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Grandi rischi industriali
 
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  D.Lgs. 334/99 modificato dal 238/05
  Scadenze previste dal 238/05
  Industrie a rischio in Basilicata
  Normativa di riferimento
   

Un pò di storia

 

LA DIRETTIVA SEVESO 1

LA LEGGE 19 MAGGIO 1997, N. 137

DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 334

LA “DIRETTIVA SEVESO 3”

D.LGS. 21 SETTEMBRE 2005 N.238

 

Direttiva Seveso 1


Il 10 Luglio 1976 alle 12.37, un’esplosione fa saltare la valvola di sicurezza del reattore chimico dell’ICMESA, fabbrica ubicata a ridosso di Seveso in Brianza.
A seguito dell’incidente si sviluppò nell’atmosfera una nube di gas altamente tossico contenente circa 10-12 chili di diossina che colpì le persone e gli animali, inquinò gravemente il suolo ed estese i suoi effetti dannosi al patrimonio genetico delle persone colpite.
L’incidente ebbe ripercussioni non solo di carattere sociale ed economico, ma anche di carattere psicologico su tutta la popolazione. Comincia, infatti, a manifestarsi presso la popolazione la consapevolezza di precarietà rispetto alle problematiche di sicurezza e di tutela della popolazione e dell’ambiente. I legislatori cominciano nei primi anni ’80 a discutere su una normativa che regolamentasse gli aspetti di sicurezza e protezione dell’ambiente di particolari impianti con caratteristiche di pericolosità intrinseca.
Il 24 giugno 1982 è stata quindi emanata la Direttiva del Consiglio Europeo CEE 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, la cosiddetta "Direttiva Seveso". Questa direttiva, recepita nella normativa italiana sei anni dopo con il DPR 175/88, introduce tra le forme di pressione sull’ambiente e sulle persone, il rischio di incidente rilevante connesso all’attività di stabilimenti industriali. Introduce anche il controllo del rischio attraverso l’esame, da parte dell’autorità pubblica, del rapporto di sicurezza che ogni stabilimento che rientra nella norma deve redigere e aggiornare periodicamente.La direttiva prevedeva determinati obblighi amministrativi e sostanziali riguardo all’atteggiamento da seguire nella gestione dell’esercizio di attività ritenute pericolose sulla base della tipologia di pericolosità e del quantitativo detenuto.
Il decreto medesimo definiva due categorie di impianti, a seconda dei quantitativi di sostanze pericolose detenute:

  • quelli sottoposti a notifica per i quali l’istruttoria veniva condotta dal Comitato tecnico regionale dei Vigili del Fuoco

  • quelli sottoposti a dichiarazione che prevedevano l’istruttoria da parte della Regione

Le aziende soggette a Notifica dovevano inoltre presentare il rapporto di sicurezza.
La legge stessa attribuiva funzioni alla Regione, alla Provincia , ai Comuni e alla Prefettura.
Un anno più tardi con successivo DPCM 31/03/89 furono emanate le linee guida per la stesura dei rapporti di sicurezza e quant’altro necessario per la predisposizione della documentazione dovuta. Nello specifico nell’allegato I veniva indicato come presentare il Rapporto di Sicurezza; nell’allegato II veniva definito il metodo per la definizione e classificazione delle aree critiche di impianto; nell’allegato III venivano definite le modalità e i contenuti per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 6 del DPR 175/88. Il Decreto, inoltre, prevedeva tutta una serie di decreti attuativi che hanno incontrato delle difficoltà nella loro definizione ed implementazione.
Tale difficoltà nel dare seguito alle disposizione normative, aggiunte alla velocità dell’innovazione tecnologiche degli ultimi anni, hanno fatto sì che si ragionasse sulla necessità di dare atto ad una nuova direttiva che partendo dalla Direttiva 501/82, facesse tesoro ed esperienza di più di 10 anni di applicazione della legge stessa sugli stati membri della Comunità Europea e proponesse degli strumenti più appropriati e efficaci nei confronti della prevenzione degli incidenti rilevanti e degli incidenti industriali più in generale.

