L’ARPA Basilicata promuove e agevola la partecipazione delle imprese ai sistemi di gestione ambientale e favorisce l’attivazione di processi che portino, nel territorio lucano, alla certificazione ambientale in genere.
Nell’ambito delle azioni finalizzate allo sviluppo ed alla diffusione, in Basilicata, delle tecnologie e dei prodotti a minor impatto ambientale, ovvero con marchio Ecolabel, l’Agenzia, e nello specifico l’Unità Operativa Certificazione Ambientale e Attività Tecniche, fornisce supporto tecnico ed assistenza al sistema delle imprese interessate all’implementazione di best practices finalizzate alla tutela e salvaguardia dell’ambiente.
L’Ecolabel è il marchio europeo di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard prestazionali.
L’etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita.
Il marchio, il cui logo è rappresentato da un fiore (una margherita stilizzata con al centro la “E” di Europa, circondata dalle stelle che simboleggiano gli Stati Membri) è applicabile a tutti quei prodotti di largo consumo (con l’eccezione di alimentari, bevande e medicinali) e a quei servizi di qualità che rispettano l’ambiente.
È uno strumento volontario, selettivo e con diffusione a livello Europeo.
I criteri, fissati dal nuovo regolamento n. 66/2010, sono definiti a livello europeo per gruppi di prodotto/servizio, secondo un approccio globale che si estende a tutto il ciclo di vita (LCA) del prodotto (dalla culla alla tomba) in base alle finalità ed ai principi generali che devono assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente, l’uso di tecnologie pulite e, l’opportunità di ottimizzare la vita del prodotto
In particolare, gli aspetti che sono analizzati sono il consumo di energia, l’inquinamento delle acque e dell’aria, la produzione di rifiuti, il risparmio di risorse naturali, la sicurezza ambientale e la protezione dei suoli. Tra gli elementi che hanno un maggior impatto negativo sull’ambiente, vengono individuati i più rilevanti e, per ciascuno di essi sono stabiliti precisi limiti che non possono essere superati. È escluso l’uso di sostanze che possono essere dannose per la salute umana.
I criteri così individuati sono sottoposti ad una consultazione in seno al Comitato dell’UE (CUEME) che è composto dagli Organismi competenti degli Stati membri, da rappresentanti delle ONG ambientaliste, da associazioni dei consumatori e dell’industria, da sindacati nonché da rappresentanti delle PMI e del mondo del commercio. Infine, i criteri devono essere sottoposti per l’approvazione alla Commissione delle Comunità Europee. Una volta adottati i criteri restano validi fino alla successiva revisione, che potrebbe renderli più restrittivi, in relazione al mercato e ai progressi scientifici e tecnologici, ma sempre nell’ottica di migliorare le prestazioni ambientali del prodotto etichettato e di mantenere la selettività del marchio.
Il sistema di marchio comunitario di qualità ecologica risulta da un’iniziativa d’adesione volontaria da parte delle aziende e stimola la produzione di prodotti ecologici. Le imprese, dunque, non sono costrette a partecipare a questo progetto e la sua introduzione garantisce, comunque, la libera circolazione delle merci. I prodotti importati da paesi non comunitari sono sottoposti alle stesse normative dei prodotti fabbricati nella Comunità Europea.
Nel definire i gruppi di prodotti per l’elaborazione dei criteri ecologici specifici, viene data priorità a quelli che hanno un impatto particolare sull’ambiente.
Alcuni prodotti sono stati esclusi dal campo di applicazione perché esiste già una legislazione specifica; è il caso dei prodotti alimentari, delle bevande e dei prodotti farmaceutici.
Il sistema Ecolabel è teso a garantire un alto livello di protezione ambientale ed i requisiti per l’assegnazione del marchio sono alti e solo i prodotti migliori lo ricevono.
Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica possono essere presentate da:
produttori di beni
prestatori di servizi
importatori
venditori/distributori all’ingrosso e al dettaglio di prodotti/servizi che utilizzano il proprio marchio.
La domanda può riguardare un prodotto immesso in commercio sotto una o più marche.
Non sono necessarie nuove domande nel caso di modifiche delle caratteristiche dei prodotti che non influiscano sul rispetto dei criteri pertinenti.
Gli organismi competenti devono comunque essere informati in caso di modifiche importanti
Un prodotto/servizio per ottenere il marchio di qualità ecologica deve rispettare i requisiti previsti dai criteri adottati a livello europeo per quel gruppo di prodotti. Un manuale tecnico, concepito per accompagnare il richiedente nell’iter di attuazione dello schema, è disponibile per ciascun gruppo di prodotto/servizio. Ciascun manuale contiene tutte le informazioni inerenti i criteri e i rapporti di prova utili per il rilascio del marchio per quel gruppo di prodotti.
La procedura: la domanda, insieme con il fascicolo tecnico, tutti i documenti necessari per la valutazione tecnica di conformità ai criteri, la ricevuta del versamento delle spese di istruttoria, il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, deve essere presentata dal richiedente, al Comitato Ecolabel-Ecoaudit, Sezione Ecolabel, che provvede ad inoltrarla ad ISPRA per l’esecuzione dell’istruttoria tecnico-amministrativa.
L’ISPRA ha 60 giorni di tempo per verificare la conformità del prodotto ai criteri Ecolabel di riferimento e per comunicare il risultato al Comitato.
Il Comitato notifica l’esito alla Commissione allegando tutti i certificati ed i risultati della valutazione; qualora quest’ultima intenda respingere la domanda di assegnazione deve darne comunicazione al Comitato entro 30 giorni dalla notifica, altrimenti la richiesta va considerata accolta. Solo se l’istruttoria ha esito positivo, il Comitato stipula con il richiedente un contratto nel quale vengono precisate le condizioni d’uso del marchio di qualità ecologica.
Il tempo massimo per ottenere il contratto d’uso del marchio è dunque 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.
I soggetti coinvolti nel procedimento sono quattro:
il richiedente (produttori, importatori, prestatori di servizi e venditori all’ingrosso e al dettaglio) al fine di ottenere l’assegnazione del marchio Ecolabel, interagisce con i seguenti soggetti: il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, ISPRA e i laboratori accreditati.
il Comitato Ecolabel-Ecoaudit rappresenta l’organismo competente per la gestione del marchio comunitario in Italia. Tale Comitato, articolato in due Sezioni Ecolabel ed Emas, è costituito da 14 membri (7 assegnati alla sezione EMAS e 7 alla sezione Ecolabel) rappresentanti dei Ministeri dell’Ambiente, dell’Industria, della Sanità e del Tesoro.
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) svolge la funzione di supporto tecnico al Comitato per la concessione del marchio. L’Istituto effettua l’istruttoria e la valutazione delle domande per l’assegnazione dell’Ecolabel, la promozione del marchio, la partecipazione ai gruppi di lavoro della Commissione Europea per lo sviluppo e la revisione di nuovi criteri. In particolare ISPRA fornisce le informazioni necessarie alle aziende nella fase di predisposizione della domanda di concessione del marchio Ecolabel e nella fase di gestione del marchio stesso.
i laboratori accreditati sono le strutture presso le quali il richiedente può effettuare le prove richieste per dimostrare la conformità del prodotto ai criteri definiti per ciascun tipo di prodotto.
Il marchio ha validità per un massimo di tre anni, periodo che andrà a ridursi se i criteri di assegnazione vengono modificati.