Disciplina autorizzatoria degli impianti che producono emissioni in atmosfera

Procedura ordinaria di autorizzazione (art.269 del D.lgs 152/2006)

La parte V del D.Lgs 152/2006 reca le “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera e l’Art. 269 prevede la procedura ordinaria di autorizzazione per gli stabilimenti che producono emissioni. Assume centralità il concetto di stabilimento, definito come “il complesso unitario e stabile che si configuracome un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni.

La Parte V del D.Lgs 152/2006 prevede procedure autorizzatorie semplificate, come l’autorizzazione di carattere generale disciplinata dall’Art. 272 comma 2, nonché attività in deroga non sottoposte ad autorizzazione, in quanto le emissioni prodotte sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico (Art. 272 comma 1).

In sostituzione del titolo abilitativo per l’autorizzazione alle emissioni il gestore dello stabilimento, ai sensi del DPR n. 59/2013, richiede l’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) rilasciata dal SUAP. L’autorità procedente in materia di AUA è il SUAP, mentre l’autorità competente in Basilicata è la Provincia.

DURATA: L’autorizzazione ha una durata di 15 ANNI, rinnovabile a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP.

Procedure alternative a quella ordinaria

Esistono, tuttavia, stabilimenti che rimangono fuori dal campo di applicazione della Parte V del D.lgs 152/2006: impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (Parte II del d.lgs 152/2006), impianti di incenerimento e coincenerimento (Parte IV del D.Lgs 152/2006), impianti di trattamento rifiuti sottoposti alla disciplina dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006.