 

Legge 19 maggio 1997, n. 137

Per colmare parzialmente il vuoto legislativo, derivato dalla mancata conversione in legge dei citati decreti legge, fu varata la legge 19 maggio 1997, n. 137 contenente "Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175", che nel fare salvi i provvedimenti adottati sulla base dei D.L. sopra accennati, introdusse, nelle more della attuazione della disciplina di semplificazione delle procedure del DPR 175:

  • una nuova disciplina delle ispezioni, stanziando appositi fondi per il finanziamento della spesa necessaria ed i compensi al personale incaricato;

  • il trasferimento della competenza alla trattazione delle istruttorie sui rapporti di sicurezza e delle relative conclusioni ai Comitati tecnici regionali previsti dal DPR 29.7.1982 n. 577 integrato con tecnici esterni, con ciò decentrando al livello regionale la competenze e rimuovendo una delle principali cause di gravi ritardi nell'esame dei rapporti di sicurezza;

  • nuovi compiti per il Ministero dell'ambiente;

  • un obbligo in capo al fabbricante di trasmettere una scheda di informazione riportata in allegato alla legge, entro un termine perentorio, al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, al Sindaco, al Comitato tecnico regionale, al Prefetto ed alla Azienda sanitaria locale;

  • ed un corrispondente obbligo dei Sindaci di rendere immediatamente note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, tramite la distribuzione di copia delle sezioni 1,3,4,5,6, e 7 della scheda di informazione nella forma integrale inviata dal fabbricante, completandola della sezione 2 e successivamente sulla base delle conclusioni dell'istruttoria.

Complessivamente la legge 137/1997 colma alcune delle più vistose lacune del DPR 175/88, tra le quali rientra la norma in materia di decentramento delle procedure istruttorie relative ai rapporti di sicurezza, e quella in tema di informazione della popolazione, costituendo in capo al fabbricante un preciso e perentorio obbligo di trasmissione di dati a mezzo di schede dal contenuto predeterminato dallo stesso legislatore. Su tale ultimo argomento la norma ha consentito di superare un vero e proprio tabù, duro a morire, rappresentato dai paventati profondi effetti psicologici negativi sulla popolazione che la rivelazione dei precisi contenuti del rischio avrebbero potuto produrre. Ha prevalso invece, sensatamente, la considerazione che la popolazione può essere meglio protetta ed autoproteggersi conoscendo il rischio nei suoi precisi contenuti.

 

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334
 

Attualmente la normativa quadro italiana sulla prevenzione di incidenti rilevanti è costituita dal Decreto Legislativo 334 dell'agosto 1999, recepimento della Direttiva CE n. 82 del dicembre 1996 nota come "Direttiva Seveso 2", a cui sono collegati numerosi decreti applicativi. Il Decreto legislativo ha ampiamente rinnovato la disciplina precedente, sopra delineata, abrogando il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, ad eccezione dell'art. 20 (funzioni ispettive) e dell’art. 1 comma 1 lett. b) e commi 7 e 8 della Legge 137/1997, reintroducendo parte dei contenuti dei decreti non convertiti ed introducendone dei nuovi secondo un disegno organico.
Il Decreto si sviluppa su 24 articoli ripartiti in quattro capi riguardanti la definizione dei principi generali, la indicazione degli adempimenti gravanti sul gestore di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, la definizione delle competenze e delle procedure.
In base all'attuale assetto normativo i gestori degli impianti a rischio di incidente rilevante devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente; il tutto attraverso una precisa politica di sicurezza che va dalla redazione di appositi piani di controllo dell'attività svolta, alla predisposizione delle misure più idonee per garantire la sicurezza nell'esercizio di impianti, fino a comportamenti da adottare nel caso in cui l'incidente si verifichi. Per poter operare, le Aziende ad alto rischio sono soggette ad una gradualità di obblighi in funzione della quantità di sostanza pericolosa detenuta. Quelle più pericolose, ad esempio, devono predisporre un Rapporto di sicurezza e sottoporlo al Comitato Tecnico regionale (CTR), istituito presso l'Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco.
Un altro aspetto che si vuole evidenziare è l’approccio alla sicurezza che per le industrie a rischio passa attraverso l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza.
 

