Il personale ARPAB, ed in particolare quello afferente alla Unità Operativa “Grandi Rischi Industriali”, è coinvolto a vario titolo:
- Partecipa alla istruttoria dei progetti delle industrie a rischio, in seno al Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del fuoco;
- Partecipa ai sopralluoghi della Commissione nominata dal Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del fuoco propedeutici al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
- Partecipa ai gruppi di lavoro nazionale I.S.P.R.A./A.R.P.A./A.P.P.A. interessati al “Rischio Industriale” costituiti presso l’I.S.P.R.A.;
- Partecipa alla redazione dei Piani di emergenza esterna di cui al D. Lgs. 26 giugno 2015, n.105, in seno ai gruppi di lavoro istituiti presso le Prefetture;
- Partecipa alle ispezioni presso le industrie a rischio di incidente rilevante di cui all’articolo 27 del D. Lgs. 26 giugno 2015, n.105;
- Realizza la Georeferenzazione dei siti interessati da industrie a rischio di incidente rilevante;
- Si interfaccia con il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata per le materie attinenti ai Grandi Rischi Industriali.
D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105
Lo sviluppo tecnologico viaggia di pari passo alla crescita della società che continuamente cerca di migliorare il proprio, sia che si tratti dell’effetto serra o del buco dell’ozono, sia che si tratti del pericolo di incidente rilevante. Tuttavia ciò concorre intrinsecamente alla crescita dei rischi ambientali, esercita sull’ambiente delle pressioni in condizioni normali e può dare origine ad incidenti con un elevato impatto ambientale, sociale ed economico. È necessario, perciò, intervenire adeguatamente in tutte le fasi di vita di un processo o di un impianto, dalla programmazione, al progetto, all’esercizio, alla fase di dismissione.
Definizione di Incidente rilevante – art. 3 – lett. o)
“un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”.
Da questa definizione, contenuta nel D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 è configurabile una nozione più ampia di rischio, comprensiva non solo degli aspetti connessi alla tutela dell’incolumità fisica dei cittadini e degli operatori in relazione ad un evento incidentale, ma anche di quelli relativi alla tutela di medio-lungo periodo della salute pubblica e dell’ambiente.
Classificazione delle zone e limiti | Limite diurno | Limite notturno |
---|---|---|
Tutto il territorio nazionale | 70 | 60 |
Zona A
D.M. 1444/68 (agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare rilevanza ambientale) | 65 | 55 |
Zona B
D.M. 1444/68 (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A) | 60 | 50 |
Zona esclusivamente industriale | 70 | 70 |