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L'Agenzia: Legge istitutiva
 

Legge Regionale 19 maggio 1997, n. 27, come modificata dalla successiva L.R. n. 13/99

Testo aggiornato

ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE DELLA BASILICATA. A.R.P.A.B.


TITOLO I

OBIETTIVI

ART. 1

Oggetto

1) La presente legge, in attuazione delle disposizioni del D.L. 4 dicembre 1993 n. 496, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994 n. 61, degli artt. 54 e 58 dello Statuto Regionale, dell’art. 3 L. 8 giugno 1990 n. 142, detta norme relative:

a) all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prote­zione dell’Ambiente della Basilicata, di seguito denominata ARPAB o Agenzia, per l’esercizio del­le attività di prevenzione e controllo ambientale, già esercitate dalle Unità Sanitarie Locali, nonché per garantire il supporto alle funzioni di preven­zione collettiva proprie del servizio sanitario;

b) all’organizzazione, al funzionamento e alle modalità gestionali dell’ARPAB e, altresì, alle modalità di coordinamento ed integrazione della stessa con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. e con il sistema delle autonomie locali;

c) alle modalità e ai criteri per lo scorporo dalle Aziende U.S.L. del personale, delle strutture ope­rative, delle attrezzature e delle relative risorse finanziarie da assegnare all’ARPAB;

d) alla definizione dei Criteri per il riordino delle competenze amministrative spettanti alla Regio­ne, alle Province e ai Comuni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

ART. 2

Istituzione, natura giuridica e finalità dell’ARPAB

1. E’ istituita l’Agenzia regionale per la protezione del­l’ambiente della Basilicata quale ente di diritto pub­blico preposto all’esercizio delle funzioni tecniche, attività e compiti indicati al successivo art. 3.

2. Essa ha sede in Potenza.

3. L’ARPAB è dotata di personalità giuridica pubblica, con autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.

4. Essa ha un patrimonio e un bilancio proprio.

5. L’anno finanziario dell’Agenzia ha la stessa decor­renza dell’anno finanziario della Regione.

6. Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere pre­sentato dall’Agenzia il bilancio consuntivo dell’anno finanziario precedente ed entro il 30 ottobre il bilan­cio di previsione dell’anno successivo.

7. (soppresso)

8. I rapporti intercorrenti tra l’ARPAB e gli Enti che si avvalgono dei suoi servizi e prestazioni sono disci­plinati dai successivi articoli 17,18, 19, 20 e 21.

ART. 3

Attività e compiti

1) L’Agenzia svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all’art. 1 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni nella L. 21 gennaio 1994, n. 61 ed in particolare provvede a:

a) svolgere le attività di prevenzione e di controllo in materia ambientale, già di competenza delle Unità Sanitarie Locali, consistenti nell’organizzazione ed esecuzione degli interventi di prevenzione e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici d’in­quinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo ivi compresi quelli sull’igiene dell’ambiente;

b) organizzare e gestire tutte le reti di monitoraggio ambientale e il sistema informativo regionale ambientale in accordo con i servizi tecnici nazio­nali;

c) elaborare, sulla base dei dati acquisiti, una rela­zione triennale sullo stato dell’ambiente regionale;

d) collaborare con l’Agenzia nazionale per la prote­zione dell’ambiente (ANPA) e partecipare, d’intesa con la Giunta Regionale, a programmi comunitari e nazionali di ricerca e sviluppo in campo ambien­tale;

e) elaborare e promuovere programmi di formazio­ne e aggiornamento professionale del personale degli enti locali operanti in campo ambientale;

f) promuovere e attuare la ricerca applicata all’am­biente fisico, ai fenomeni d’inquinamento, alla conoscenza del territorio, alla tutela degli ecosi­stemi e del patrimonio agro-forestale;

g) formulare alle autorità amministrative locali pro­poste e pareri relativi a limiti di accettabilità delle Sostanze inquinanti, standards di qualità dell’aria, delle risorse idriche e del suolo, norme e metodo­logie di campionamento e di analisi in accordo con le indicazioni dell’Agenzia nazionale;

h) fornire attività di supporto tecnico per la stesura di leggi regionali nel Settore ambientale e per la predisposizione di piani e progetti ambientali di interesse regionale, provinciale o comunale;

i) formulare pareri di congruenza e di efficacia di piani, programmi e progetti in campo ambientale, e del territorio, anche in relazione agli insedia­menti produttivi, su richiesta della competente struttura regionale;

j) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla struttura regionale competente per le attività istruttorie relative agli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA), per i pareri di compati­bilità ambientale e per gli adempimenti di cui al D.P.R. 175/88 e successive modifiche;

k) esprimere pareri agli enti competenti al rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti o altro tipo di impianto previsto dalla normativa vigente;

l) effettuare l’analisi di cicli produttivi per la valuta­zione del loro impatto sull’ambiente interno ed esterno;

m) promuovere le azioni di sviluppo e diffusione del­le tecnologie e dei prodotti a minor impatto ambientale anche tramite l’attivazione di pro­grammi di assistenza tecnica al sistema delle imprese;

n) svolgere qualsiasi altra attività tecnico-scientifica richiesta dagli enti e organismi locali competenti nel campo della tutela dell’ambiente;

o) controlli ed accertamenti analitici, già di compe­tenza dei presidi multizonali di igiene e preven­zione, connessi all’esercizio, delle funzioni di spet­tanza delle Aziende U.S.L. in materia di preven­zione igienico-sanitaria.

2) Nell’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilan­za, il personale Ispettivo dell’Agenzia ha il potere di accesso agli impianti ed alle sedi di attività e può richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documen­ti necessari per l’espletamento delle proprie funzio­ni. Tale personale è munito di documento di ricono­scimento rilasciato dall’Agenzia. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di vigilanza e di controllo. Il Direttore Generale dell’ARPAB con proprio atto individua il personale che ai fini dell’espletamento delle attività di istituto deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

3) L’Agenzia si avvale anche del Corpo Forestale dello Stato per le attività di vigilanza e controllo o per altre attività compatibili con le funzioni istituzionali del Corpo medesimo.

