La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, nello stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, attribuisce ai Comuni (o alle Province nel caso di ambiti territoriali comprendenti più comuni) la competenza delle attività di controllo in materia di rumore (L. 447/95, art. 6, comma 1).
Le funzioni e i compiti dei Comuni sono definiti dall’art. 6, che ne elenca le competenze amministrative, dall’art. 7, che riguarda i piani di risanamento dei comuni, dall’art. 8 che disciplina l’impatto acustico, dall’art. 10 relativo alle sanzioni amministrative nonché dall’art. 14, comma 2, concernente i controlli.
Ai sensi dell’art. 8 comma 4 le domande per il rilascio di concessioni o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una Documentazione di Previsione di Impatto Acustico, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 4 del DPR 227/2011.
Ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2, le attività di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico sono di competenza dei comuni e delle province.
Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l’attuazione della legge utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell’ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
I comuni sono i soggetti preposti all’esercizio delle funzioni amministrative di controllo finalizzato all’osservanza:
- delle prescrizioni volte al contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- della disciplina relativa al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto;
- delle disposizioni e delle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 6 della predetta legge n.447/95;
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita in materia di impatto e clima acustico.
L’ARPA interviene nel procedimento in qualità di supporto agli enti competenti; ne consegue che i cittadini devono correttamente rivolgere richieste/segnalazioni/esposti ai predetti enti territoriali, in funzione delle rispettive competenze.
Il comune o la provincia, prima di richiedere all’ARPA di dar corso agli accertamenti tecnici mediante la realizzazione di indagini fonometriche, occorre che verifichino che il soggetto titolare delle sorgenti ritenute causa del disturbo, sia in possesso di tutte le autorizzazioni/nulla-osta necessari allo svolgimento delle proprie attività. In particolare, nel caso di richiesta di insediamento di nuove attività produttive, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 4 del DPR 227/2011, il comune o la provincia devono aver acquisito e valutato la Previsione di Impatto Acustico, così come richiesto dal comma 4 dell’Art. 8 della legge 447/95.
Al fine di consentire all’ARPA l’attivazione delle procedure di intervento, il comune o la provincia inviano all’Agenzia le informazioni sui ricettori, sulla sorgente di rumore e i documenti rappresentati da:
- Copia dell’esposto.
- Informazioni relative al regime autorizzativo della attività/ditta.
- Copia della documentazione di Previsione di Impatto Acustico (art. 8, L.447/95), fatto salvo quanto previsto dall’Art.4 del DPR 227/2011.
- Planimetria dei luoghi con indicazione degli edifici e delle proprietà coinvolte.
- Estratto della classificazione acustica del territorio (se presente).
- Estratto planimetrico del P.R.G. e delle N.T.A. per l’area in esame, con l’indicazione della destinazione urbanistica delle aree ove sono ubicate le sorgenti di rumore e il ricettore disturbato.
- Eventuali verbali e sopralluoghi effettuati dal comune.
- Eventuali memorie scritte presentate dal titolare della sorgente di rumore ed inerenti il problema evidenziato.
Le fattispecie per cui il comune – quale titolare delle funzioni dei procedimenti di carattere accertatorio, ordinativo e sanzionatorio – può richiedere l’intervento dell’Agenzia attraverso la verifica fonometrica, sono quelle previste all’art. 8 della L. 447/95, alle quali è possibile ricondurre un’autorizzazione e/o che abbiano caratteristiche economiche, produttive commerciali o professionali.
Ne consegue che i controlli in argomento sono esclusi nei casi di seguito riportati:
- rumorosità determinata da impianti comuni del proprio condominio (ascensore, caldaia condominiale, autoclave, impianti di climatizzazione/condizionamento condominiali, ecc.);
- rumorosità determinata dal funzionamento di impianti e/o attrezzature in uso ad abitazioni private;
- comportamenti di privati cittadini all’interno delle proprie abitazioni (es. utilizzo di strumenti musicali o mantenimento di alto volume di impianti di diffusione sonora e/o televisivi);
- lavori edili effettuati all’interno delle singole unità immobiliari di un condominio;
- rumorosità connessa alla presenza di infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti, ecc..);
- attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche, elettriche, fognature, acqua potabile, gas, ecc.);
- operazioni effettuate per fronteggiare od evitare il verificarsi di situazioni di pericolo o stati di necessità;
- operazioni di pulizia delle strade, operazioni di raccolta dei rifiuti solidi urbani e operazioni di manutenzione di parchi e giardini pubblici;
- la pubblicità elettorale.
