Per acque di scarico si intendono le acque reflue provenienti da uno scarico (D. Lgs. n. 152/06, art. 74 – comma 1, lettera gg).
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124, comma 1 – D. Lgs. n. 152/06).
Si definisce scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite una condotta stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (D.Lgs. n. 152/06, art. 74 – comma 1, lettera ff).
Le acque reflue si distinguono in base alla provenienza in:
- Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (D.Lgs. n. 152/06, art. 74 – comma 1, lettera g).
- Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
- Acque reflue urbane: acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. (D. Lgs. n. 152/06, art. 74 – comma 1, lettera h). Tali acque possono pertanto avere caratteristiche differenti, che riflettono la composizione dell’agglomerato di provenienza (esclusivamente residenziale o con presenza di attività produttive), e sono quindi sottoposte a prescrizioni differenti da parte dell’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione.
La normativa vigente impone il divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, salvo alcune eccezioni. Pertanto, gli scarichi di acque reflue devono essere generalmente recapitati in corpi idrici superficiali.
Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all’ente di governo dell’ambito (la forma di cooperazione tra comuni e province per l’organizzazione del servizio idrico integrato, che nel caso della Basilicata è l’EGRIB) se lo scarico è in pubblica fognatura.
In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l’ambiente.
Normativa di riferimento nazionale
Decreto Legislativo n. 152/2006 – Parte Terza
Normativa di riferimento regionale
Legge Regionale n. 9/2017
Linee Guida articolo 5 – Legge Regionale n. 9 del 2017
Personale referente