Direttiva Seveso 3

Con un provvedimento del dicembre 2003 (direttiva 2003/105/Ce) la Commissione Ue ha effettuato un restyling della direttiva 96/82/Ce. La nuova direttiva, denominata “Seveso 3” in analogia alla precedente, è stata emanata in seguito agli episodi incidentali più significativi degli ultimi anni (sversamento di cianuro nel Danubio, nel 2000, da depositi e lavorazioni nell'industria mineraria; incidente del materiale pirotecnico avvenuto a Euschede nei Paesi Bassi, maggio 2000; esplosione in uno stabilimento di fertilizzanti di Tolosa, settembre 2001), e modifica il campo di applicazione con estensione ad alcuni settori non previsti dalla Seveso bis. Le modifiche alla direttiva 96/82/Ce che dovranno essere recepite sul piano nazionale entro il 2005, prevedono inoltre un rafforzamento delle procedure di sicurezza degli stabilimenti e l'abbassamento dei quantitativi di sostanze pericolose detenibili in sito.

 

D.lgs. 21 settembre 2005, n.238

L’emanazione del d.lgs. 21 settembre 2005 n.238 costituisce la modifica e l’integrazione del d.lgs. 17 agosto 1999 n.334 con il recepimento anche per l’Italia dei dettami europei della direttiva Seveso ter relativi alla sicurezza nelle aziende a rischio di incidente rilevante.
Il nuovo decreto è entrato in vigore il 6 dicembre 2005.

Le principali novità introdotte dal decreto 238/05 riguardano:

1. Notifica
L’aggiornamento della notifica diviene obbligatorio anche nel caso di modifica dei processi che riguardano le sostanze pericolose presenti, o di modifica di impianti che potrebbe costituire un aggravio del preesistente livello di rischio.

2. Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori
La scheda contestualmente alla notifica va presentata anche al comitato tecnico regionale e al comando provinciale dei vigili del fuoco.

3. Ministero dell’Ambiente
Il Ministero dell’Ambiente rafforza il collegamento con la Commissione europea. Alla quale dovrà comunicare dati anagrafici ed informazioni essenziali sulla attività degli stabilimenti soggetti.

4. Abrogazione art.5 comma 3.

5. Effetti domino
I gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante devono trasmettere al prefetto e alla provincia entro quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all'articolo 20 (piano di emergenza esterno).
I gestori devono:
a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell’entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione;
b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all’autorità competente per la
predisposizione dei piani di emergenza esterni.
Il Comitato, in attesa dell’attuazione di quanto previsto all’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, accerta che:
a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni prima citate;
b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni

6. Limiti di soglia delle sostanze pericolose
Per quanto riguarda i limiti occorre osservare che:
vengono aumentati i limiti per le sostanze cancerogene (da 0,001t a, rispettivamente, 0,5t e 2t);
vengono ridotti i limiti per benzine, nafte e cheroseni da 5000t a 2500 per l’art. 6 e da 50000 a 25000t per l’art. 8; si comprendono in questo gruppo anche i jet-fuels e tutti i tipi di gasoli;
vengono ridotti i limiti delle sostanze pericolose per l'ambiente;
la definizione di sostanze esplosive viene estesa ai criteri ADR;
la somma pesata delle sostanze pericolose per l'ambiente non viene più fatta con le sostanze tossiche, ma separatamente.


7. Piano di emergenza interno
Il PEI dovrà essere redatto oltre che consultando i lavoratori dipendenti dello stabilimento, anche coinvolgendo il personale delle imprese subappaltatrici che operano a lungo termine all’interno dell’attività.

8. Strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale
Il d.lgs. n.238/2005 prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge vengano emanati uno o più D.P.C.M. per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Tali linee guida dovranno tenere conto della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze di stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico , le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o paesaggistico.

9. Piano di emergenza esterno
La predisposizione di un piano di emergenza esterno sarà obbligatoria per tutte le aziende sottoposte all’obbligo di notifica, oltre che come lo era in precedenza, per le aziende in regime di rapporto di sicurezza



 
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