Per quanto concerne le infrastrutture di trasporto, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 29.11.2000, l’ente gestore dell’infrastruttura ha l’obbligo di presentare i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell’esercizio dell’infrastruttura, una volta individuate le aree in cui, per effetto delle immissioni dell’infrastruttura stessa, si abbia il superamento dei limiti previsti e sia determinato il contributo specifico dell’infrastruttura a tale superamento. Ciò anche in ragione di eventuali e sopravvenute modificazioni relative alle modalità di esercizio o condizioni di traffico dell’infrastruttura. In tali casi il Comune può avvalersi dell’ARPA, organo tecnico a supporto della Pubblica Amministrazione, allo scopo di valutare la necessità di eventuali bonifiche, come l’installazione di barriere fonoassorbenti, atte a mitigare il rumore prodotto dall’infrastruttura.
Le verifiche svolte dall’ARPA sono soggette al Tariffario dell’Agenzia (Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 10/05/2018, DGR 361/2018 del 30/04/2018) e i relativi oneri sono a carico dell’ente gestore dell’infrastruttura.
L’ARPA, dopo aver ricevuto la richiesta da parte dell’Amministrazione competente e verificata la completezza della documentazione, accerta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di quanto previsto dalla Legge 447/95 e successivi decreti attuativi e definisce una priorità di intervento e il programma delle misure da effettuare. Provvede, inoltre, ad inviare all’Autorità che ha presentato la richiesta, il preventivo dei costi per l’esecuzione dell’accertamento strumentale. L’importo della prestazione viene determinato in applicazione del Tariffario ARPA (DGR 361/2018 del 30/04/2018 “Aggiornamento tariffario ARPAB ex art. 10 L.R. n. 37/2015 – Approvazione).
Durante la realizzazione dei rilievi fonometrici, è necessario che vi sia la presenza di personale del Comune, quale supporto logistico per i tecnici ARPA, ma soprattutto per la redazione dei verbali anche al fine delle eventuali conseguenti sanzioni, ove venissero accertate delle violazioni sia in corso di sopralluogo che ad esito delle misurazioni fonometriche. I funzionari comunali, preziosi per la conoscenza del territorio e della realtà ad esso collegata, sono delle figure di mediazione tra le parti e nello stesso tempo permettono al Comune di essere coinvolto nella problematica anche dal punto di vista tecnico.
Conclusi i rilievi strumentali, volti alla verifica del rispetto dei limiti acustici previsti dalla legge, i tecnici dell’ARPA procedono all’elaborazione e all’analisi dei dati emersi dalle misure che vengono riportati in specifica relazione, redatta secondo le previsioni del DM 16.03.98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.
L’ARPA, in seguito alla redazione della relazione tecnica contenente l’esito dell’accertamento strumentale, provvede alla trasmissione della stessa al comune o provincia competente.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate emerga la violazione dei limiti di cui alla legge 447/1995, il comune o la provincia provvedono alla redazione del verbale di contestazione che deve indicare, oltre alla violazione e all’indicazione del minimo e del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 10 della legge 447/1995.
Infine, ai sensi dell’art. 10 della L.R. Basilicata n. 1/2020 di riforma dell’ARPAB, concernente le Attività a titolo oneroso e a titolo gratuito dell’ARPAB si evidenzia che:
- L’ARPAB è autorizzata a fornire le sue prestazioni anche in favore di soggetti privati purché tale attività non risulti o possa risultare incompatibile con l’esigenza dell’imparzialità nell’esercizio delle funzioni di controllo tecnico di spettanza dell’ARPAB stessa e comunque sub ordinariamente all’espletamento dei compiti istituzionali.
- Le attività istituzionali obbligatorie contemplate negli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 e quelle non obbligatorie sono a titolo gratuito se rese a favore degli enti di cui all’articolo 4, comma 3. Tutte le attività rese in favore di soggetti privati e pubblici diversi da quelli indicati nell’articolo 4, comma 3 sono a titolo oneroso.
- La remunerazione delle attività a titolo oneroso di cui al precedente comma 2 è stabilita da un apposito tariffario predisposto dall’ARPAB E APPROVATO DALLA Giunta regionale.
Per l’avvio dell’accertamento occorre che pervenga preventiva richiesta di predisposizione apposito preventivo di spesa da approvare, fermi restando i limiti fissati da detto articolo per lo svolgimento delle attività nei confronti di privati.