ART. 4

Competenze dell’ARPAB in materia di prevenzio­ne collettiva e controlli ambientali

1) L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata ha competenza tecnica nelle seguenti mate­rie:

a) prevenzione e controllo ambientale con riferimen­to a:

b) acqua;

c) aria;

d) suolo;

e) rifiuti solidi e liquidi;

f) grandi rischi industriali;

g) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

h) inquinamento acustico negli ambienti di vita;

i) rete laboratoristica per la tutela dell’ambiente e per l’esercizio delle funzioni di sanità pubblica;

2) In particolare le funzioni di carattere tecnico-scientifico di com­petenza dell’Agenzia attengono alla tutela degli inquinamenti del suolo, dell’aria e delle acque super­ficiali e sotterranee, derivanti o connessi:

a) allo smaltimento dei rifiuti;

b) all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agri­coltura;

c) al riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produ­zione e di consumo;

d) all’eliminazione degli oli usati;

e) agli scarichi delle acque;

f) alle emissioni in atmosfera;

g) alle emissioni acustiche.

3) Nelle funzioni indicate al precedente comma rientra­no altresì tutte quelle attinenti all’igiene ambientale, da intendersi quale azione preordinata e conseguen­te all’individuazione, accertamento ed eliminazione dei fattori di inquinamento acustico, atmosferico, idrico e del suolo.

ART. 5

Competenze del dipartimento di prevenzione delle aziende U.S.L.

1) Rientrano nella sfera di competenza del dipartimen­to di prevenzione delle Aziende U.S.L., di cui all’art. 24, comma 3, della legge regionale 10giugno 1996 n. 27, le funzioni amministrative, ivi compresi i con­trolli, relative alle seguenti materie:

a) igiene e sanità pubblica con particolare riguardo a:

1) profilassi diretta e indiretta delle malattie infet­tive e diffusive;

2) igiene edilizia;

3) medicina legale;

4) igiene delle strutture a uso collettivo;

5) coordinamento di programmi di prevenzione secondaria;

6) acque di balneazione;

7) produzione, detenzione, commercio e impiego di gas tossici e di altre sostanze pericolose;.

8) vigilanza igienica sugli stabilimenti termali e sui presidi sanitari pubblici e privati;

9) attività produttive che comportano l’utilizza­zione di biotecnologie;

10) vigilanza sugli impianti e le attrezzature spor­tive e ludico-ricreative;

11) polizia mortuaria e vigilanza sui cimiteri;

12) produzione e commercio dei prodotti cosmeti­ci;

b) igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumi) umano;

c) sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

d) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro compresi la sicurezza impiantistica e antinfortunistica e l’inquinamento acustico negli ambienti di lavoro;

e) igiene della produzione, trasformazione, commer­cializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

2) Le funzioni relative ai rischi di incidenti rilevanti e alle pronunce di impatto ambientale restano disci­plinate dalla legislazione vigente.

3) Le attività tecniche connesse all’esercizio delle fun­zioni indicate al precedente comma 1 sono svolte dai competenti servizi e strutture facenti parte del Servi­zio sanitario regionale, che a tal fine si avvalgono del­la collaborazione dei dipartimenti provinciali dell’A­genzia regionale per la protezione dell’ambiente, nei limiti e secondo le modalità indicate dalla legge 61/94 e dalle disposizioni contenute in proposito nel­la presente legge.

ART. 6

Organi dell’Agenzia

1) Sono organi dell’ARPAB:

a) il Direttore Generale;

b) il Collegio dei Revisori.

ART. 7

Direttore Generale

1) Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio regio­nale, su proposta della Giunta, previo avviso pubbli­co da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nel B.U. della Regione, tra coloro che abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiara­zione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell’art. 3 del Decre­to Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti una qualificata competenza nel campo della tutela ambientale nonché una qualificata Formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbli­che o private, con esperienza dirigenziale. Trova applicazione, ove ne ricorra il caso, quanto disposto dall’art. 1, comma 2 del D.L. n. 512 del 29 agosto 1994.

2) Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tem­po pieno, regolato da contratto di diritto privato, Sti­pulato con il Presidente della Giunta regionale. L’in­carico ha durata quinquennale, prorogabile una sola volta, non può protrarsi oltre il 650 anno di età e, comunque, scade al termine della legislatura regionale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L. R. 31 maggio 1993, n.27.

3) Il trattamento economico del Direttore Generale è definito dalla Giunta regionale con riferimento ai cri­teri stabiliti dalla Giunta stessa per il trattamento economico dei Dirigenti Generali della Regione Basi­licata.

4) Al Direttore Generale si applica, in quanto compatibile, il trattamento normativo previsto per i Diretto­ri Generali delle Aziende Sanitarie della Basilicata, inclusi il regime della revoca. della cessazione dal servizio e le norme sull’incompatibilità.

5) I contenuti del contratto di cui al comma 2 del pre­sente articolo, fissati dalla Giunta Regionale, sono pubblicati sul B.U. della Regione insieme all’avviso indicato al precedente comma 1.

6) Il Direttore Generale esercita tutti i poteri di direzio­ne e di gestione dell’Agenzia, assume la rappresentanza legale di essa ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta Regionale e della corretta ed economica gestione delle risorse.

7) Il Direttore Generale provvede in particolare:

a) alla direzione, all’indirizzo ed al coordinamento dell’articolazione centrale e delle strutture periferiche;

b) alla predisposizione del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo e del regolamento;

c) all’assegnazione delle dotazioni finanziarie e stru­mentali alla struttura centrale regionale ed ai dipartimenti provinciali, nonché alla verifica sul loro utilizzo;

d) alla gestione del patrimonio e del personale del­1’ARPAB, alla definizione della dotazione organica, all’inquadramento dei ruoli ai sensi del succes­sivo art. 24;

e) alla verifica e all’assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;

f) alla redazione di una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti;

g) alla redazione del programma di attività di cui al successivo art. 17;

h) alla stipula delle convenzioni con i Comuni e gli altri Enti ed organismi locali di cui all’art. 18, com­ma 4;

i) alla stipula delle convenzioni con le Aziende U S.L. di cui all’art. 19, previa intesa con il Presidente del­la Giunta regionale o l’Assessore regionale da lui delegato.

8) Nei casi in cui ricorrono gravi motivi o la gestione presenti un notevole disavanzo ovvero in caso di ripetute violazioni di leggi nonché in caso di manca­to raggiungimento degli obiettivi annuali, il Presi­dente della Giunta propone al Consiglio regionale la revoca della nomina del Direttore Generale e provve­de, successivamente alla stessa, alla risoluzione del contratto.

