Il personale ARPAB, ed in particolare quello afferente alla Unità Operativa “Grandi Rischi Industriali”, è coinvolto a vario titolo:
- Partecipa alla istruttoria dei progetti delle industrie a rischio, in seno al Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del fuoco;
- Partecipa ai sopralluoghi della Commissione nominata dal Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del fuoco propedeutici al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
- Partecipa ai gruppi di lavoro nazionale I.S.P.R.A./A.R.P.A./A.P.P.A. interessati al “Rischio Industriale” costituiti presso l’I.S.P.R.A.;
- Partecipa alla redazione dei Piani di emergenza esterna di cui al D. Lgs. 26 giugno 2015, n.105, in seno ai gruppi di lavoro istituiti presso le Prefetture;
- Partecipa alle ispezioni presso le industrie a rischio di incidente rilevante di cui all’articolo 27 del D. Lgs. 26 giugno 2015, n.105;
- Realizza la Georeferenzazione dei siti interessati da industrie a rischio di incidente rilevante;
- Si interfaccia con il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata per le materie attinenti ai Grandi Rischi Industriali.
Cos’è il rischio?
Il rischio è un concetto probabilistico, può essere definito come la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno all’ambiente, alle cose e alle persone.
Il rischio in termini teorici è funzione della probabilità che avvenga un certo avvenimento e della gravità delle conseguenze:
R= f (P, M).
Con: R = rischio, P = probabilità, M = magnitudo delle conseguenze.
L’analisi di rischio
L’analisi di rischio è una metodologia che cerca di individuare i pericoli di qualunque attività o di un sistema comunque circoscritto e di tutte le condizioni che possono portare ad eventi accidentali con conseguenze dannose per l’uomo, per l’ambiente e per i beni materiali.
Più tecnicamente, può essere definito come un processo logico, che comporta l’identificazione di tutti i possibili eventi anomali dell’attività, la stima della probabilità che si verifichino e la valutazione dell’estensione e/o della gravità delle conseguenze.
Il rischio può essere ridotto intervenendo su uno o più fattori, ad esempio rendendo più efficaci le misure di prevenzione di tipo tecnico, impiantistico, procedurale ed organizzativo, nonché riducendo le conseguenze negative in caso di accadimento (come bacini di contenimento, sistemi antincendio, piani di emergenza, ….)
Quali sono le misure di prevenzione e di protezione?
Tutti i provvedimenti tecnici e procedurali volti a diminuire la probabilità che avvengano eventi indesiderati sono definiti misure di prevenzione.
La presenza di procedure operative , di personale addestrato, la puntuale effettuazione di controlli di manutenzione, l’installazione di sistemi di controllo del processo, i dispositivi di allarme e blocco, sono tutte procedure volte a minimizzare la probabilità di accadimento degli eventi incidentali.
I provvedimenti tecnici e gestionali volti a diminuire l’entità delle conseguenze di un incidente sono definiti misure di mitigazione o di protezione.
Tutte le installazioni industriali sono dotate di sistemi per controllare e minimizzare le conseguenze degli incidenti, tra cui la pianificazione per la gestione delle emergenze, i bacini di contenimento degli spandimenti di liquidi, i presidi antincendio, i sistemi di abbattimento delle emissioni gassose
è composto da:
- a) il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, con funzione di presidente;
- b) tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente;
- c) il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;
- d) un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente;
- e) un rappresentante dell’ordine degli ingegneri degli enti territoriali di area vasta, di cui all’articolo 1, commi 2e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui ha sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco;
- f) un rappresentante della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;
- g) due rappresentanti dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente;
- h) un rappresentante dell’Unità operativa territoriale dell’INAIL competente;
- i) un rappresentante dell’Azienda sanitaria locale territorialmente competente;
- l) un rappresentante del Comune territorialmente competente;
- m) un rappresentante dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), per gli stabilimenti che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 3;
- n) un rappresentante dell’autorità marittima territorialmente competente, per gli stabilimenti presenti nei porti e nelle aree portuali;
- o) un rappresentante dell’ente territoriale di area vasta di cui all’articolo 1, commi 2e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Sulla base del piano di ispezioni il Ministero dell’interno, avvalendosi del CTR, e la regione, avvalendosi eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispongono ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l’indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L’intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l’intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.
Le principali attività del (CTR) Comitato Tecnico Regionale – RIR, che si avvale anche di gruppi di lavoro appositamente nominati con decreto, riguardano:
Attività istruttoria
- valutazione dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti di soglia superiore soggetti agli obblighi dell’art. 15 del D.Lgs. 105/15 e partecipazione al Comitato Tecnico Regionale
Attività di vigilanza e controllo
- ispezioni presso gli stabilimenti di soglia superiore sui Sistemi di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR)
- ispezioni presso gli stabilimenti di soglia inferiore sui Sistemi di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR)
- vigilanza sul mantenimento delle misure di sicurezza e verifica dell’adempimento delle prescrizioni impartite
Pianificazione emergenza esterna
- supporto alle Prefetture e elaborazione contributi tecnici per la redazione dei Piani di emergenza esterni degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore
Reportistica
- gestione pagine web del sito relativo alla tematica
- elaborazione reportistica tematica periodica
Arpa Basilicata e in particolare il personale afferente “all’Ufficio Ispezioni Integrate e Gestione delle Emergenze” svolge attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti. Il personale ARPAB, inoltre:
- Partecipa ai gruppi di lavoro nazionale I.S.P.R.A./A.R.P.A./A.P.P.A. interessati al “Rischio Industriale” costituiti presso l’I.S.P.R.A.;
- Realizza la Georeferenzazione dei siti interessati da industrie a rischio di incidente rilevante;
- Si interfaccia con il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata per le materie attinenti ai Grandi Rischi Industriali;
- Cura la gestione e l’organizzazione degli interventi in emergenza e pronta disponibilità.
Per le attività connesse alle ispezioni Integrate ambientali per gli impianti assoggettati ad AIA vedere la sezione: Autorizzazione Integrate Ambientali.