Il rumore rappresenta uno dei principali fattori di degrado della qualità della vita, con elevato e diffuso impatto sulla popolazione e sull’ambiente. L’esposizione a lungo termine al rumore può provocare effetti nocivi per la salute come irritabilità, disturbi del sonno, effetti deleteri a carico del sistema cardiovascolare e metabolico nonché compromissione delle facoltà cognitive dei bambini. Infatti, l’inquinamento acustico sembra avere un impatto maggiore sugli indicatori relativi alla qualità della vita e al benessere psichico. È importante ricordare che gli effetti nocivi sull’uomo causati dall’esposizione al rumore variano in base alle caratteristiche fisiche del fenomeno, ai tempi e alle modalità di manifestazione dell’evento acustico e alla specifica sensibilità del soggetto esposto.
In Italia la Legge Quadro sulla protezione della popolazione dall’ esposizione a rumore è la Legge n.447 del 26 ottobre 1995 denominata appunto “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico” che definisce il fenomeno come:
“L’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.
Per il contenimento dell’inquinamento acustico e quindi la regolamentazione delle sorgenti di rumore, la normativa nazionale sul rumore ha definito, per le diverse tipologie di sorgenti, i seguenti valori limite:
- Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- Valori limite di immissione a loro volta distinti in assoluti (determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale) e differenziali (determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo).
- Valore di attenzione: il valore di immissione indipendente dalla tipologia di sorgente il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica.
- Valori di qualità: ovvero il valore di rumore da conseguire nel breve, medio o lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
Il rumore è provocato da diversi settori ed attività umane:
- Sorgenti sonore connesse ad impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile-FER quali impianti BESS (accumulo energetico) ma soprattutto impianti EOLICI
- Traffico veicolare: clacson, pneumatici sul suolo, rombi dei motori, delle ruote dei tram:
- Ferrovie: pur essendo il treno un mezzo di trasporto più ecosostenibile di altri esso è fonte di rumorosità;
- Trasporto aereo: i motori degli aerei nelle fasi di decollo e atterraggio provocano forti rumori;
- Industria e artigianato: i rumori legati alle attività industriali e artigianali coinvolgono tutte le città ad elevata densità lavorativa;
- Attività commerciali: come bar, discoteche e attività dei pubblici esercizi nei soprattutto centri urbani.
Alle sorgenti sonore di origine antropica si aggiungono anche i fenomeni meteorologici, in questo caso, però, si parla di inquinamento acustico naturale.
L’ Ufficio Inquinamento Acustico e da Campi Elettromagnetici, per la tematica considerata, si occupa:
- Di fornire in generale supporto tecnico-scientifico sulla tematica dell’inquinamento acustico;
- Di svolgere attività di elaborazione dati, reporting ambientale e informazioni sulle tematiche di competenza e archiviazione, anche per la trasmissione verso i Soggetti Istituzionali (tra cui SNPA, regione, ecc.) a diverso titolo competenti, validandoli e rendendoli disponibili per la pubblicazione sul portale del CMA e sul sito istituzionale dell’Agenzia;
- Di svolgere attività modellistica su inquinamento acustico;
- Di eseguire istruttorie in relazione alle procedure autorizzative (PUA e PAUR, VIA, VIncA, AIA, VAS, AUA, Autorizzazioni ex art. 208 D. Lgs. 152/2006, Autorizzazioni Energetiche ex D. Lgs. 387/2003 e s.m.i., nonché altri tipi di autorizzazioni relativamente alle attività industriali, commerciali e ricreative, alle infrastrutture stradali, ferroviarie, agli impianti eolici, ecc..), alle modifiche e al riesame delle stesse a supporto del Ministero dell’Ambiente e Transizione Ecologica – MITE, della Regione Basilicata, delle Province e dei Comuni;
- Di esprimere, su richiesta, pareri sui piani di zonizzazione acustica;
- Di fornire supporto alle Autorità Competenti, alle Prefetture e ai Comuni per le procedure autorizzative delle attività temporanee, dei cantieri, ecc, anche mediante la partecipazione alle Commissioni di Pubblico Spettacolo;
- Di eseguire il controllo per la verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative connesse ad esempio a PMA, PMC, Report Periodici, Report Autocontrolli previsti delle citate procedure di PUA e PAUR, VIA, VIncA, AIA, VAS, AUA, Autorizzazioni ex art. 208 D. Lgs. 152/2006, Autorizzazioni Energetiche ex D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. e altre, al fine del rispetto dei limiti di legge per la tutela della popolazione dall’inquinamento acustico in ambiente abitativo ed esterno derivante da impianti eolici e altre fonti rinnovabili, attività industriali, commerciali, produttive e di servizio, traffico veicolare e ferroviario;
- Di eseguire controllo sia a livello documentale, sia con ispezioni e verifiche in campo, sia mediante la esecuzione di rilievi fonometrici, nonché predispone note e relazioni di verifica finale, anche al fine della verifica delle prescrizioni autorizzative.
- Di eseguire monitoraggio e verifica dei dati rilevati dalle centraline fisse, installate presso il Centro Olio Val d’Agri – COVA e presso il Centro Olio Tempa Rossa – COTR, presso Italcementi, ecc.
L’ Ufficio Inquinamento Acustico e da Campi Elettromagnetici inoltre:
- redige dei report tematici trimestrali, al fine della pubblicazione dell’Annuario dei dati ambientali.