ART. 8

Collegio dei revisori

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri scelti tra i revisori contabili iscritti nel regi­stro previsto dall’art.l del Decreto Legislativo 27 gen­naio 1992 n. 88, è nominato dal Consiglio regionale.

2) Con il medesimo provvedimento di nomina il Consi­glio regionale elegge il Presidente del Collegio che avrà il compito di convocare il Collegio stesso.

3) Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e viene rinnovato nei modi e nei termini di cui alla L.R. 31 maggio 1993, a. 27.

4) L’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei Revisori è fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti lordi del Direttore Generale dell’Agenzia. Al Presidente del collegio compete una indennità pari al 25 per cento degli emolumenti lor­di del Direttore Generale. Ai componenti dei Colle­gio, compete il rimborso delle spese di viaggio, se residenti in località diverse dalla sede dell’ARPAB nella misura prevista dalla vigente legislazione regio­nale.

5) Il Collegio dei Revisori:

a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Agenzia;

b) elabora semestralmente una relazione sull’anda­mento della gestione amministrativa contabile e finanziaria dell’Agenzia, da trasmettere alla Giun­ta Regionale, nella quale esprime - ove necessario rilievi e proposte tendenti a conseguire una miglio­re efficienza, produttività ed economicità della gestione. In particolare, il collegio:

- verifica di norma ogni 3 mesi la situazione di cas­sa nonché l’andamento finanziario e patrimo­niale dell’Agenzia;

- esprime un parere sul bilancio di previsione, sul­l’assestamento e sulle variazioni allo stesso;

- redige la relazione al conto consuntivo.

6) Il Collegio delibera con la presenza della maggioran­za dei componenti.

7) Il Collegio dei Revisori, ove riscontri gravi irregola­rità nella gestione dell’Agenzia, ne riferisce imme­diatamente alla Giunta regionale.

ART. 9

Comitato regionale di indirizzo

1) Con decreto del Presidente della Giunta, è istituito il Comitato regionale di indirizzo.

2) Al Comitato regionale di indirizzo compete la determinazione degli obiettivi istituzionali dell’Agenzia, la verifica dei risultati delle attività svolte dall’Agenzia e del coordinamento di dette attività con quelle svolte dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende svolte dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L., in raccordo con l’attività di vigilanza esercitata dalla Giunta regionale di cui ai successivi artt. 22 e 23.

3) In particolare il Comitato regionale di indirizzo:

a) esprime parere sul regolamento;

b) esprime parere sul programma annuale di attività;

c) valuta l’andamento generale delle attività ed espri­me alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.

4) In ordine a detti atti il Comitato esprime eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla loro ricezione.

5) Al Comitato regionale di indirizzo sono inviati i pro­grammi annuali e pluriennali, il bilancio di previ­sione, il rendiconto consuntivo, le eventuali conven­zioni stipulate e tutti gli atti di straordinaria amministrazione dell’ARPAB.

6) Il Comitato regionale di indirizzo è composto da:

a) l’Assessore regionale competente in materia di Ambiente con funzioni di Presidente o suo delega­to;

b) l’Assessore regionale competente in materia di Sanità o suo delegato;

c) l’Assessore regionale competente in materia di Agricoltura e Foreste o suo delegato;

d) l’Assessore regionale competente in materia di Assetto del Territorio o suo delegato;

e) due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

f) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi delegati;

g) cinque Sindaci in carica o gli Assessori delegati designati dalla Conferenza Permanente delle Auto­nomie di cui all’art. 2 della legge regionale 28 marzo 1996 n. 17.

Alle sedute del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell’ARPAB, eventualmente coadiuvato dai suoi collaboratori. Possono, altresì, partecipare, senza diritto di voto, su invito del Presidente, i responsabili delle strutture regionali, provinciali, comunali e delle Aziende USL nonché esperti esterni di comprovata qualificazione.

7) I membri del Comitato regionale durano in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, ven­gono nominati entro un mese dall’entrata in vigore della stessa.

8) Il Comitato regionale di indirizzo si riunisce di nor­ma ogni 4 mesi ed ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno per l’espletamento della propria attività di vigilanza, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

9) L’attività di segreteria è assicurata dalla struttura del Dipartimento Regionale alla Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali.

ART. 10

Comitato tecnico-scientifico

1) Per l’attuazione dei programmi di attività, la defini­zione degli indirizzi operativi, la valutazione dei risultati e l’organizzazione delle attività, il Direttore Generale si avvale della collaborazione di un apposi­to comitato tecnico-scientifico.

2) Il Comitato è nominato dal Direttore Generale, che lo presiede, ed è composto:

a) dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Ambiente, Sicurezza Sociale, Agricoltura e Foreste ed Asset­to del Territorio della Regione o dei dipartimenti che ne erediteranno le funzioni;

b) da tutti coloro che abbiano la responsabilità di direzione di una o più strutture centrali o provin­ciali dell’Agenzia;

c) da un rappresentante tecnico designato da ciascu­na amministrazione provinciale;

d) dai responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L.;

e) da due docenti universitari afferenti alle aree di protezione ambientale, designati dall’Università di Basilicata;

f) da due rappresentanti del Consiglio Nazionale del­le Ricerche (CNR), operanti in Basilicata, esperti in problematiche di competenza dell’Agenzia, desi­gnati dal competente organo del CNR su proposta del suo Comitato ambiente. I componenti indicati alle precedenti lettere a), h) c) e d) possono essere sostituiti di volta in volta da loro delegati.

3) Ai lavori del Comitato possono partecipare, di volta in volta, su motivata richiesta inoltrata al Direttore Generale, rappresentanti di Comuni o di altri enti pubblici competenti in materia di tutela ambientale.

4) Su determinazione del Direttore Generale ai lavori del Comitato possono inoltre essere chiamati a partecipare di volta in volta esperti di comprovata qua­lificazione per l’esame di questioni richiedenti l’ap­porto di particolari competenze tecnico-scientifiche o giuridiche.

5) Il Comitato tecnico scientifico dura in carica quanto il Direttore Generale ed è convocato su iniziativa di quest’ultimo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

6) Ai componenti del Comitato indicati al precedente comma 2 lettere e) ed f) è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta di L. 250.000 lorde. Agli altri componenti chiamati a partecipare ai lavori del Comitato in qualità di esperti nei casi indicati al pre­cedente comma 4, è corrisposto un compenso stabi­lito di volta in volta dal Direttore Generale sulla base della natura ed entità dei lavori svolti.

