Il D.Lgs. 152/2006 all’art. 54 della Parte Terza, sezione 1, titolo1, definisce “acque sotterranee” tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo, nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo. Con il termine “corpo idrico sotterraneo”, si indica un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere, ovvero in strati di roccia caratterizzati da porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantità significative di acque.
Le acque sotterranee possono raggiungere la superficie in modo naturale, dando luogo alla formazione delle sorgenti, oppure possono essere intercettate mediante la realizzazione di due tipologie di opere, pozzi e piezometri. Monitorare le acque sotterranee, proteggerle dall’inquinamento prodotto dalle attività umane e garantirne uno sfruttamento equo e compatibile con i tempi di ricarica degli acquiferi, rappresentano obiettivi condivisi, acquisiti anche dalle normative di settore, europea e nazionale.
La Direttiva quadro sulle acque (Dir. 2000/60/CE) e la Dir. 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, contengono i principi generali che devono essere adottati per la classificazione dello stato chimico, quantitativo e complessivo, dei corpi idrici sotterranei. Tali principi generali sono stati recepiti dal D.Lgs. 16 marzo 2009, n.30.
Il D.Lgs. 30/09 prevede la definizione dello Stato Chimico e dello Stato Quantitativo di ciascun corpo idrico sotterraneo; tali stati vengono valutati separatamente, al fine di definire lo stato complessivo dei corpi idrici. Nello specifico lo stato complessivo è il risultante stato peggiore tra quello chimico e quello quantitativo. Le due tipologie di reti di monitoraggio (Stato chimico e Quantitativo) devono essere strutturate in funzione della tipologia di corpi idrici sotterranei (complessi idrogeologici), della loro estensione areale, della eventuale suddivisione dei corpi idrici con la profondità (acquiferi multistrato), della vulnerabilità intrinseca, della velocità di rinnovamento delle acque, delle pressioni antropiche presenti e degli impatti riscontrati. Il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei viene effettuato in punti (stazioni di monitoraggio) delle reti definite sulla base dei presupposti sopra citati. Per quanto riguarda lo Stato Chimico, ad una stazione di monitoraggio viene attribuito lo stato “Scarso” qualora il valore medio annuo, anche per una sola sostanza, superi i valori soglia (VS) e gli standard di qualità ambientale (SQA) fissati per i parametri chimici dalle tab. 2 e 3 della parte A dell’Allegato 3 del D.Lgs. 30/2009. In caso di assenza di superamenti, alla stazione viene assegnato lo stato chimico “Buono”.
L’Arpab, nello specifico, esegue controlli di acque sotterranee nell’ambito dei vari procedimenti autorizzativi (VIA ed AIA), oppure in seguito a specifiche richieste delle Autorità Giudiziarie. Gli esiti analitici dei parametri campionati vengono confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) indicate alla Tabella 2 dell’All. 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e qualora si verifichino superamenti delle CSC, l’Ufficio provvede a trasmettere comunicazione, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 152/2006, a tutti gli Enti competenti.
Personale referente
Dott.ssa Marica Martino – marica.martino@arpab.it
Ing. Gaetano Santarsia – gaetano.santarsia@arpab.it
Normative settore