Direttiva 82/501/CEE (Seveso)
del Consiglio, del 24 giugno 1982,sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Il 10 Luglio 1976 alle 12.37, un’esplosione fa saltare la valvola di sicurezza del reattore chimico dell’ICMESA, fabbrica ubicata a ridosso di Seveso in Brianza.
A seguito dell’incidente si sviluppò nell’atmosfera una nube di gas altamente tossico contenente circa 10-12 chili di diossina che colpì le persone e gli animali, inquinò gravemente il suolo ed estese i suoi effetti dannosi al patrimonio genetico delle persone colpite.
L’incidente ebbe ripercussioni non solo di carattere sociale ed economico, ma anche di carattere psicologico su tutta la popolazione. Comincia, infatti, a manifestarsi presso la popolazione la consapevolezza di precarietà rispetto alle problematiche di sicurezza e di tutela della popolazione e dell’ambiente. I legislatori cominciano nei primi anni ’80 a discutere su una normativa che regolamentasse gli aspetti di sicurezza e protezione dell’ambiente di particolari impianti con caratteristiche di pericolosità intrinseca.
Il 24 giugno 1982 è stata quindi emanata la Direttiva 82/501/CEE (Seveso)del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Questa direttiva, recepita nella normativa italiana sei anni dopo con il DPR 17 maggio 1988, n.175
Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. introduce tra le forme di pressione sull’ambiente e sulle persone, il rischio di incidente rilevante connesso all’attività di stabilimenti industriali. Introduce anche il controllo del rischio attraverso l’esame, da parte dell’autorità pubblica, del rapporto di sicurezza che ogni stabilimento che rientra nella norma deve redigere e aggiornare periodicamente. La direttiva prevedeva determinati obblighi amministrativi e sostanziali riguardo all’atteggiamento da seguire nella gestione dell’esercizio di attività ritenute pericolose sulla base della tipologia di pericolosità e del quantitativo detenuto.
Il decreto medesimo definiva due categorie di impianti, a seconda dei quantitativi di sostanze pericolose detenute:
quelli sottoposti a notifica per i quali l’istruttoria veniva condotta dal Comitato tecnico regionale dei Vigili del Fuoco
quelli sottoposti a dichiarazione che prevedevano l’istruttoria da parte della Regione
Le aziende soggette a Notifica dovevano inoltre presentare il rapporto di sicurezza.
La legge stessa attribuiva funzioni alla Regione, alla Provincia , ai Comuni e alla Prefettura.
Un anno più tardi con successivo DPCM 31/03/89 furono emanate le linee guida per la stesura dei rapporti di sicurezza e quant’altro necessario per la predisposizione della documentazione dovuta. Nello specifico nell’allegato I veniva indicato come redigere il Rapporto di Sicurezza; nell’allegato II veniva definito il metodo per la definizione e classificazione delle aree critiche di impianto; nell’allegato III venivano definite le modalità e i contenuti per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 6 del DPR 175/88. Il Decreto, inoltre, prevedeva tutta una serie di decreti attuativi che hanno incontrato delle difficoltà nella loro definizione ed implementazione.
Tale difficoltà nel dare seguito alle disposizione normative, aggiunte alla velocità dell’innovazione tecnologiche degli ultimi anni, hanno fatto sì che si ragionasse sulla necessità di dare atto ad una nuova direttiva che partendo dalla Direttiva 82/501, facesse tesoro ed esperienza di più di 10 anni di applicazione della legge stessa sugli stati membri della Comunità Europea e proponesse degli strumenti più appropriati e efficaci nei confronti della prevenzione degli incidenti rilevanti e degli incidenti industriali più in generale.
