- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e ss.mm.ii.), recante “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento alla Parte Seconda, recante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (I.P.P.C.)” ed alla Parte Quinta, recante “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”; ed in particolare l’art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006: “Specifiche disposizioni su emissioni odorigene”, introdotto dall’art. 1 comma 1 del D.Lgs n. 183 del 2017 indica espressamente che “La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo”
- Legge Regionale 23 settembre 2021 n.39 Regione Basilicata “Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene”.
- Deliberazione 11 giugno 2021, n.466 Regione Basilicata – Approvazione di “Linee guida per la prevenzione, mitigazione e caratterizzazione delle emissioni odorigene derivanti dagli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (D.lgs 152/2006 parte seconda)”.
- g.r. 15 febbraio 2012 – n. IX/3018 Regione Lombardia – “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”.
- LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 32 Regione Puglia “Disciplina in materia di emissioni odorigene”.
- Delib. n.1087 Provincia Autonoma Di Trento Approvazione delle “Linee guida per la caratterizzazione, l’analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno” (art 102 sexies del Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti).
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 L.R. 43/2000 – Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attivita’ ad impatto odorigeno.