7) Con successive norme regolamentari il Direttore Generale dell’Agenzia, Sentito il Comitato, provve­derà a disciplinari e il funzionamento del Comitato stesso articolandolo, ove necessario, in sezioni.

ART. 11

Altri organismi consultivi

1) Al Fine di garantire la consultazione e la parteci­pazione delle categorie imprenditoriali, delle orga­nizzazioni sindacali e delle autorità e istituzioni loca­li allo svolgimento delle attività dell’Agenzia, il Diret­tore Generale promuove conferenze di servizi, ai sensi dell’art. 14 E. 7 agosto 1990 n. 241, o incontri con i soggetti, gli enti e gli organismi sopraindicati direttamente interessati ai problemi oggetto di esa­me.

2) In forma analoga sono garantiti altresì i rapporti con le associazioni ambientaliste e di tutela degli interes­si diffusi, legalmente riconosciute dallo Stato, che operano a livello regionale.

3) In particolare, forma oggetto di consultazione il pro­gramma annuale dell’Agenzia comprensivo delle sue articolazioni provinciali.

ART. 1 2

Collaborazioni esterne

1) L’ARPAB può stipulare convenzioni quadro con l’u­niversità di Basilicata tali da garantire un continuo interscambio di informazioni ed esperienze ovvero uno specifico apporto scientifico quando la com­plessità delle indagini o il ei-ad o di specializza­zione necessaria per l’effettuazione delle stesse lo richiedano.

2) Per ricerche o attività di particolare rilievo che non possono essere svolte con le strutture proprie, ovve­ro per l’aggiornamento del personale, l’Agenzia può stipulare convenzioni con Università o con altri Enti pubblici o privati operanti nei settori di interesse del­l’Agenzia.

3) Nel caso in cui i problemi oggetto di studio richieda­no particolari competenze incarichi di consulenza possono essere affidati a singoli specialisti o ad enti specializzati, con specifica competenza documenta­bile nell’ambito dei settori in cui opera I’ARPAB. Tali incarichi sono conferiti a tempo determinato e disci­plinati da apposite convenzioni volte a stabilire fina­lità, tempi, modalità e corrispettivi delle collabora­zioni.

4) Per l’espletamento delle attività rientranti nei fini isti­tuzionali, I’ARPAB può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a lau­reati e diplomati: tali borse di studio non sono cumu­labili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribu­zioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o pri­vato.

ART. 13

Organizzazione

1) L’ARPAB è organizzata in una struttura centrale regionale e in due strutture periferiche nominate Dipartimenti Provinciali con sede ciascuno nei capo­luoghi di Provincia.

2) La struttura centrale svolge le seguenti attività:

a) provvede alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio dell’Agenzia;

b) programma l’attività del l’Agenzia e coordina Dipartimenti Provinciali;

c) provvede alla formazione ed aggiornamento del personale;

d) cura, il sistema informativo ed il monitoraggio ambientale avvalendosi in primo luogo dei Dipar­timenti Provinciali;

e) verifica i livelli di qualità dei servizi;

f) svolge ogni altro compito di amministrazione del­l’Agenzia.

3) La struttura centrale è costituita dalla direzione generale, che si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa per lo svolgimento delle sue attività.

4) La direzione generale si articola nei seguenti settori strutturati in uffici e servizi:

a) settore amministrativo, per gli affari generali, giu­ridici, amministrativi, contabili e del personale dell’Agenzia;

b) settore sistema informativo, monitoraggio, pre­venzione e controlli;

c) settore progettazione e produzione servizi.

5) A ciascun settore della struttura centrale è preposto un responsabile, nominato con provvedimento del Direttore Generale, con qualifica dirigenziale e pro­fessionalità adeguata alla specificità tecnica del set­tore.

6) I Responsabili di settore collaborano con il Direttore Generale nell’espletamento delle attività dell’Agenzia secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 14. Durano in carica quanto il Direttore generale e possono essere revocati dal loro incarico con provvedimento motivato dal Direttore stesso. Il Direttore Generale in caso di impedimento è sostituito dal responsabile del settore ammini­strativo nelle attività di gestione ordinaria.

7) I Dipartimenti provinciali svolgono le seguenti atti­vità:

a) attività tecnico-strumentali in campo ambientale ed igienico-sanitario;

b) attività tecnico-scientifiche e consultive a suppor­to degli Enti ed organi titolari di funzioni ammi­nistrative in campo ambientale ed igienico-sanita­rio;

c) vigilanza e controllo ambientali;

d) gestione delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate;

e) ogni altra attività tecnica di loro spettanza ai sen­si della presente legge, della normativa statale o regionale vigente.

8) L’organizzazione dei dipartimenti provinciali ed i loro rapporti di integrazione e collaborazione con l’articolazione centrale dell’ARPAB, sono definiti nel­l’ambito del Regolamento di cui al successivo art.l4.

9) Presso ciascun Dipartimento provinciale è istituita una unità organizzativa preposta agli affari ammini­strativi e contabili, quale unità decentrata dell’omo­nimo ufficio della struttura centrale.

10) (soppresso)

11) Per esigenze particolari relative a specifiche situa­zioni locali ovvero più in generale per ragioni di economicità ed efficienza degli interventi, determinate attività dell’Agenzia possono essere organizzate e svolte mediante apposite unità territoriali, fisse o temporanee.

ART. 14

Regolamento

1) Il Regolamento che disciplina l’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’Agenzia viene predisposto dall’Agenzia, sentito il comitato regionale di indirizzo e approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta regionale.

2) Tale regolamento deve essere conforme, oltre alle norme della presente legge, ai seguenti principi e cri­teri organizzativi e funzionali:

a) programmazione delle attività e degli interventi;

b) organizzazione dei dipartimenti provinciali e nomina dei responsabili dei settori e dei coordinatori degli stessi tenendo conto dell’esperienza acquisita e delle posizioni ricoperte in precedenza;

c) integrazione, coordinamento e flessibilità delle aree funzionali centrali e dei dipartimenti provin­ciali;

d) collegialità operativa;

e) responsabilizzazione del personale;

f) interdisciplinarietà e specializzazione;

g) determinazione e verifica di obiettivi di qualità dei servizi;

h) garanzia di collaborazione dell’ARPAB a tutti livel­li istituzionali svolgenti compiti in materia di pre­venzione ambientale ed igienico-sanitaria;

i) possibilità di costituzione a livello di struttura cen­trale e/o periferica di unità operative di elevata specializzazione quali unità di riferimento per l’in­tero territorio regionale;

j) spettanza al Direttore Generale dei poteri di dire­zione, di indirizzo e coordinamento della struttu­ra centrale e di quelle periferiche.

