi che occorre sostenere per il personale
transitato all’Agenzia dalla Regione o dagli enti da essa finanziati, nonché a
titolo di concorso della Regione alle spese generali e alle spese dell’Agenzia
per l’espletamento delle attività ordinarie assegnate all’ARPAB dalla Regione
stessa;
c) eventuali ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
d) finanziamenti statali e comunitari per attività e progetti specifici;
e) i proventi derivanti dalle prestazioni e servizi resi alle Province, alle
Aziende U.S.L, ai Comuni e ad altri soggetti pubblici o privati secondo tariffe
stabilite dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta;
f) eventuali finanziamenti statali destinati direttamente all’Agenzia ovvero ai
Comuni e alle Province per attività di prevenzione e tutela ambientale e che
vengono da questi trasferiti all’Agenzia.
ART. 28
Gestione economico-finanziaria
1) Con il regolamento di cui al precedente articolo 14 è
disciplinata altresì, nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge
regionale 27 marzo 1995 n. 34, la contabilità, l’attività negoziale e la
gestione economico-finanziaria dell’Agenzia. In attesa del regolamento si
applicano, in quanto compatibili, le norme della suddetta legge regionale n.
34/95.
ART. 29
Norma finanziaria
1) Agli oneri a carico della Regione derivanti
dall’attuazione della presente legge si provvede per quanto attiene alla spesa
corrente:
a) per l’esercizio finanziario 1997 mediante l’istituzione del capitolo 3026
avente per oggetto “Concorso nelle spese di funzionamento dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata - A.R.P.A.B.” con uno
stanziamento di L. 1.000.000.000= mediante la riduzione di pari somma dal
capitolo 3025 concernente ‘Gestione quota regionale del Fondo Sanitario
Nazionale”;
b) per gli esercizi-finanziari successivi le leggi di bilancio determineranno
gli oneri annuali con imputazione sullo stesso o corrispondente capitolo.
2) Per quanto attiene alla spesa in conto capitale si provvederà annualmente con
le leggi di bilancio a determinare gli oneri con utilizzazione di:
a) quota parte del Fondo Sanitario Regionale per spese di investimento,
determinata in relazione ai finanziamenti già concessi a tale titolo nell’ultimo
quinquennio alle U.S.L. per attività di prevenzione e controlli in materia
ambientale;
b) assegnazione di ulteriori somme per l’espletamento da parte dell’Agenzia
delle attività indicate al precedente art. 17, comma 4.
ART. 30
Personale delle UU.SS.LL. adibito a compiti di prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro
1) Il personale dei Presidi multizonali di Igiene e
Prevenzione con sede rispettivamente a Potenza e a Matera, indicato al
precedente art. 25 comma 1 lettera a), in quanto già adibito a compiti di
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro in attuazione dell’art. 24
della L.R. 16 novembre 1982 n. 36, resta nei ruoli della U.S.L. di appartenenza.
2) Il settore dei presidi multizonali delle Aziende U.S.L. con sede a Potenza e
a Matera denominato dall’art. 5 della L.R. 36/82 “Impiantistico-Infortunistico”
si intende trasformato a far data dalla esecutività del provvedimento di cui al
successivo art. 31 comma 4 lettera b) in “Servizio di prevenzione e sicurezza
degli ambienti di lavoro”.
3) Fino al 31 dicembre 1998, le Aziende U.S.L. sopra indicate continuano ad
esercitare le funzioni di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro
anche per conto delle altre Aziende U.S.L. comprese nel rispettivo territorio
provinciale, tramite i rispettivi servizi indicati al precedente comma 2.
4) Il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al
precedente comma 2, con le funzioni richiamate nell’art. 24, comma 3, della
L.R. 27/96, è di natura multidisciplinare, in quanto si avvale delle competenze
professionali del medico, del chimico, del fisico, del biologo, dello psicologo,
dell’ingegnere e dell’architetto. Il responsabile ditale servizio è, pertanto,
individuato in un dipendente del ruolo sanitario appartenente al livello
dirigenziale oppure in un dipendente del ruolo professionale, profilo
professionale ingegneri o architetti appartenenti al livello dirigenziale
unico.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 31
Temporizzazione del processo di attivazione dell’ARPAB
1) Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i Direttori Generali delle Aziende U.S.L. sono tenuti ad
adottare e trasmettere alla Giunta regionale - Dipartimento Ambiente - uno o più
provvedimenti di ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle
attrezzature, dei contratti e delle convenzioni da trasferire all’Agenzia ai
sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 6 1/94 e della presente legge.
2) Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio
regionale provvede alla nomina del Direttore Generale dell’Agenzia e del
Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6.
3) Il Presidente della Giunta regionale provvede entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, all’individuazione della sede provvisoria
dell’Agenzia.
