L’Agenzia, nell’ambito della normativa sulle AIA, risulta avere competenze sia in fase istruttoria con l’espressione del parere di competenza nella conferenza di servizi indetta dall’autorità competente secondo l’art. 29 quater commi 5 e 6 del D.lgs 152/2006, sia in fase di vigenza dell’autorizzazione con l’attività di controllo del rispetto dell’autorizzazione secondo l’art. 29 decies comma 3 del medesimo decreto legislativo.
“L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale o, negli altri casi, l’autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;
b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l’autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto”.
In fase di controllo dell’AIA, all’Agenzia spetta quanto previsto dall’art. 29 sexies comma 6 ter che dispone che “Nell’ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un’attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall’autorità di controllo di cui all’articolo 29 decies, comma 3, e che preveda l’esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate”.
L’art. 11-bis specifica che le “attività ispettive in sito di cui all’articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d’ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio.”
Con la Delibera di Giunta Regionale n 771 del 30 ottobre 2019 è stato approvato il Piano Triennale delle Ispezioni AIA (Periodo di riferimento: 2020-2022) e con Delibera del Direttore Generale di ARPAB n. 24/2020 è stato approvato il programma triennale delle ispezioni.
Il Piano approvato dalla Regione Basilicata è caratterizzato dai seguenti elementi:
a) un’analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d’ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
d) le procedure per l’elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie.
Per pianificare la frequenza delle ispezioni è stato utilizzato il Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli (SSPC), utilizzato nell’ambito del SNPA, che consente di attribuire ad ogni installazione un Indice di Rischio.
Tale indice di rischio tiene conto dei seguenti elementi:
1. gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull’ambiente tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni e della sensibilità dell’ambiente locale;
2. il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
3. la partecipazione del gestore al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS).
R = [Pi +(Pa*coefa +PH2O*coefH2O+Pw)+Vmax]*(coefoss *coefSGA)
R= Indice di Rischio
Pi= Impatto potenziale – Tipologia di Installazione;
Pa = Impatto reale – Fattore emissione in aria;
coefa= Coefficiente correttivo che tiene conto della qualità dell’aria nell’ambiente nel quale la singola azienda si trova ad operare;
PH2O= Impatto reale – Fattore emissione in acqua
coefH2O= Coefficiente correttivo che tiene conto della qualità delle acque superficiali nell’ambiente nel quale la singola azienda si trova ad operare;
Pw = Impatto reale – Gestione Rifiuti;
Vmax= Vulnerabilità del territorio;
coefoss= Coefficiente correttivo legato all’osservanza della gestione dell’azienda (esito controlli);
coefSGA= Coefficiente correttivo legato all’adesione a sistemi di gestione ambientale
Ogni installazione è caratterizzata da un proprio indice di rischio compreso tra 1 (rischio basso) e 10 (rischio alto).
Ad ogni indice di rischio corrisponde una frequenza di ispezione (rischio alto – frequenza annuale, rischio medio- frequenza biennale, rischio basso-frequenza triennale).
Al termine di ogni ciclo di pianificazione gli indici di rischio delle installazioni saranno rivalutati con l’SSPC tenendo conto dei risultati delle ispezioni effettuate e di eventuali modalità del contesto normativo e ambientale intervenute.
La Regione Basilicata ha richiesto all’ARPAB una frequenza di ispezione maggiore per alcune installazioni rispetto a quella risultante dell’applicazione del SSPC. Nella fattispecie l’A.C. ha richiesto una frequenza semestrale in luogo di quella annuale per le installazioni, COVA, RENDINA, FERRIERE ed una ispezione al Centro olio Tempa Rossa dopo sei mesi dalle prove di produzione.
Si riporta di seguito il Piano Triennale delle ispezioni approvato con la DGR 771/2019 integrato e modificato dalla nota ARPAB prot. n.0020322/2020 del 27/11/2020.
La programmazione di ARPAB adottata con la delibera del Direttore generale n. 24/2020 e modificata dalla nota ARPAB prot. n.0020322/2020 del 27/11/2020 è riportata nella tabella seguente.