3) (soppresso).

ART. 15

Coordinamento tecnico delle iniziative di tutela ambientale

1) Per garantire il necessario coordinamento tecnico per le diverse iniziative nel campo della tutela ambientale e territoriale di competenza degli enti locali, al fine di evitare duplicazioni di interventi, l’A­genzia è tenuta ad esprimere, su richiesta dei Dipar­timenti regionali, il proprio parere tecnico su inizia­tive ed atti di programmazione della Regione, della Provincia e dei Comuni che abbiano rilevante inte­resse ambientale e/o territoriale, con particolare rife­rimento a quelli attinenti, agli aspetti informativi e conoscitivi del territorio e dell’ambiente.

2) Gli Enti Pubblici. Locali operanti nel campo ambien­tale e territoriale sono tenuti a fornire all’Agenzia tut­ti i dati e le informazioni in loro possesso attinenti agli aspetti di competenza dell’Agenzia stessa.

ART. 16

Informazione e diritto di accesso

1) La Regione attraverso il Dipartimento Ambiente assi­cura la più ampia informazione ai cittadini sullo sta­to dell’ambiente pubblicando ogni anno una relazio­ne contenente i dati forniti dall’Agenzia e dagli altri Enti e strutture regionali competenti in materia.

2) In applicazione dell’art. 24 della legge 7.8.1990 n.241 e dell’art. 14 della legge 8.7.1986 n. 349, l’Agenzia regolamenta con proprio atto le procedure di acces­so da parte dei cittadini ai dati in suo possesso, indi­viduando altresì i documenti non accessibili.

ART. 17

Rapporti con la Regione

1) Entro il 30 settembre di ciascun anno l’Agenzia predi­spone e trasmette alla Regione, congiuntamente al bilancio di previsione, il programma di attività rela­tivo all’anno successivo con specificazione degli obiettivi da conseguire e delle risorse occorrenti.

2) Qualora la Regione richieda all’Agenzia di apportare al suddetto programma modifiche o integrazioni comportanti maggiori oneri finanziari, devono esse­re indicati i mezzi per farvi fronte.

3) I programmi annuali indicati al precedente comma devono essere redatti tenuto conto:

a) delle priorità previste dagli atti di programmazio­ne regionale e di eventuali specifici indirizzi indi­cati dalla Regione nei confronti dell’Agenzia;

b) degli indirizzi tecnici e metodologici stabiliti dal­l’Agenzia nazionale per la Protezione dell’Ambien­te;

c) dei programmi di attività concordati con le ammi­nistrazioni provinciali e con le Aziende U.S.L.

4) In relazione alle attività di supporto tecnico-scientifi­co che l’Agenzia è tenuta a prestare alla Regione in materia ambientale, l’Agenzia stessa su richiesta del­la Regione - elabora progetti di opere o interventi con particolare riguardo a quelli ammessi a finanzia­mento comunitario.

5) Ferma restando la esclusiva competenza degli uffi­ci regionali in ordine all’attività istruttoria di rispet­tiva spettanza, gli stessi, possono richiedere per il tramite dei rispettivi Direttori Generali, all’ARPAB, ove necessario, pareri, valutazioni ed accertamenti tecnici purché riferibili ai compiti ed attività propri dell’Agenzia.

6) La Regione assume, ove è necessario, nei confronti dell’ARPAB atti di indirizzo e coordinamento, anche di carattere tecnico-operativo, e promuove la collaborazione dell’ARPAB con tutti i soggetti e le strutture operanti nel campo della prevenzione e dei controlli ambientali.

ART. 18

Rapporti con Province, Comuni ed altri Enti locali

1) Le Province per l’esercizio delle funzioni ammini­strative in materia ambientale di loro spettanza si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dei Dipar­timenti provinciali dell’Agenzia.

2) Tali dipartimenti sono posti, in conformità a quanto disposto dall’art. 02, comma 2, della legge n. 61/94, alle dipendenze funzionali dell’Amministrazione provinciale ove hanno sede.

3) I rapporti funzionali tra Province e dipartimenti del­l’Agenzia vengono disciplinati con apposita conven­zione da stipulare con la Regio ne nel rispetto dei seguenti criteri:

a) autonomia della Provincia di determinare annual­mente i tipi di controlli ambientali che il diparti­mento provinciale dell’Agenzia deve svolgere con carattere di priorità;

b) autonomia tecnico-funzionale del dipartimento nei confronti della Provincia nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione;

c) riserva in capo agli uffici della Provincia della istruttoria relativa ai provvedimenti di sua compe­tenza;

d) facoltà delle Province di chiedere al Dipartimento dell’Agenzia pareri, valutazioni ed accertamenti tecnici occorrenti per istruttoria di provvedi men­ti;

e) assunzione a carico delle Province dei costi soste­nuti dall’Agenzia per l’espletamento delle attività previste in convenzione;

f) utilizzo del personale del Dipartimento nell’ambi­to delle funzioni più generali dell’Agenzia, a sup­porto di tutti i livelli istituzionali competenti in materia di tutela ambientale;

g) garanzia del supporto tecnico laboratoristico cd operativo del Dipartimento provinciale dell’AR­PAB ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L.

4) I rapporti funzionali intercorrenti tra I’ARPAB cd i Comuni o altri Enti ed organismi locali sono di nor­ma regolati da apposite convenzioni che stabilisco­no, tra l’altro, le misure del compenso da corrispon­dere all’ARPAB. Tale compenso non può superare i costi effettivamente sostenuti in ragione delle pre­stazioni e servizi resi. In mancanza di apposite con­venzioni, le prestazioni rese dell’ARPAB in favore degli enti ed organismi sopraindicati saranno Com­pensate secondo il tariffario di cui al successivo art. 21, comma 2.

ART. 19

Rapporto con le aziende U.S.L.

