Con il termine “sito contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane pregresse o in corso, è stata accertata un’alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali suolo, sottosuolo o acque sotterranee tale da rappresentare un rischio per la salute umana.
La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati, introdotta con il D.M. 471/99, è stata modificata dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” che, alla Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti. La gestione e la bonifica dei siti contaminati è disciplinata, a livello regionale, dalla Legge n. 35 del 16 novembre 2018 e s.m.i.