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D.lgs 334/99 modificato dal d.lgs 238/05
Lo sviluppo tecnologico viaggia di pari passo alla crescita della società che continuamente cerca di migliorare il proprio,
sia che si tratti dell’effetto serra o del buco dell’ozono, sia che si tratti del pericolo di incidente rilevante.
L’attività industriale, in particolare standard di vita. Tuttavia ciò concorre intrinsecamente alla crescita dei rischi
ambientali, esercita sull’ambiente delle pressioni in condizioni normali e può dare origine ad incidenti con un elevato
impatto ambientale, sociale ed economico. E’ necessario, perciò, intervenire adeguatamente in tutte le fasi di vita di un
processo o di un impianto, dalla programmazione, al progetto, all’esercizio, alla fase di dismissione.

Incidente rilevante
Per incidente rilevante si intende un evento quale “un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento industriale e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”.
Da questa definizione, contenuta nel d.lgs. 334/99 è configurabile una nozione più ampia di rischio, comprensiva non solo degli aspetti connessi alla tutela dell’incolumità fisica dei cittadini e degli operatori in relazione ad un evento incidentale, ma anche di quelli relativi alla tutela di medio-lungo periodo della salute pubblica e dell’ambiente.
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