La Legge Regionale di Basilicata n.1 del 20 gennaio 2020 ha riordinato la disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Basilicata ( A.R.P.A.B.)
Ai sensi dell’art 21 Il Direttore generale esercita tutti i poteri di direzione e di gestione dell’ARPAB, ne ha la rappresentanza legale, garantisce ed è responsabile dell’attuazione delle attività previste nei piani annuale e triennale, del raggiungimento degli obiettivi approvati dalla Giunta regionale e della corretta gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee d’indirizzo della Giunta regionale. Rappresenta l’ARPAB negli organi del Sistema nazionale di protezione ambientale di cui alla legge n.132 del 2016 e nelle sedi associative delle agenzie ambientali.
Il Direttore generale dell’ARPAB è nominato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 aprile 2000, n 32 (Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale), dal Presidente della Giunta regionale a seguito di procedura comparativa preceduta da avviso pubblico, tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge n. 132 del 2016.
Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo determinato, regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta previa verifica dei risultati raggiunti.
Il trattamento economico del Direttore generale è pari all’80 per cento di quello previsto per i Dirigenti generali della Regione Basilicata ed è comprensivo delle spese sostenute per lo spostamento dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.
Al Direttore generale si applica, in quanto compatibile, il trattamento normativo previsto per i Direttori generali delle Aziende sanitarie della Basilicata.
L’incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni
L’Arpab è sottoposta al controllo ed alla vigilanza del Dipartimento regionale competente per l’Ambiente ( art 15 commi da 1 a 5)
La Giunta regionale e il Consiglio regionale, ciascuno per le proprie competenze, svolgono il controllo sugli atti dell’ARPAB come disciplinato dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 (Riforma e riordino degli enti ed organismi subregionali).
Di seguito il link alla pagina regionale degli organi politici e di governo