- redige pareri in materia di EMAS a supporto dell’Ufficio competente per le tematiche del rumore e dei CEM;
- supporta, relativamente all’afferente tematica, il competente Ufficio agenziale al fine della verifica della conformità legislativa per le organizzazioni richiedenti EMAS;
- fornisce supporto tecnico-scientifico attraverso anche la formulazione di pareri, in funzione della vigente normativa, alle competenti Istituzioni;
- collabora, nell’ambito del SNPA, con l’ISPRA e le Agenzie regionali e provinciali in programmi di inter-calibrazione e inter-confronto sulle specifiche materie;
- assicura il supporto tecnico alla pianificazione regionale e alla valutazione dello stato dell’ambiente sulle tematiche di competenza;
- popola i database tematici a livello regionale e nazionale (compilazione Rapporto Ambientale Urbano – RAU/CEM, Osservatorio Nazionale CEM);
- esegue controllo in campo anche in relazione a segnalazioni ed esposti su inquinamento acustico e elettromagnetico, ovvero in caso di emergenze e criticità ambientali.
Al fine di tutelare la popolazione esposta sia la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” che la Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.” prevedono la predisposizione di documentazione specialistica ai fini della corretta valutazione previsionale dell’impatto acustico e dell’impatto elettromagnetico nonché per la predisposizione del connesso Piano di monitoraggio ambientale o comunque di efficaci attività di monitoraggio ambientale.
In particolare:
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all’art. 8 prevede l’obbligo della redazione del Documento Previsionale d’Impatto Acustico
- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36, in combinato disposto con i DPCM 08/07/2003, sia alta frequenza che elettrodotti, del D.lgs. 259/2003, per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione, delle norme CEI e di altre normative specifiche, quali le norme per le procedure di VIA, prevedono la necessità della redazione della Relazione di impatto elettromagnetico.
Ciò premesso, l’Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico dell’ARPAB, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e) della legge 132/2016 e dell’art. 4 co. 3 lett. b) e d) della L.R. Basilicata 1/2020, fornisce il proprio supporto tecnico-scientifico all’autorità competente attraverso la redazione dell’istruttoria tecnica nel merito delle predette relazioni specialistiche “Documento Previsionale d’Impatto Acustico” e “Relazione di Impatto Elettromagnetico”.
Inoltre l’Ufficio fornisce supporto tecnico-scientifico attraverso la redazione del contributo relativo all’attività di monitoraggio ambientale e alla formulazione delle condizioni ambientali per il provvedimento autorizzativo, esprimendosi nel merito del “Piano di Monitoraggio Ambientale”, previsto dalle procedure di VIA – PAU – PAUR, e, negli altri casi, definendo prescrizioni per le attività di monitoraggio ambientale sia in fase ante-operam che in fase di cantiere che in fase di esercizio/post-operam.
Sulla base di tali presupposti, per le varie tipologie di autorizzazioni ovvero per la modifica, il riesame o il rinnovo delle stesse, l’Ufficio ha predisposto i seguenti Decaloghi in cui sono riportati i contenuti minimi necessari per la esaustiva redazione delle citate relazioni specialistiche e di seguito dettagliatamente elencate:
- Documento Previsionale di Impatto Acustico (previsto dall’art. 8 della legge 447/1995, redatto da tecnico competente in acustica, come disposto all’art. 2 commi 6 e 7 della legge medesima, DM 16/03/1998, Norme UNI 11143-1:2005 e UNI 9613-2:2024)
- Relazione di Impatto Elettromagnetico (Legge 36/2001 e relativi Decreti attuativi).
- Piano di Monitoraggio Ambientale sulla base delle “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA” (https://va.mite.gov.it/it-IT/datiestrumenti/MetadatoRisorsaCondivisione/1da3d616-c0a3-4e65-8e48-f67bc355957).
I Decaloghi sono accorpati per tipologia di impianto, in ragione delle diverse complessità e specificità normative di cui tenere conto nelle valutazioni da redigere:
- Autorizzazioni Integrate Ambientali
- Impianti EOLICI
- Impianti BESS (Accumulo) – Fotovoltaici – Agrivoltaici
- Altri impianti quali CAVE-Impianti di Biometano- Impianti Trattamento Rifiuti, ecc.
- Lavori – Attività Temporanee
Infine, ferme restando le competenze dell’ARPAB in materia di PMA e PMC, corre l’obbligo di precisare che, in virtù delle competenze attribuite dalla legge in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. d) della legge 447/1995, e in materia di inquinamento elettromagnetico, ai sensi degli art. 8 e art. 14 dalla legge 36/2001, spetta comunque alle amministrazioni comunali coinvolte nel procedimento il parere finale, per l’espressione del quale è possibile avvalersi, ove ritenuto, del supporto tecnico scientifico di questo competente Ufficio.
Impianti Eolici
Impianti BESS (accumulo)-Fotovoltaici – Agrivoltaici
- DECALOGO Impianti BESS (accumulo)-Fotovoltaici – Agrivoltaici (PAU-PAUR-VIA)
- DECALOGO Impianti BESS (accumulo)-Fotovoltaici – Agrivoltaici (AUE-PAS)
Per maggiore dettaglio è possibile consultare le seguenti pagine: