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Per informazioni ambientali si intende:
“qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora,
elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
1) lo stato degli
elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il
territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine,
la diversita' biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2)
fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti,
anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci
nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente,
individuati al numero 1;
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche,
le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni
altro atto, anche di natura amministrativa, nonche' le attivita' che incidono o
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1 e
2, e le misure o le attivita' finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4)
le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi
costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle
misure e delle attivita' di cui al numero 3;
6) lo stato della salute e della
sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le
condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse
culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di
cui al punto 1 o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti
2 e )”.
“Il diritto di accesso alle informazioni ambientali è esercitabile da chiunque
ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare o dimostrare il proprio
interesse”
(art. 2 comma 1 Decreto Legislativo n.195 19 agosto 2005 - “Attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. |