L’Arpab esegue il monitoraggio ed il controllo delle acque di scarico all’interno della
regione Basilicata, come previsto dalla normativa ambientale vigente. La regolamentazione degli scarichi di acque reflue industriali ed urbane viene normata al Titolo III, Capo III, della Parte Terza del D.Lgs. n.152/2006. In particolare, come definito all’art.101, comma 1, tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5, parte Terza dello stesso decreto, considerando il recapito finale.
I corpi recettori, infatti, possono essere:
- Acque superficiali
- Suolo
- Sottosuolo
- Rete fognaria
La disciplina in vigore, tuttavia, pone il divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, salvo alcune eccezioni. Pertanto, gli scarichi di acque reflue (urbane o industriali) devono essere generalmente recapitati in corpi idrici superficiali.
Il D.Lgs. n. 152/2006 definisce le acque reflue industriali alla lett. h) dell’art. 74. Esse rappresentano qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento. Poiché le acque reflue industriali sono associate al fatto che provengono da attività di tipo produttivo, ossia da stabilimenti, e non derivanti dal metabolismo umano come quelle domestiche, la loro regolamentazione si basa essenzialmente sulla limitazione delle sostanze di scarto dei cicli industriali ovvero produttivi, presenti nelle acque di scarico.
In merito allo scarico in acque superficiali, le acque devono essere conformi ai valori-limite di emissione indicati in Tabella 3, All.5, D.Lgs. n. 152/2006 in termini di concentrazione massima ammissibile o alle relative norme disposte dalle Regioni. In caso di deroghe, e, quindi, di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, sono previsti specifici valori-limite di emissione indicati nella Tabella 4, All.5, più restrittivi di quelli previsti nella Tabella 3 dello stesso allegato.
Le determinazioni analitiche ai fini del controllo della conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore, nel punto posto immediatamente a monte dell’immissione nel corpo recettore.
Il D.Lgs. n. 152/2006 definisce le acque reflue urbane come quelle acque che possono essere costituite da acque reflue domestiche o dal miscuglio di queste con acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane recapitanti in acque superficiali devono rispettare i limiti di emissione riportati nella Tabella 1 dell’Allegato 5. La Tabella 1 è relativa ai requisiti per gli scarichi di acque reflue urbane per i parametri BOD5, COD e solidi sospesi, mostrando valori differenti in ordine a due classi di agglomerati e più precisamente con un numero di abitanti equivalenti compresi tra 2000 e 10000 e con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10000. Per questi ultimi i valori della Tabella 1 sono più restrittivi in considerazione dell’impatto più significativo che i loro scarichi hanno sull’ambiente.
Nel caso in cui il recapito sia in un’area sensibile, lo scarico deve rispettare anche quanto prescritto dalla Tabella 2 per quanto riguarda i parametri azoto e fosforo. Nel caso di fognature miste, che raccolgono anche scarichi provenienti da insediamenti industriali, devono essere rispettati anche i valori limite della Tabella 3 dell’Allegato 5 ovvero i limiti stabiliti dalla Regione. In caso di deroghe, e, quindi, di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono previsti i valori-limite di emissione indicati nella Tabella 4, All.5.
In merito al punto assunto per il controllo, questo deve essere sempre lo stesso e posto immediatamente a monte dell’immissione nel corpo recettore. Per il controllo della conformità dei limiti previsti dalla normativa e di eventuali altri limiti definiti in sede locale, vanno considerati i campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore. Il numero minimo annuo di campioni è fissato in base alla dimensione dell’impianto di trattamento (tab.1).
Tabella 1: Numero minimo di campioni per il rispetto dei limiti indicati nelle Tabelle 1 e 2
Dimensione impianto | Frequenza |
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da 2000 a 9999 A. E. | 12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme. Qualora non lo fosse, nell’anno successivo devono essere prelevati 12 campioni |
da 10000 a 49999 A. E. | 12 campioni |
oltre 50000 A. E. | 24 campioni |
I gestori degli impianti devono, inoltre, assicurare un sufficiente numero di autocontrolli sugli scarichi dell’impianto di trattamento e sulle acque in entrata. L’autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti della Tabella 3.
Tabella 2: Numero minimo di campioni per il rispetto dei limiti indicati nella Tabella 3
Potenzialità impianto | Frequenza |
---|---|
da 2000 a 9999 A. E. | 1 volta l’anno |
da 10000 a 49999 A. E. | 3 volte l’anno |
oltre 49999 A. E. | 6 volte l’anno |
Affinché lo scarico sia considerato in regola i risultati non conformi, espressi in concentrazione, non devono discostarsi dai valori tabellari oltre il 100% per i parametri BOD5, COD e oltre il 50% per il parametro solidi sospesi.
Personale referente
Dott.ssa Marica Martino – marica.martino@arpab.it
Normative settore