DPR 17 maggio 1988, n.175
Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Il 24 giugno 1982 è stata quindi emanata la Direttiva 82/501/CEE (Seveso)del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Questa direttiva, recepita nella normativa italiana sei anni dopo con il DPR 17 maggio 1988, n.175
Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. introduce tra le forme di pressione sull’ambiente e sulle persone, il rischio di incidente rilevante connesso all’attività di stabilimenti industriali. Introduce anche il controllo del rischio attraverso l’esame, da parte dell’autorità pubblica, del rapporto di sicurezza che ogni stabilimento che rientra nella norma deve redigere e aggiornare periodicamente. La direttiva prevedeva determinati obblighi amministrativi e sostanziali riguardo all’atteggiamento da seguire nella gestione dell’esercizio di attività ritenute pericolose sulla base della tipologia di pericolosità e del quantitativo detenuto.
Il decreto medesimo definiva due categorie di impianti, a seconda dei quantitativi di sostanze pericolose detenute:
quelli sottoposti a notifica per i quali l’istruttoria veniva condotta dal Comitato tecnico regionale dei Vigili del Fuoco
quelli sottoposti a dichiarazione che prevedevano l’istruttoria da parte della Regione
Le aziende soggette a Notifica dovevano inoltre presentare il rapporto di sicurezza.
La legge stessa attribuiva funzioni alla Regione, alla Provincia , ai Comuni e alla Prefettura.
Un anno più tardi con successivo DPCM 31/03/89 furono emanate le linee guida per la stesura dei rapporti di sicurezza e quant’altro necessario per la predisposizione della documentazione dovuta. Nello specifico nell’allegato I veniva indicato come redigere il Rapporto di Sicurezza; nell’allegato II veniva definito il metodo per la definizione e classificazione delle aree critiche di impianto; nell’allegato III venivano definite le modalità e i contenuti per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 6 del DPR 175/88. Il Decreto, inoltre, prevedeva tutta una serie di decreti attuativi che hanno incontrato delle difficoltà nella loro definizione ed implementazione.
Tale difficoltà nel dare seguito alle disposizione normative, aggiunte alla velocità dell’innovazione tecnologiche degli ultimi anni, hanno fatto sì che si ragionasse sulla necessità di dare atto ad una nuova direttiva che partendo dalla Direttiva 82/501, facesse tesoro ed esperienza di più di 10 anni di applicazione della legge stessa sugli stati membri della Comunità Europea e proponesse degli strumenti più appropriati e efficaci nei confronti della prevenzione degli incidenti rilevanti e degli incidenti industriali più in generale.
LA LEGGE 19 MAGGIO 1997, N. 137
Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
Per colmare parzialmente il vuoto legislativo, derivato dalla mancata conversione in legge dei citati decreti legge, fu varata la legge 19 maggio 1997, n. 137 contenente “Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175”, che nel fare salvi i provvedimenti adottati sulla base dei D.L. sopra accennati, introdusse, nelle more della attuazione della disciplina di semplificazione delle procedure del DPR 175:
una nuova disciplina delle ispezioni, stanziando appositi fondi per il finanziamento della spesa necessaria ed i compensi al personale incaricato;
il trasferimento della competenza alla trattazione delle istruttorie sui rapporti di sicurezza e delle relative conclusioni ai Comitati tecnici regionali previsti dal DPR 29.7.1982 n. 577 integrato con tecnici esterni, con ciò decentrando al livello regionale la competenze e rimuovendo una delle principali cause di gravi ritardi nell’esame dei rapporti di sicurezza;
nuovi compiti per il Ministero dell’ambiente;
un obbligo in capo al fabbricante di trasmettere una scheda di informazione riportata in allegato alla legge, entro un termine perentorio, al Ministero dell’Ambiente, alla Regione, al Sindaco, al Comitato tecnico regionale, al Prefetto ed alla Azienda sanitaria locale;
ed un corrispondente obbligo dei Sindaci di rendere immediatamente note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, tramite la distribuzione di copia delle sezioni 1,3,4,5,6, e 7 della scheda di informazione nella forma integrale inviata dal fabbricante, completandola della sezione 2 e successivamente sulla base delle conclusioni dell’istruttoria.