1) Al fine di garantire la necessaria integrazione e il coordinamento tra le azioni di prevenzione ambien­tale facenti capo alla Regione, alle Province e ai Comuni e quelle di prevenzione igienico-sanitaria facenti capo al servizio sanitario regionale, il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore da lui dele­gato promuove la stipula di opportuni accordi di pro­gramma o di convenzioni tra l’Agenzia e le Aziende U.S.L. nel rispetto, tra l’altro, dei seguenti criteri:

a) reciproca autonomia tecnico-funzionale delle rispettive strutture;

b) espletamento da parte dell’Agenzia tramite dipar­timenti provinciali, delle attività di laboratorio occorrenti per l’esercizio da parte delle Aziende U.S.L. dei compiti di cui all’art. 7 divo 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

c) possibilità di costituire gruppi misti di studio o operativi composti da personale dell’Agenzia e del­l’Azienda U.S.L. per problemi e attività di comune interesse;

d) scambio reciproco di dati ed informazioni;

e) costi a carico delle Aziende U.S.L. per le presta­zioni loro rese dall’Agenzia.

2) Le risorse finanziarie rinvenienti all’Agenzia ai sensi del precedente comma, lettera e) si aggiungono a quelle determinate annualmente dalla Regione come trasferimento ordinario all’Agenzia di una quota par­te del fondo sanitario regionale.

ART. 20

Rapporti dell’ARPAB con l’Agenzia nazionale e la sezione regionale dell’Albo nazionale degli smaltitori di rifiuti.

1) Ai sensi dell’art. 03 comma 5 della legge 61/94, l’ARPAB è tenuta a collaborare con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’Ambiente (ANPA) ed a prestare alla stessa, su richiesta, il necessario supporto tecnico in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra I’ANPA e la Regione ai sensi dell’art. I comma 3 del­la citata L. 6 1/94.

2) Ai sensi dell’art. 03 comma 6 della L. 6 1/94, 1’ARPAB si avvale per lo svolgimento delle proprie attività istitu­zionali della Sezione Regionale dell’Albo delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti con sede presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza. I rapporti tra I’ARPAB e la predetta Sezione sono regolati dall’ac­cordo di programma previsto dall’art. 1 comma 6 del­la citata L. 61/94.

ART. 21

Rapporti dell’ARPAB con soggetti privati

1) L’ARPAB è autorizzata a fornire le sue prestazioni anche in favore di soggetti privati purché tale attività non risulti o possa risultare incompatibile con I esi­genza dell’imparzialità nell’esercizio delle funzioni di controllo tecnico di spettanza dell’ARPAB stessa e comunque subordinatamente all’espletamento dei compiti di istituto.

2) Le prestazioni rese dall’ARPAB a soggetti pubblici e privati senza apposita convenzione vengono ricom­pensate secondo un apposito tariffario predisposto dall ‘ARPAB ed approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta secondo le modalità di cui all’art.23, comma 2, della presente legge.

TITOLO III

CONTROLLI

ART. 22

Vigilanza

1) L’ARPAB è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

2) L’Agenzia in particolare fornisce al Dipartimento regionale competente in materia ambientale, nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della cor­retta ed economica gestione delle risorse assegnate, dell’imparzialità e del buon andamento delle attività nonché della qualità degli interventi.

ART. 23

Controllo sugli atti

1) Sono soggetti al controllo preventivo del Consiglio regionale i seguenti atti dell’Agenzia:

a) il bilancio pluriennale di previsione e le relative variazioni;

b) il programma e il bilancio preventivo economico annuali e le relative variazioni;

c) il bilancio consuntivo di esercizio;

d) le deliberazioni di programmi di spesa plurienna­le;

e) il tariffario di cui al precedente articolo 21, comma 2;

f) la determinazione della dotazione e della pianta organica del personale;

2) Il controllo di cui al comma precedente è effettuato secondo quanto previsto dall’art. .20, comma 2, del­la L.R. 16 maggio 1991, n. 10.

3) Ai fini dell’esercizio della vigilanza di cui all’art. 03, comma 1, della legge 21 gennaio 1994 n. 6l, sono sot­toposti al controllo della Giunta regionale i seguenti atti dell’Agenzia:

a) i programmi operativi annuali e pluriennali di atti­vità;

b) (soppresso)

c) le convenzioni quadro e tutti gli atti di straordina­ria amministrazione.

4) La Giunta regionale, con direttiva vincolante, fissa le modalità e i tempi per la trasmissione degli atti sog­getti a controllo e le modalità del controllo stesso.

5) La Giunta regionale può annullare in ogni momento, d’ufficio o su segnalazione, atti amministrativi rite­nuti illegittimi. A tal fine il Presidente della Giunta regionale può richiedere all’ARPAB l’invio di atti non sottoposti a controllo.

6) E’ istituito un apposito albo presso la sede centrale dell’Agenzia dove sono affissi tutti gli atti adottati dal Direttore Generale.

7) Gli atti di cui al precedente comma i sono affissi nel­l’albo al momento, della loro adozione per cinque giorni consecutivi. Sono nuovamente affissi dopo l’approvazione da parte della Regione e diventano immediatamente esecutivi.

8) Tutti gli altri atti diventano esecutivi dopo cinque giorni dalla loro affissione all’albo, ma, per ragioni d’urgenza, possono essere dichiarati immediatamen­te eseguibili.

TITOLO IV

PERSONALE

ART. 24

Dotazione organica, inquadramento nei ruoli


1) La dotazione organica definitiva dell’ARPAB, artico­lata per singola struttura, centrale e periferica, per qualifiche e per profili professionali, viene definita ai sensi dell’art. 03, comma 2 della legge 6 1/94 dal Diret­tore Generale.

2) All’inquadramento nei ruoli dell’ARPAB del persona­le in essa transitato si provvede sulla base di una tabella d’equiparazione predisposta dalla Giunta regionale.

