Dott.ssa Beatrice Rossi
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deliberazione direttoriale n.42/2024
Tel: 0971 656349
e-mail: beatrice.rossi@arpab.it
pec: trasparenza@pec.arpab.it
Modalità per l'esecuzione del diritto di accesso civico semplice
- Chiunque ha il diritto di richiedere l’accesso civico a documenti, informazioni o dati concernenti l’organizzazione e l’attività dell’A.R.P.A.B. nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria.
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Trasparenza, la segnalazione prevista dall’art. 43, comma 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nei casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di trasparenza, in relazione alla loro gravità.
L’accesso ai documenti, alle informazioni o ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art 5 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 è gratuito.
- La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per la Trasparenza dell’A.R.P.A.B..
- L’A.R.P.A.B., entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di accesso civico, procede alla pubblicazione del documento, del dato o dell’informazione sul proprio sito internet e, contestualmente, trasmette lo stesso al richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicandone il collegamento ipertestuale.
Qualora il documento, l’informazione o il dato richiesto risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, l’A.R.P.A.B. indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. - Nei casi di inosservanza del termine di cui al precedente articolo 6, comma 1, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ovvero, nel caso di omessa individuazione, al Direttore dell’A.R.P.A.B. il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede ai sensi del prefato art. 6.
- Il Responsabile della Trasparenza (Responsabile dell’Accesso), quale punto centrale per la ricezione di tutte le istanze,che provvede a:
a) ricevere le richieste pervenute per via telematica all’indirizzo: urp@arpab.it, e sul sito web istituzionale (www.arpab.it), nonché le istanze pervenute genericamente e formalmente all’Amministrazione, da qualunque persona fisica o giuridica che le richieda e quelle pervenute tramite l’Accesso civico;
b) svolgere le verifiche preliminari della richiesta in ordine alla completezza dei dati e degli elementi informativi contenuti, nel rispetto della normativa vigente;
c) individuare il Responsabile di Procedimento competente dell’Agenzia presso il quale il dato, l’informazione ambientale, e/o il documento amministrativo è disponibile, in quanto prodotta, detenuta o ricevuta;
d) procedere, entro 3 giorni dalla ricezione, alla formale consegna della stessa al Responsabile del Procedimento individuato ai sensi dell’art. 5 della l. 7 agosto n. 241 del 1990 ovvero al Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016, n. 50, dando comunicazione del relativo nominativo al richiedente. Qualora si dovessero verificare impedimenti per l’esecuzione della consegna della richiesta, il Responsabile della Trasparenza entro 7 giorni dalla ricezione riferisce al Direttore Generale con apposita relazione contenente la descrizione degli stessi;
e) rispondere direttamente nel caso in cui l’informazione richiesta è detenuta come FAQ (domande ricorrenti degli utenti);
f) redigere la relazione semestrale contenente oggetto e data delle richieste di accesso pervenute, responsabile di procedimento, data di consegna e data di conclusione del procedimento. La relazione è pubblicata sul sito web nella sezione dell’Amministrazione Trasparente.
Il Responsabile del Procedimento è il soggetto preposto all’adozione degli atti di accoglimento, rigetto o differimento delle istanze di accesso incardinato nell’Ufficio e/o nell’Unità Operativa cui afferiscono i documenti per cui è richiesto l’accesso. Egli trasmette:
a) l’atto di accoglimento/differimento o diniego relativo alla richiesta di accesso ai documenti ed alle informazioni ambientali al richiedente e al Responsabile della Trasparenza ai fini della relazione semestrale di cui all’art. 1 comma 2 lettera f);
b) la ricevuta di avvenuto pagamento all’U.O. Contabilità e Bilancio ai fini dell’emissione della relativa fattura, nel caso in cui è previsto il costo di riproduzione di cui al successivo art. 22.
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Sezione aggiornata al 08/07/2024