Complessivamente la legge 137/1997 colma alcune delle più vistose lacune del DPR 175/88, tra le quali rientra la norma in materia di decentramento delle procedure istruttorie relative ai rapporti di sicurezza, e quella in tema di informazione della popolazione, costituendo in capo al fabbricante un preciso e perentorio obbligo di trasmissione di dati a mezzo di schede dal contenuto predeterminato dallo stesso legislatore. Su tale ultimo argomento la norma ha consentito di superare un vero e proprio tabù, duro a morire, rappresentato dai paventati profondi effetti psicologici negativi sulla popolazione che la rivelazione dei precisi contenuti del rischio avrebbero potuto produrre. Ha prevalso invece, sensatamente, la considerazione che la popolazione può essere meglio protetta ed autoproteggersi conoscendo il rischio nei suoi precisi contenuti.
Direttiva 96/82/CE (Seveso II)
del Consiglio, del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Direttiva CE n. 82 del dicembre 1996 nota come Direttiva 96/82CE (Seveso II), a cui sono collegati numerosi decreti applicativi. Il Decreto legislativo ha ampiamente rinnovato la disciplina precedente, sopra delineata, abrogando il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, ad eccezione dell’art. 20 (funzioni ispettive) e dell’art. 1 comma 1 lett. b) e commi 7 e 8 della Legge 137/1997, reintroducendo parte dei contenuti dei decreti non convertiti ed introducendone dei nuovi secondo un disegno organico
Il Decreto si sviluppa su 24 articoli ripartiti in quattro capi riguardanti la definizione dei principi generali, la indicazione degli adempimenti gravanti sul gestore di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, la definizione delle competenze e delle procedure.
DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 334
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Fino al 28/07/2015 la normativa quadro italiana sulla prevenzione di incidenti rilevanti è costituita dal D. Lgs. 334/1999, recepimento della Direttiva CE n. 82 del dicembre 1996 nota come Direttiva 96/82CE (Seveso II), a cui sono collegati numerosi decreti applicativi. Il Decreto legislativo ha ampiamente rinnovato la disciplina precedente, sopra delineata, abrogando il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, ad eccezione dell’art. 20 (funzioni ispettive) e dell’art. 1 comma 1 lett. b) e commi 7 e 8 della Legge 137/1997, reintroducendo parte dei contenuti dei decreti non convertiti ed introducendone dei nuovi secondo un disegno organico
Il Decreto si sviluppa su 24 articoli ripartiti in quattro capi riguardanti la definizione dei principi generali, la indicazione degli adempimenti gravanti sul gestore di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, la definizione delle competenze e delle procedure.
In base all’attuale assetto normativo i gestori degli impianti a rischio di incidente rilevante devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e l’ambiente; il tutto attraverso una precisa politica di sicurezza che va dalla redazione di appositi piani di controllo dell’attività svolta, alla predisposizione delle misure più idonee per garantire la sicurezza nell’esercizio di impianti, fino a comportamenti da adottare nel caso in cui l’incidente si verifichi. Per poter operare, le Aziende ad alto rischio sono soggette ad una gradualità di obblighi in funzione della quantità di sostanza pericolosa detenuta. Quelle più pericolose, ad esempio, devono predisporre un Rapporto di sicurezza e sottoporlo al Comitato Tecnico regionale (CTR), istituito presso l’Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco.
Un altro aspetto che si vuole evidenziare è l’approccio alla sicurezza che per le industrie a rischio passa attraverso l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza.
Direttiva 2003/105/CE (Seveso II bis)
del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2003 che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Con un provvedimento del dicembre 2003 (Direttiva 2003/105/CE) la Commissione Ue ha effettuato un restyling della direttiva 96/82/Ce. La nuova direttiva, denominata “Seveso IIbis” in analogia alla precedente, è stata emanata in seguito agli episodi incidentali più significativi degli ultimi anni (sversamento di cianuro nel Danubio, nel 2000, da depositi e lavorazioni nell’industria mineraria; incidente del materiale pirotecnico avvenuto a Euschede nei Paesi Bassi, maggio 2000; esplosione in uno stabilimento di fertilizzanti di Tolosa, settembre 2001), e modifica il campo di applicazione con estensione ad alcuni settori non previsti dalla Seveso bis. Le modifiche alla direttiva 96/82/Ce che dovranno essere recepite sul piano nazionale entro il 2005, prevedono inoltre un rafforzamento delle procedure di sicurezza degli stabilimenti e l’abbassamento dei quantitativi di sostanze pericolose detenibili in sito.
Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n.238
Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
L’emanazione del d.lgs. 21 settembre 2005, n.238, recepimento della Direttiva 2003/105/CE, ha costituito la modifica e l’integrazione del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.334.
Quest’ultimo provvedimento entrò in vigore il 6 dicembre 2005
Le principali novità introdotte dal decreto 238/05 riguardavano:
1. Notifica
2. Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori
3. Il Ministero dell’Ambiente rafforza il collegamento con la Commissione europea.
4. Abrogazione art.5 comma 3.
5. Effetti domino
6. Limiti di soglia delle sostanze pericolose
7. Piano di emergenza interno
8. Strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale
9. Piano di emergenza esterna.
Direttiva 2012/18/UE (Seveso III)
del parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio
Il 4 luglio 2012 è stata emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, la Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questo provvedimento sostituisce integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le direttive 96/82/CE (Seveso II), recepita in Italia con il D. Lgs. 334/1999, e 2003/105/CE (Seveso II bis), recepita con il D. Lgs. 238/2005.
L’aggiornamento della normativa comunitaria in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose è, in primis, dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche. Tale cambiamento è stato introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all’interno dell’Unione europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS – Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).
Oltre agli aggiornamenti tecnici necessari per l’adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche, le principali novità introdotte dalla Direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) intendono:
- migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati, semplificarne l’attuazione nonché ridurre gli oneri amministrativi;
- garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali “Seveso” e su come comportarsi in caso di incidente;
- garantire la possibilità di partecipare alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e la possibilità di avviare azioni legali, per i cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998.
Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose
Il 26 giugno 2015, con l’emanazione del D. Lgs. n. 105, l’Italia ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Il provvedimento aggiorna la norma precedentemente vigente (D. Lgs. n. 334/1999, come modificato dal D. Lgs. n. 238/2005), confermando sostanzialmente l’impianto e, per quanto riguarda l’assetto delle competenze, l’assegnazione al Ministero dell’interno delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti come “articolo 8” ai sensi del decreto legislativo n. 334/1999) ed alle regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore (già definiti come “articolo 6” ai sensi del medesimo decreto legislativo).
È stato aggiornato l’elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità, in conformità alla nuova direttiva. Con il D. Lgs. n. 105/2015, al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste, vengono inoltre aggiornate e completate tutte le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (allegati da A ad M). Si tratta in particolare della consistente decretazione attuativa, già prevista dal D. Lgs. n. 334/1999, ma emanata solo parzialmente nel corso degli anni passati. La completezza del provvedimento permette dunque ai gestori degli stabilimenti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III ed alle amministrazioni coinvolte di disporre di un vero e proprio “testo unico” in materia di controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti che definisce contestualmente ogni aspetto tecnico ed applicativo senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi.
Fra le principali innovazioni introdotte, oltre a quanto sopra riportato, rispetto alle previsioni del D. Lgs. n. 334/1999, il D. Lgs. n. 105/2015 reca:
il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell’ambiente. Si prevede, infatti, l’istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l’uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta (articolo 11);
l’introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5);
le procedure per l’attivazione del meccanismo della “deroga”, previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);
il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27);
il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24);
La definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I).
Sono state introdotte inoltre, ove possibile e senza pregiudicare i livelli di sicurezza assicurati con il D. Lgs. n. 334/1999, semplificazioni al sistema vigente, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei gestori. Si evidenziano, a tal fine, le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore introdotte dall’art. 31 e contenute nell’allegato L.