ART. 25

Personale

1) All’Agenzia è trasferito:

a) tutto il personale di ruolo in servizio presso il Presidi multizonali di igiene e prevenzione delle Aziende USL n. 2 e 4 alla data antecedente alla soppressione di detti Presidi, fatta eccezione per il personale adibito alle attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente al quale si applicano in via transitoria le disposizione di cui al successivo articolo 30;

b) il personale dei servizi di igiene e sanità pubbli­ca delle Aziende U.S.L. adibito prevalentemente a compiti attribuiti dalla presente legge all’Agen­zia;

2) All’Agenzia può essere inoltre trasferito, a domanda, successivamente alla definizione della dotazione organica di cui al precedente articolo 24 il personale già in organico presso la Regione o suoi enti dipen­denti o finanziati con risorse regionali purché in pos­sesso delle qualifiche e dei profili professionali cor­rispondenti a quelli indicati nella suddetta dotazione organica. Corrispondentemente al trasferimento di detto personale sono ridotti gli organici della Regio­ne e degli Enti dipendenti, nonché i trasferimenti di risorse finanziarie destinati dalla Regione stessa ai suddetti enti. Qualora il numero delle domande di cui al presente comma risulta superiore alle disponi­bilità di organico, il Direttore Generale opera la scel­ta, fermi restando i requisiti della qualifica e del pro­filo professionale, sulla base dei seguenti criteri rap­portati alle specificità tecniche ed esigenze funzio­nali dell’Agenzia:

a) titolo di studio;

b) titoli di servizio;

c) attività svolte;

d) conoscenza di lingua straniera;

e) conoscenza dell’uso di strumenti informatici.

3) Il personale dell’ARPAB non può assumere, esternamente all’ARPAB stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori attinen­ti al campo ambientale; altri incarichi purché com­patibili con le esigenze di ufficio possono essere autorizzati dal Direttore Generale.

4) In attesa dell’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 45, comma 3, del D.L.vo 3 febbraio 1993 a. 29, al personale transitato all’ARPAB è confermato il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti per i rispettivi enti di pro­venienza.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E DOTAZIONE

STRUTTURALE

ART. 26

Strutture e risorse operative dell’Agenzia

1) Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, previa delibera della Giunta, provvede all’as­segnazione e al successivo trasferimento all’ARPAB di tutti i beni mobili, immobili e delle attrezzature dei presidi multizonali di igiene e prevenzione aven­ti sede a Potenza e Matera, nonché degli eventuali beni mobili e delle attrezzature adibiti o prevalente­mente utilizzati dalle Aziende U.S.L. per l’espleta­mento di compiti attribuiti dalla presente legge all’A­genzia, previa individuazione effettuata ai sensi del successivo art. 31, comma 1.

ART. 27

Entrate dell’ARPAB

1) Le entrate dell’ARPAB sono costituite da:

a) una quota parte del fondo sanitario regionale determinata con il bilancio regionale in rapporto alle attività attribuite all’Agenzia;

b) un apposito stanziamento previsto dal bilancio regionale da determinarsi, in misura tale da copri­re i costi che occorre sostenere per il personale transitato all’Agenzia dalla Regione o dagli enti da essa finanziati, nonché a titolo di concorso della Regione alle spese generali e alle spese dell’Agen­zia per l’espletamento delle attività ordinarie asse­gnate all’ARPAB dalla Regione stessa;

c) eventuali ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;

d) finanziamenti statali e comunitari per attività e progetti specifici;

e) i proventi derivanti dalle prestazioni e servizi resi alle Province, alle Aziende U.S.L, ai Comuni e ad altri soggetti pubblici o privati secondo tariffe sta­bilite dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta;

f) eventuali finanziamenti statali destinati diretta­mente all’Agenzia ovvero ai Comuni e alle Provin­ce per attività di prevenzione e tutela ambientale e che vengono da questi trasferiti all’Agenzia.

ART. 28

Gestione economico-finanziaria

1) Con il regolamento di cui al precedente articolo 14 è disciplinata altresì, nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge regionale 27 marzo 1995 n. 34, la contabilità, l’attività negoziale e la gestione economico-finanziaria dell’Agenzia. In attesa del regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme della suddetta legge regionale n. 34/95.

ART. 29

Norma finanziaria

1) Agli oneri a carico della Regione derivanti dall’attua­zione della presente legge si provvede per quanto attiene alla spesa corrente:

a) per l’esercizio finanziario 1997 mediante l’istitu­zione del capitolo 3026 avente per oggetto “Con­corso nelle spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basi­licata - A.R.P.A.B.” con uno stanziamento di L. 1.000.000.000= mediante la riduzione di pari som­ma dal capitolo 3025 concernente ‘Gestione quo­ta regionale del Fondo Sanitario Nazionale”;

b) per gli esercizi-finanziari successivi le leggi di bilancio determineranno gli oneri annuali con imputazione sullo stesso o corrispondente capito­lo.

2) Per quanto attiene alla spesa in conto capitale si provvederà annualmente con le leggi di bilancio a deter­minare gli oneri con utilizzazione di:

a) quota parte del Fondo Sanitario Regionale per spese di investimento, determinata in relazione ai finanziamenti già concessi a tale titolo nell’ultimo quinquennio alle U.S.L. per attività di prevenzione e controlli in materia ambientale;

b) assegnazione di ulteriori somme per l’espletamento da parte dell’Agenzia delle attività indicate al precedente art. 17, comma 4.

ART. 30

Personale delle UU.SS.LL. adibito a compiti di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

1) Il personale dei Presidi multizonali di Igiene e Pre­venzione con sede rispettivamente a Potenza e a Matera, indicato al precedente art. 25 comma 1 let­tera a), in quanto già adibito a compiti di prevenzio­ne e sicurezza negli ambienti di lavoro in attuazione dell’art. 24 della L.R. 16 novembre 1982 n. 36, resta nei ruoli della U.S.L. di appartenenza.

2) Il settore dei presidi multizonali delle Aziende U.S.L. con sede a Potenza e a Matera denominato dall’art. 5 della L.R. 36/82 “Impiantistico-Infortunistico” si intende trasformato a far data dalla esecutività del provvedimento di cui al successivo art. 31 comma 4 lettera b) in “Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

3) Fino al 31 dicembre 1998, le Aziende U.S.L. sopra indicate continuano ad esercitare le funzioni di pre­venzione e sicurezza degli ambienti di lavoro anche per conto delle altre Aziende U.S.L. comprese nel rispettivo territorio provinciale, tramite i rispettivi servizi indicati al precedente comma 2.

