Acque di scarico

Per acque di scarico si intendono le acque reflue provenienti da uno scarico (D. Lgs. n. 152/06, art. 74 – comma 1, lettera gg).

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124, comma 1 – D. Lgs. n. 152/06).

Si definisce scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite una condotta stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (D.Lgs. n. 152/06, art. 74 – comma 1, lettera ff).

Le acque reflue si distinguono in base alla provenienza in:

  • Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (D.Lgs. n. 152/06, art. 74 – comma 1, lettera g).
  • Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
  • Acque reflue urbane: acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. (D. Lgs. n. 152/06, art. 74 – comma 1, lettera h). Tali acque possono pertanto avere caratteristiche differenti, che riflettono la composizione dell’agglomerato di provenienza (esclusivamente residenziale o con presenza di attività produttive), e sono quindi sottoposte a prescrizioni differenti da parte dell’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione.

Personale referente

Dott.ssa Marica Martino – marica.martino@arpab.it