L’emissione in atmosfera è definita quale qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico, mentre l’inquinamento atmosferico indica ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o più sostanze, in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente, oppure tali da ledere i beni materiali o  compromettere gli usi legittimi dell’ambiente.

Con riguardo alle diverse tipologie di emissioni si distinguono:

emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti;

emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella definizione precedente; con tale termine si intendono tutte quelle dispersioni in atmosfera che provengono da sorgenti non puntiformi, quali serbatoi e contenitori in genere (nelle fasi di riempimento/svuotamento), dispersioni di materiale polverulento, evaporazione da superfici liquide, ecc. Per le lavorazioni di cui all’articolo 275, le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti.

Le emissioni diffuse possono essere tecnicamente convogliabili, sulla base delle migliori tecniche disponibili, dove per “tecniche” si intendono non solo le tecniche impiegate ma anche le modalità di progettazione, costruzione, gestione, esercizio e chiusura degli impianti. Sono “migliori” le tecniche più efficaci ad abbattere gli inquinanti immessi in atmosfera, mentre la “disponibilità” è imperniata sul concetto di accessibilità tecnica ed economica, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli.

Un sottoinsieme rilevante delle emissioni diffuse è costituito dalle “emissioni fuggitive” risultanti da una perdita graduale di tenuta di una parte delle apparecchiature (valvole, flange, pompe, ecc.) designate a contenere/movimentare un fluido (liquido o gassoso).

Nel 2020, inoltre, è stata introdotta nel testo unico ambientale – Parte V – la nozione di emissioni odorigene, intese come emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena.

Disciplina autorizzatoria degli impianti che producono emissioni in atmosfera

Procedura ordinaria di autorizzazione (art.269 del D.lgs 152/2006)

La parte V del D.Lgs 152/2006 reca le “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera e l’Art. 269 prevede la procedura ordinaria di autorizzazione per gli stabilimenti che producono emissioni. Assume centralità il concetto di stabilimento, definito come “il complesso unitario e stabile che si configuracome un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni.

La Parte V del D.Lgs 152/2006 prevede procedure autorizzatorie semplificate, come l’autorizzazione di carattere generale disciplinata dall’Art. 272 comma 2, nonché attività in deroga non sottoposte ad autorizzazione, in quanto le emissioni prodotte sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico (Art. 272 comma 1).

In sostituzione del titolo abilitativo per l’autorizzazione alle emissioni il gestore dello stabilimento, ai sensi del DPR n. 59/2013, richiede l’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) rilasciata dal SUAP. L’autorità procedente in materia di AUA è il SUAP, mentre l’autorità competente in Basilicata è la Provincia.

DURATA: L’autorizzazione ha una durata di 15 ANNI, rinnovabile a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP.

Procedure alternative a quella ordinaria

Esistono, tuttavia, stabilimenti che rimangono fuori dal campo di applicazione della Parte V del D.lgs 152/2006: impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (Parte II del d.lgs 152/2006), impianti di incenerimento e coincenerimento (Parte IV del D.Lgs 152/2006), impianti di trattamento rifiuti sottoposti alla disciplina dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006.

Cosa fa ARPAB?

Supporto tecnico scientifico

ARPAB supporta le autorità competenti durante l’iter autorizzatorio, attraverso istruttorie tecniche e rilascio del parere di competenza.

Controllo emissioni in atmosfera

ARPAB svolge l’attività di controllo presso le aziende soggette all’obbligo di autorizzazione alle emissioni.

Il controllo consiste nella verifica del rispetto delle autorizzazioni rilasciate agli stabilimenti per le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e dalle attività presenti.

Lo scopo del controllo è quello di:

  • valutare la conformità dello stabilimento ai requisiti dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  • verificare il rispetto delle prescrizioni e dei limiti emissivi previsti nell’autorizzazione medesima.

L’obiettivo si raggiunge secondo diverse modalità:

  • valutazione della conformità amministrativa (comunicazioni agli Enti, autocontrolli) e delle prescrizioni tecnico-gestionali;
  • verifica della conformità impiantistica (impianto e presidi depurativi);
  • verifica in campo degli autocontrolli del gestore;
  • campionamento con prelievi ed analisi ai punti di emissione;
  • eventuale segnalazione all’Autorità Competente, ai fini dell’emanazione dei provvedimenti conseguenti.
 
 
Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)

Il monitoraggio delle emissioni può essere effettuato attraverso misure discontinue (determinazione della concentrazione degli inquinanti effettuata a specifici intervalli di tempo), oppure attraverso misurazioni in continuo, attraverso un sistema di monitoraggio in continuo detto SME, con analizzatori installati in modo permanente sul camino.

Per alcune tipologie di impianti, di seguito elencate, il sistema di monitoraggio in continuo è obbligatorio:

  • Grandi impianti di combustione (Allegato 2, Parte V del D.Lgs 152/06);
  • Impianti di Incenerimento e Coincenerimento dei rifiuti (Titolo III bis Parte quarta D.Lgs 152/06);
  • Impianti che producono COV con un flusso di massa di solventi emessi a camino > 10 Kg/h (Art. 275 del D.Lgs 152/06);
  • Altre tipologie di impianti per le quali le BAT Conclusion prevedono il monitoraggio in continuo (Acciaierie, Vetrerie, Cementifici);
  • Impianti per i quali l’Autorità Competente ha prescritto un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni.

Il sistema SME è caratterizzato, in generale, da un gruppo di campionamento dell’effluente gassoso a camino (sonda, linea di trasferimento, eventuale sistema di condizionamento e analizzatori), da un insieme di ulteriori sensori remoti (segnali di impianto e parametri caratteristici dei fumi), da un sistema dedicato all’acquisizione e salvataggio su file dei segnali di tali dispositivi e da un software di trattamento dei dati (validazione, elaborazione successive, archiviazione ed eventuale trasmissione degli stessi).

L’installazione di un sistema SME su un camino di un’azienda consente di misurare in continuo (ovvero istante per istante) i valori di concentrazione degli inquinanti soggetti a limiti in uscita dal camino e di altri parametri caratteristici dei fumi (temperatura, pressione, umidità, …), oltre che di funzionamento dell’impianto (condizioni di esercizio, energia prodotta, etc.).

Lo SME installato a presidio di un’emissione industriale consente di ricavare, tramite la misura della portata, anche i flussi di massa (quantità di uno specifico inquinante emesse dal camino su un dato orizzonte temporale) e inoltre consente il monitoraggio costante delle emissioni anche in situazioni diverse dal “normale” funzionamento (stati transitori quali avvii e spegnimenti, oppure stati di avaria/guasto).

I requisiti dei sistemi SME sono prescritti dall’Allegato VI parte V del D.Lgs. 152/2006  e alcune tipologie di installazione devono esercire lo SME secondo la norma UNI 14181.

Attività di controllo in presenza di uno SME

In caso di presenza di un Sistema di Monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) presso un’azienda l’attività di controllo può prevedere una valutazione di tale sistema:

  • diretta – attraverso una verifica in campo
  • indiretta – attraverso la verifica degli obblighi dell’azienda sia a livello di gestione (verifiche periodiche) che di comunicazione rispetto ad ARPA (comunicazioni di guasti, anomalie, superamenti).

La linea guida del SNPA 43/2022 suggerisce le attività delle Agenzie da effettuare in campo per la verifica degli SME.

 

Si riportano di seguito alcune delle verifiche che vengono effettuate:

 

Verifica che la strumentazione installata sia quella indicata nel Manuale di gestione e nell’autorizzazione (compresi sistemi di acquisizione parametri ausiliari) – verifica corrispondenza strumenti certificazioni attraverso numero di serie.

Verifica (a video) del funzionamento degli strumenti di misura e dei dati elementari e istantanei.

Verifica della presenza e del corretto funzionamento del sistema di raffreddamento della cabina  e presenza di un eventuale check (alert) collegato alla sala controllo.

Verifica buono stato di conservazione della linea dello SME- es. verifica funzionamento frigo, verifica della sonda riscaldata (140gradi), verifica dei flussimetri, verifica temperature di esercizio dei sistemi catalitici (se presenti), ecc.

Verifica bombole per la taratura della strumentazione.

  • Verifica presenza registro interventi operatore sul sistema e motivazione degli interventi e azioni correttive attuate;

  • Verifica registrazione e archiviazione parametri ausiliari e grandezze significative;

  • Verifica corretta implementazione parametri configurabili dall’utente (funzioni di pre-elaborazioni, fattori di normalizzazione, etc);
  • Verifica ossigeno di riferimento impostato;
  • Verifica valori limite impostati;
  • Verifica corretta implementazione nel software (a sistema) dei parametri ottenuti dalla QAL2 (parametri della retta di taratura);
  • Verifica rispetto dei range di taratura (punto 6.5, UNI EN 14181) e del monitoraggio del test di sorveglianza settimanale QAL2;
  • Verifica implementazione, nel software dell’incertezza, della verifica del valore limite (Intervallo di confidenza sperimentale);
  • Verifica dei dati elementari scartati per eccedenza di campo.

Dati delle emissioni convogliate a camino