4) Il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al precedente comma 2, con le fun­zioni richiamate nell’art. 24, comma 3, della L.R. 27/96, è di natura multidisciplinare, in quanto si avvale delle competenze professionali del medico, del chimico, del fisico, del biologo, dello psicologo, dell’ingegnere e dell’architetto. Il responsabile ditale servizio è, pertanto, individuato in un dipendente del ruolo sanitario appartenente al livello dirigenziale oppure in un dipendente del ruolo professionale, profilo professionale ingegneri o architetti apparte­nenti al livello dirigenziale unico.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 31

Temporizzazione del processo di attivazione dell’ARPAB

1) Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori Generali delle Aziende U.S.L. sono tenuti ad adottare e trasmettere alla Giunta regionale - Dipartimento Ambiente - uno o più provvedimenti di ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, dei con­tratti e delle convenzioni da trasferire all’Agenzia ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 6 1/94 e del­la presente legge.

2) Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente leg­ge il Consiglio regionale provvede alla nomina del Direttore Generale dell’Agenzia e del Collegio dei Revi­sori dei Conti ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6.

3) Il Presidente della Giunta regionale provvede entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, all’individuazione della sede provvisoria dell’Agenzia.

4) Entro il 31 dicembre 1999 la Giunta regionale provvede altresì:

a) all’assegnazione e trasferimento ad essa del perso­nale, dei beni mobili ed immobili e delle attrezza­ture di cui ai provvedimenti di ricognizione indi­cati al primo comma;

b) alla dichiarazione di soppressione dei presidi mul­tizonali di igiene e prevenzione aventi sede presso le UU.SS.LL. ex a. 2 e a. 6 di cui alla L.R. 16 novembre 1982, a. 36;

c) (soppresso)

d) (soppresso)

e) al distacco provvisorio presso l’Agenzia di perso­nale già in organico presso la Regione o suoi enti dipendenti per lo svolgimento delle attività di pri­mo avvio dell’Agenzia stessa, in numero non infe­riore a dieci e non superiore a quindici unità, di cui almeno tre unità in possesso di profilo professio­nale ed esperienza tali da garantire gli adempi­menti amministrativi e contabili connessi alla fase di primo avvio.

4 bis. Nei limiti numerici indicati dal precedente comma, l’ARPAB potrà avvalersi, in via provvisoria, per le esigenze di primo avvio anche di personale comandato da Enti ed Amministrazioni pubbliche diversi dalla Regione ed Enti suoi dipendenti, secondo i criteri di cui al comma 2 del precedente articolo 25.

5) Entro i successivi 60 giorni dalla nomina, il Diretto­re generale provvede in via provvisoria:

a) alla costituzione dell’ufficio amministrativo della struttura centrale e delle unità amministrative dei dipartimenti provinciali di cui all’art. 13;

b) all’adozione del bilancio provvisorio e di ogni altro atto necessario per il primo avvio e funzionamen­to dell’Agenzia.

6) Nella fase di avvio dell’Agenzia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999, il Direttore Generale può avvalersi per l’espletamento di determinati atti della collaborazione delle struttu­re della Regione e delle Aziende U.S.L. n. 2 e n. 4 pre­via intesa rispettivamente con il Presidente della Giunta Regionale e dei Direttori Generali di dette Aziende U.S.L.

7) Entro 240 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, su proposta del Direttore Generale, e sentito il Comitato regionale di Indirizzo di cui al precedente art. 9, la dotazione organica, strumentale, finanziaria e patrimoniale dell’ARPAB.

ART. 32

Verifica delle dotazioni assegnate all’ARPAB

1) La Giunta Regionale, sentito il Comitato regionale di indirizzo, entro 3 anni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficacia ed efficienza, i servizi svolti dall’Agenzia a favore degli enti istituzionali e dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. Su tale base la Giunta regionale conferma o rideter­mina le dotazioni organiche, strumentali e finanzia­rie assegnate all’ARPAB.

ART. 33

Criteri per la ricomposizione delle funzioni ammi­nistrative in materia di prevenzione e tutela ambientale

1) Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del D.L. 496/1993, convertito con modifi­cazioni dalla legge n. 6 1/1994, la Regione, attraverso successive apposite leggi, ricompone in un quadro organico le funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale.

2) Le leggi regionali di cui al primo comma:

a) riservano alla Regione le funzioni amministrative di carattere unitario e in particolare quelle di pia­nificazione, programmazione, disciplina, promo­zione, indirizzo e coordinamento, di raccordo con lo Stato, ivi compresa l’espressione dei pareri pre­visti dalla legislazione vigente, di esercizio dei poteri sostitutivi e di adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla normativa sta­tale e regionale;

b) riconoscono e delegano alle Province le funzioni utili all’approccio integrato dei controlli di pre­venzione e di tutela ambientale con particolare riferimento:

1) alla specificazione e all’attuazione a livello pro­vinciale della pianificazione e della programma­zione regionale;

2) all’approvazione dei progetti e al rilascio di autorizzazioni, di nulla osta e di concessioni o altri atti di analoga natura previsti dalle disposi­zioni di legge per la realizzazione di opere o l’e­sercizio di attività che producono emissioni atmosferiche, idriche o sonore o che siano atti­nenti alla materia di cui all’art. 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

3) ai controlli preventivi e successivi sulle suddet­te opere ed attività;

4) alla classificazione delle risorse naturali in rela­zione alloro usi;

5) alla tenuta dei catasti e degli inventari ambien­tali;

6) alla organizzazione dei sistemi di rilevamento dei dati ambientali;

7) alla organizzazione a livello provinciale di ser­vizi pubblici ambientali;

c) riconoscono, delegano e subdelegano ai Comuni le funzioni che riguardano direttamente la popola­zione e il territorio comunale.

3) Sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali già adottate in applicazione della legge 142/1990.

ART. 34

Abrogazione di norme

1) A decorrere dalla data di esecutività del provvedi­mento di cui all’art. 31, comma 4, lettera b), della pre­sente legge è abrogato l’art. 4 della L.R. 18 dicembre 1981 n.54.

2) Dalla medesima data sono abrogate anche le norme contenute nella L.R. 16 novembre 1982 n. 36 “Organizzazione e funzionamento dei Presidi multi­zonali di igiene e prevenzione e tutela sanitaria nei luoghi di lavoro” non compatibili con quanto dispo­sto dalla presente legge.

3) E’ altresì abrogata ogni altra norma regionale incom­patibile con la presente legge.

ART. 35

Pubblicazione

1) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi­ciale della Regione.

2) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e far­la osservare come legge della Regione Basilicata.


Potenza, 19 Maggio 1997

DINARDO


 
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