4) Entro il 31 dicembre 1999 la Giunta regionale provvede altresì:
a) all’assegnazione e trasferimento ad essa del personale, dei beni mobili ed
immobili e delle attrezzature di cui ai provvedimenti di ricognizione indicati
al primo comma;
b) alla dichiarazione di soppressione dei presidi multizonali di igiene e
prevenzione aventi sede presso le UU.SS.LL. ex a. 2 e a. 6 di cui alla L.R. 16
novembre 1982, a. 36;
c) (soppresso)
d) (soppresso)
e) al distacco provvisorio presso l’Agenzia di personale già in organico presso
la Regione o suoi enti dipendenti per lo svolgimento delle attività di primo
avvio dell’Agenzia stessa, in numero non inferiore a dieci e non superiore a
quindici unità, di cui almeno tre unità in possesso di profilo professionale ed
esperienza tali da garantire gli adempimenti amministrativi e contabili
connessi alla fase di primo avvio.
4 bis. Nei limiti numerici indicati dal precedente comma, l’ARPAB potrà
avvalersi, in via provvisoria, per le esigenze di primo avvio anche di personale
comandato da Enti ed Amministrazioni pubbliche diversi dalla Regione ed Enti
suoi dipendenti, secondo i criteri di cui al comma 2 del precedente articolo 25.
5) Entro i successivi 60 giorni dalla nomina, il Direttore generale provvede in
via provvisoria:
a) alla costituzione dell’ufficio amministrativo della struttura centrale e
delle unità amministrative dei dipartimenti provinciali di cui all’art. 13;
b) all’adozione del bilancio provvisorio e di ogni altro atto necessario per il
primo avvio e funzionamento dell’Agenzia.
6) Nella fase di avvio dell’Agenzia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999,
il Direttore Generale può avvalersi per l’espletamento di determinati atti della
collaborazione delle strutture della Regione e delle Aziende U.S.L. n. 2 e n. 4
previa intesa rispettivamente con il Presidente della Giunta Regionale e dei
Direttori Generali di dette Aziende U.S.L.
7) Entro 240 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale definisce, su proposta del Direttore Generale, e sentito il Comitato
regionale di Indirizzo di cui al precedente art. 9, la dotazione organica,
strumentale, finanziaria e patrimoniale dell’ARPAB.
ART. 32
Verifica delle dotazioni assegnate all’ARPAB
1) La Giunta Regionale, sentito il Comitato regionale di
indirizzo, entro 3 anni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a
verificare, sulla base di specifici indicatori di efficacia ed efficienza, i
servizi svolti dall’Agenzia a favore degli enti istituzionali e dei dipartimenti
di prevenzione delle Aziende U.S.L. Su tale base la Giunta regionale conferma o
ridetermina le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all’ARPAB.
ART. 33
Criteri per la ricomposizione delle funzioni amministrative in materia di
prevenzione e tutela ambientale
1) Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 2,
comma 1, del D.L. 496/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 6
1/1994, la Regione, attraverso successive apposite leggi, ricompone in un quadro
organico le funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela
ambientale.
2) Le leggi regionali di cui al primo comma:
a) riservano alla Regione le funzioni amministrative di carattere unitario e in
particolare quelle di pianificazione, programmazione, disciplina, promozione,
indirizzo e coordinamento, di raccordo con lo Stato, ivi compresa l’espressione
dei pareri previsti dalla legislazione vigente, di esercizio dei poteri
sostitutivi e di adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti previsti
dalla normativa statale e regionale;
b) riconoscono e delegano alle Province le funzioni utili all’approccio
integrato dei controlli di prevenzione e di tutela ambientale con particolare
riferimento:
1) alla specificazione e all’attuazione a livello provinciale della
pianificazione e della programmazione regionale;
2) all’approvazione dei progetti e al rilascio di autorizzazioni, di nulla osta
e di concessioni o altri atti di analoga natura previsti dalle disposizioni di
legge per la realizzazione di opere o l’esercizio di attività che producono
emissioni atmosferiche, idriche o sonore o che siano attinenti alla materia di
cui all’art. 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
3) ai controlli preventivi e successivi sulle suddette opere ed attività;
4) alla classificazione delle risorse naturali in relazione alloro usi;
5) alla tenuta dei catasti e degli inventari ambientali;
6) alla organizzazione dei sistemi di rilevamento dei dati ambientali;
7) alla organizzazione a livello provinciale di servizi pubblici ambientali;
c) riconoscono, delegano e subdelegano ai Comuni le funzioni che riguardano
direttamente la popolazione e il territorio comunale.
3) Sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali già adottate in
applicazione della legge 142/1990.
ART. 34
Abrogazione di norme
1) A decorrere dalla data di esecutività del provvedimento
di cui all’art. 31, comma 4, lettera b), della presente legge è abrogato l’art.
4 della L.R. 18 dicembre 1981 n.54.
2) Dalla medesima data sono abrogate anche le norme contenute nella L.R. 16
novembre 1982 n. 36 “Organizzazione e funzionamento dei Presidi multizonali di
igiene e prevenzione e tutela sanitaria nei luoghi di lavoro” non compatibili
con quanto disposto dalla presente legge.
3) E’ altresì abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con la presente
legge.
ART. 35
Pubblicazione
1) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
2) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
Potenza, 19 Maggio 1997
DINARDO
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